REGOLAMENTO (CEE) N. 3922/91 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991
concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile
(GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4)
CAPO Q
LIMITI DEI TEMPI DI VOLO E DI SERVIZIO E REQUISITI DI RIPOSO
OPS 1.1090
Obiettivo e campo di applicazione
1. L'operatore definisce uno schema dei limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo (FTL) per i membri dell'equipaggio.
2. L'operatore assicura che per tutti i suoi voli:
2.1. lo schema dei limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo sia conforme:
a) alle disposizioni del presente capo; e
b) a tutte le disposizioni supplementari applicate dall'Autorità in conformità delle disposizioni del presente capo al fine di mantenere la sicurezza;
2.2. i voli siano programmati in modo da essere completati entro i periodi di servizio di volo ammessi, tenendo conto dei tempi necessari per le operazioni pre-volo, di volo e di transito;
2.3. i turni di servizio siano predisposti e pubblicati con sufficiente anticipo al fine di consentire ai membri dell'equipaggio di pianificare tempi di riposo adeguati.
3. Responsabilità dell'operatore
3.1. L'operatore designa una base di servizio per ogni membro dell'equipaggio.
3.2. L'operatore deve valutare la relazione tra la frequenza e l'alternanza dei periodi di servizio di volo e dei periodi di riposo e tenere nella debita considerazione gli effetti cumulativi di lunghi tempi di servizio interrotti da periodi di riposo minimi.
3.3. L'operatore assegna turni di servizio che evitino prassi indesiderabili quali l'alternanza di servizio diurno e notturno o posizionamenti dei membri dell'equipaggio tali da perturbare gravemente il normale ritmo sonno/lavoro.
3.4. L'operatore prevede giorni locali liberi da ogni servizio e li comunica in anticipo ai membri dell'equipaggio.
3.5. L'operatore assicura che i periodi di riposo prevedano tempo sufficiente per consentire ai membri dell'equipaggio di superare gli effetti della fatica indotta dai precedenti periodi di servizio e di essere ben riposati all'inizio del seguente periodo di servizio di volo.
3.6. L'operatore assicura che i periodi di servizio di volo siano pianificati in modo da consentire ai membri dell'equipaggio di mantenersi sufficientemente liberi da stanchezza, in modo da poter operare a un livello di sicurezza soddisfacente in qualsiasi circostanza.
4. Responsabilità dei membri dell'equipaggio
4.1. Un membro dell'equipaggio non può svolgere servizio su un velivolo qualora sappia di soffrire o di poter soffrire dei sintomi di affaticamento, o sia indisposto,e ciò possa mettere a rischio il volo.
4.2. I membri dell'equipaggio devono utilizzare al massimo le opportunità di riposo e le strutture messe a disposizione a tal fine e pianificare e utilizzare adeguatamente i propri periodi di riposo.
5. Responsabilità delle Autorità Nazionali per l'Aviazione Civile
5.1. Variazioni
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1991R3922— IT— 16.01.2007 —005.001 —198
5.1.1. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, l'Autorità può concedere variazioni ai requisiti del presente capo conformemente alla legislazione e alle procedure applicabili dello Stato membro interessato e in consultazione con le parti interessate
5.1.2. L'operatore deve dimostrare all'Autorità, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, che le sue richieste di variazioni garantiscono un livello di sicurezza equivalente. Tali variazioni sono corredate, se del caso, da adeguate misure di mitigazione della fatica operazionale.
OPS 1.1095
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1.1. Equipaggio di condotta rinforzato:
un equipaggio di condotta che comprende un numero di membri superiore al numero minimo necessario per la condotta del velivolo e nel quale ogni membro dell'equipaggio di condotta può lasciare la sua postazione ed essere sostituito da un altro membro dell'equipaggio di condotta in possesso dell'opportuna qualifica.
1.2. Tempo di volo (Block Time):
il periodo di tempo tra il momento in cui un velivolo si sposta dall'area di parcheggio per il decollo e il momento in cui si ferma nella posizione di parcheggio assegnata e fino al completo arresto di tutti i motori di spinta.
1.3. Intervallo (Break):
un periodo in cui non si svolge nessun servizio, ma che è computato come tempo di servizio, in quanto è di durata inferiore ad un periodo di riposo.
1.4. Servizio (Duty):
qualsiasi compito associato con l'attività di un operatore titolare di un certificato di operatore aereo che un membro dell'equipaggio è tenuto a svolgere. Tranne dove stabilito da disposizioni specifiche del presente regolamento, l'Autorità determina se e in quale misura la riserva sia da considerarsi servizio.
1.5. Periodo di servizio (Duty period):
il periodo di tempo che inizia quando un membro d'equipaggio è chiamato dall'operatore a entrare in servizio e finisce quando il membro d'equipaggio è libero da qualsiasi compito.
1.6. Periodo di servizio di volo (Flight Duty Period):
il periodo di servizio di volo (PSV) è il periodo in cui una persona opera su un velivolo in qualità di membro dell'equipaggio. Il periodo di servizio di volo ha inizio quando il membro
d'equipaggio è chiamato dall'operatore a presentarsi per iniziare uno o più voli e ha termine alla fine dell'ultimo volo nel quale egli è membro dell'equipaggio in servizio operativo.
1.7. Base di servizio:
il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato.
1.8. Giorno locale:
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1991R3922— IT— 16.01.2007 —005.001 —199
un periodo di 24 ore avente inizio alle 00.00 ora locale.
1.9. Notte locale:
un periodo di 8 ore tra le 22.00 e le 8.00 ora locale.
1.10. Giorno singolo libero dal servizio:
un giorno singolo libero dal servizio include due notti locali.
Un periodo di riposo può essere incluso quale parte del giorno libero dal servizio.
1.11. Membro d'equipaggio in servizio operativo:
un membro d'equipaggio che presta servizio su un velivolo nel corso del volo o durante qualsiasi parte del volo.
1.12. Posizionamento (Positioning):
il trasferimento di un membro d'equipaggio, non in servizio operativo, da un posto all'altro, per conto dell'operatore, escluso il tempo di viaggio. Il tempo di viaggio è definito come segue:
— il tempo di trasferimento dal domicilio a un luogo designato dove il membro d'equipaggio è tenuto a entrare in servizio e viceversa;
— il tempo di trasferimento da un luogo di riposo al luogo dove ha inizio il servizio e viceversa.
1.13. Periodo di riposo:
un periodo di tempo non interrotto e definito durante il quale un membro d'equipaggio è libero da qualsiasi tipo di servizio e di riserva in aeroporto.
1.14. Riserva (Standby):
un periodo di tempo definito durante il quale un membro d'equipaggio è chiamato dall'operatore ad essere disponibile per ricevere un'assegnazione di un servizio di volo, di posizionamento o un altro servizio, senza che intercorra un periodo di
riposo.
1.15. Finestra del ciclo circadiano inferiore (Window of Circadian
Low — WOCL):
la finestra del ciclo circadiano inferiore (WOCL) è il periodo tra le ore 02.00 e le ore 05.59. All'interno di una fascia di tre fusi orari, la WOCL si riferisce all'ora della base di servizio. Oltre i
tre fusi orari, la WOCL si riferisce all'ora della base di servizio per le prime 48 ore dalla partenza dal fuso orario della base di servizio e, successivamente, all'ora locale.
OPS 1.1100
Limiti dei tempi di volo e di servizio
1.1. Ore di servizio cumulativo
L'operatore assicura che i periodi di servizio totali assegnati al membro d'equipaggio non superino:
a) 190 ore di servizio in un periodo di 28 giorni consecutivi, ripartite il più omogeneamente possibile in tale periodo; e
b) 60 ore di servizio in un periodo di 7 giorni consecutivi.
1.2. Limite riguardante il totale del tempo di volo (block time)
L'operatore assicura che il totale dei tempi di volo in cui un singolo membro d'equipaggio è assegnato in qualità di membro dell'equipaggio in servizio operativo non superi
a) 900 ore per anno civile;
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1991R3922— IT— 16.01.2007 —005.001 —200
b) 100 ore in un periodo di 28 giorni consecutivi.
OPS 1.1105
Periodo di servizio di volo (FDP) massimo giornaliero
1.1. La presente norma non si applica ai voli con un solo pilota e ai voli per servizi medici d'emergenza.
1.2. L'operatore specifica orari di entrata in servizio che riflettano realisticamente il tempo necessario per i compiti a terra relativi alla sicurezza precedenti al volo come approvato dall'Autorità.
1.3. Il periodo di servizio di volo massimo giornaliero di base è di 13 ore.
1.4. Tali 13 ore sono ridotte di 30 minuti per tratta di volo a partire dalla terza tratta, con una riduzione totale massima di due ore.
1.5. Quando il periodo di servizio di volo ha inizio nella WOCL, il massimo di cui al punto 1.3 e al punto 1.4 viene ridotto del 100 % della sua sovrapposizione, fino a un massimo di due ore.
Quando il periodo di servizio di volo termina durante la WOCL o è interamente compreso in essa, il periodo di servizio di volo massimo di cui al punto 1.3 e al punto 1.4 viene ridotto del
50 % della sua sovrapposizione.
2. Estensioni:
2.1. Il periodo di servizio di volo massimo giornaliero può essere esteso sino a un'ora.
2.2. Non sono consentite estensioni per un periodo di servizio di volo di base di 6 o più tratte.
2.3. Laddove un periodo di servizio di volo si sovrappone alla WOCL sino a due ore, le estensioni sono limitate a 4 tratte.
2.4. Laddove un periodo di servizio di volo si sovrappone alla WOCL per più di due ore, le estensioni sono limitate a 2 tratte.
2.5. Il numero massimo di estensioni è di due in qualsiasi periodo di sette giorni consecutivi.
2.6. Laddove un periodo di servizio di volo è pianificato in modo da utilizzare un'estensione, il riposo minimo prima e dopo il volo è aumentato di due ore o il solo riposo successivo al volo è aumentato di quattro ore. Laddove le estensioni sono utilizzate per periodi di servizio di volo consecutivi, il riposo precedente e il riposo successivo tra i due voli devono applicarsi in modo consecutivo.
2.7. Quando un periodo di servizio di volo con estensione ha inizio tra le 22.00 e le 04.59, l'operatore limita il periodo di servizio di volo a 11.45 ore.
3. Equipaggio di cabina
3.1. Per l'equipaggio di cabina assegnato a un volo o a una serie di voli, il periodo di servizio di volo può essere esteso per un tempo pari alla differenza tra l'orario di entrata in servizio dell'equipaggio di cabina e quello dell'equipaggio di condotta, a condizione che la differenza non sia superiore a un'ora.
4. Solidità operativa
4.1. Gli orari previsti devono consentire di terminare i voli entro il periodo di servizio di volo massimo consentito. Per consentire il raggiungimento di questo risultato, l'operatore deve intervenire per modificare l'orario previsto o la composizione dell'equipaggio al più tardi quando verifica che il periodo di servizio di volo effettivo supera il periodo di servizio di volo massimo consentito per oltre il 33 % dei voli programmati nell'arco del periodo stagionale.
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1991R3922— IT— 16.01.2007 —005.001 —201
5. Posizionamento
5.1. Il tempo impiegato per il posizionamento è considerato servizio.
5.2. Il posizionamento successivo all'entrata in servizio ma precedente il volo è incluso quale parte nel periodo di servizio di volo ma non è calcolato quale tratta.
5.3. Una tratta per il posizionamento immediatamente successiva a una tratta di volo in servizio operativo viene tenuta in considerazione per il calcolo del riposo minimo come definito ai seguenti punti 1.1 e 1.2 della norma OPS 1.1110.
6. Periodo di servizio di volo esteso (servizio frazionato — split
duty)
6.1. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, l'Autorità può autorizzare un volo basato su un periodo di servizio di volo esteso che include un intervallo.
6.2. L'operatore deve dimostrare all'Autorità, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, che la richiesta di estensione del periodo di servizio di volo garantisce un livello di sicurezza equivalente.
OPS 1.1110
Riposo
1. Riposo minimo
1.1. Il riposo minimo da assicurare prima di intraprendere un periodo di servizio di volo che inizia dalla base di servizio deve essere almeno altrettanto lungo del precedente periodo di servizio o avere la durata di 12 ore, a seconda di quale dei due è più lungo.
1.2. Il riposo minimo da assicurare prima di intraprendere un periodo di servizio di volo che inizia da un luogo diverso dalla base di servizio deve essere almeno altrettanto lungo del precedente periodo di volo o avere la durata di 10 ore, a seconda di quale dei due è più lungo; in caso di riposo minimo fuori dalla base di servizio, l'operatore deve prevedere la possibilità di dormire per 8 ore, tenendo in debita considerazione le esigenze di trasferimento e le altre necessità fisiologiche.
1.3. L'operatore assicura che gli effetti sui membri dell'equipaggio dell'attraversamento di più fusi orari siano compensati con un periodo di riposo supplementare, secondo quanto stabilito dall'Autorità, fermo restando il disposto dell'articolo 8.
1.4.1. Fatti salvi i punti 1.1 e 1.2 e fermo restando il disposto dell'articolo 8, l'Autorità può autorizzare la riduzione del riposo.
1.4.2. L'operatore deve dimostrare all'Autorità, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, che la richiesta di variazione garantisce un livello di sicurezza equivalente.
2. Periodi di riposo
2.1. L'operatore assicura che il riposo minimo di cui sopra sia aumentato periodicamente fino ad un periodo di riposo settimanale di 36 ore, incluse due notti locali, in modo che non intercorrano mai più di 168 ore tra la fine di un periodo di riposo settimanale e l'inizio del successivo. In deroga alla norma OPS 1.1095, punto 1.9. l'Autorità ha facoltà di decidere che la seconda notte locale possa iniziare alle 20.00 se il periodo di riposo settimanale ha una durata di almeno 40 ore.
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1991R3922— IT— 16.01.2007 —005.001 —202
OPS 1.1115
Estensione del periodo di servizio di volo grazie al riposo durante il volo
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 8 e sempre che l'operatore dimostri all'Autorità che, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, la sua richiesta garantisce un livello di sicurezza equivalente:
1.1. Rinforzo dell'equipaggio di condotta
L'Autorità fissa le disposizioni per il rinforzo dell'equipaggio di condotta minimo al fine di aumentare il periodo di servizio di volo oltre i limiti di cui alla precedente norma OPS 1.1105.
1.2. Equipaggio di cabina
L'Autorità fissa le disposizioni per il riposo minimo legale in volo per i membri dell'equipaggio di cabina quando il periodo di servizio di volo supera i limiti di cui alla precedente norma
OPS 1.1105.
OPS 1.1120
Circostanze impreviste durante le operazioni di volo — Discrezionalità del
comandante
1. Considerando la necessità di un attento controllo dei casi sotto indicati, durante l'effettuazione delle operazioni di volo, che iniziano al momento della presentazione, i limiti relativi ai periodi di servizio di volo, di servizio e di riposo di cui al presente capo possono essere variati in caso di circostanze impreviste. Tali variazioni devono essere accettabili per il comandante previa consultazione di tutti gli altri membri dell'equipaggio e devono, in tutti i casi, soddisfare i requisiti seguenti:
1.1. Il periodo di servizio di volo massimo di cui al punto 1.3 della presente norma OPS 1.1105 non può essere aumentato di oltre due ore senza un rafforzamento dell'equipaggio di condotta, nel qual caso il periodo di servizio di volo massimo può essere aumentato di non oltre tre ore.
1.1.2. Se nell'ultima tratta di un periodo di servizio di volo si verificano, dopo il decollo, circostanze impreviste che porteranno al superamento dell'aumento consentito, il volo può continuare fino all'aeroporto di destinazione previsto o all'aeroporto alternato. 1.1.3. In presenza di tali circostanze impreviste il periodo di riposo successivo ad un periodo di servizio di volo può essere ridotto, senza tuttavia scendere mai al di sotto del riposo minimo di cui al punto 1.2 della norma OPS 1.1110 del presente capo.
1.2. In caso di circostanze particolari che possano causare grave affaticamento e previa consultazione dei membri dell'equipaggio interessati, il comandante riduce il periodo di servizio di volo effettivo e/o aumenta il tempo di riposo, al fine di eliminare eventuali effetti negativi per la sicurezza del volo;
1.3. L'operatore garantisce che:
1.3.1. il comandante presenti un rapporto all'operatore ogni volta che un periodo di servizio di volo viene aumentato a sua discrezione o un periodo di riposo viene ridotto durante l'effettuazione delle operazioni di volo; e
1.3.2. allorquando l'aumento di un periodo di servizio di volo o la riduzione di un periodo di riposo superi un'ora, una copia del rapporto, al quale l'operatore deve aggiungere le sue osservazioni, sia inviata all'Autorità entro 28 giorni dall'occorrenza.
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1991R3922— IT— 16.01.2007 —005.001 —203
OPS 1.1125
Riserva
1. Riserva in aeroporto
1.1. Un membro dell'equipaggio è considerato di riserva in aeroporto dal momento in cui si presenta in servizio nella normale sede sino alla fine del periodo di riserva notificato.
1.2. La riserva in aeroporto è computata integralmente ai fini delcalcolo delle ore cumulative di servizio.
1.3. Qualora la riserva in aeroporto sia immediatamente seguita da un servizio di volo, la relazione tra il periodo trascorso di riserva in aeroporto ed il servizio di volo assegnato è definita dall'Autorità. In tal caso, ai fini del calcolo del periodo minimo di riposo, il periodo di riserva in aeroporto è aggiunto al periodo di servizio come prescritto dalla norma OPS 1.1110,
punti 1.1 e 1.2.
1.4. Qualora il periodo di riserva in aeroporto non sia seguito da un servizio di volo, deve essere seguito almeno da un periodo di riposo come stabilito dall'Autorità.
1.5. L'operatore fornisce al membro dell'equipaggio di riserva in aeroporto un locale tranquillo e confortevole non accessibile al pubblico.
2. Altri tipi di riserva (inclusa la riserva in albergo)
2.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, tutti gli altri tipi di riserva sono disciplinati dall'Autorità tenendo in considerazione quanto segue:
2.1.1. Tutte le attività programmate di riserva devono essere indicate nei turni di servizio e/o notificate in anticipo.
2.1.2. L'inizio e la fine della riserva devono essere definiti e notificati in anticipo.
2.1.3. La durata massima di ogni tipo di riserva da trascorrere in un luogo che non sia il luogo specifico in cui la persona è tenuta a presentarsi per entrare in servizio deve essere determinata.
2.1.4. Considerati i servizi a disposizione dei membri d'equipaggio per il riposo e per le altre necessità rilevanti, la relazione tra la riserva e l'eventuale servizio di volo assegnato durante la riserva deve essere definita.
2.1.5. Il computo dei tempi trascorsi di riserva ai fini del calcolo delle ore cumulative di servizio deve essere definito.
OPS 1.1130
Alimentazione
Occorre far sì che i membri d'equipaggio possano alimentarsi e dissetarsi, al fine di evitare diminuzioni del loro rendimento, soprattutto quando il periodo di servizio di volo supera le 6 ore.
OPS 1.1135
Registrazioni del tempo di volo, del tempo di servizio e dei periodi di riposo 1. L'operatore assicura che le registrazioni dei membri d'equipaggio includano:
a) i tempi di volo (block time);
b) l'inizio, la durata e il termine di ciascuno dei periodi di servizio o dei periodi di servizio di volo;
c) i periodi di riposo e i giorni liberi da qualsiasi servizio
▼M5
1991R3922— IT— 16.01.2007 —005.001 —204
e siano mantenute in modo da assicurare la conformità con i requisiti del presente capo; copie di tali registrazioni saranno messe a disposizione del membro dell'equipaggio a richiesta.
2. Qualora le registrazioni tenute dall'operatore in accordo al precedente punto 1 non contemplino tutti i propri periodi di servizio di volo, di servizio e di riposo, il membro d'equipaggio interessato deve tenere delle registrazioni individuali:
a) dei tempi di volo (block time);
b) dell'inizio, della durata e del termine di ciascuno dei periodi di servizio o dei periodi di servizio di volo;
c) dei periodi di riposo e dei giorni liberi da qualsiasi servizio.
3. Un membro d'equipaggio presenta le proprie registrazioni, su richiesta, all'operatore che si serve delle sue prestazioni, prima di iniziare un periodo di servizio di volo per la prima volta.
4. Le registrazioni sono conservate per almeno 15 mesi di calendario dalla data dell'ultima annotazione rilevante o più a lungo se così previsto dalle disposizioni di diritto nazionale.
5. Inoltre, l'operatore conserva separatamente tutti i rapporti relativi ai periodi di servizio di volo estesi a discrezione del comandante, dell'estensione delle ore di volo e dei periodi di riposo ridotti per almeno sei mesi dopo l'occorrenza.