sulla base dell' art.26 della convenzione italia-emirati arabi uniti per evitare la doppia imposizione e prevenire l'evasione fiscale l' autorità fiscale di uno dei due paesi si impegna a scambiare i dati che nel quadro della propria normale prassi amministrativa sono o possono venire in suo possesso. palese è che gli organi di controllo fiscale dei due paesi vengono per regolare attività fiscale/amministrativa in possesso dei dati numerici e anagrafici dei soggetti che mettono in essere operazioni (tra cui il lavoro subordinato) assoggettate alle imposte rubricate nella convenzione. tali notizie vengono comunicate alle persone o autorità incaricate all'accertamento o alla riscossione previste dalla convenzione (non è necessario il passaggio tramite l'autorità giudiziaria).
fermo restando i reati collegati alla truffa all'inps e alle mendaci autocertificazioni , sarà di sicuro oggetto di contenzioso l'assoggettabilità in italia dei redditi prodotti negli emirati in quanto in forza del comma 3 dell'art.15 lavoro subordinato svolto a bordo di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Questo è interessante ma se non c'è imposta sul reddito negli UAE è difficile da attuare perchè non c'è prassi amministrativa emiratina. Tanto per dire che le cose sembrano semplici ma in pratica possono non esserlo.