Comunicazioni obbligatorie: istruzioni dall’INPS
Con il Messaggio 25 settembre 2013, n. 15079, l'INPS ha fornito importanti chiarimenti in merito alle
modifiche contenute nel Decreto Lavoro relative agli obblighi di comunicazione da parte di datori di
lavoro e lavoratori. Il D.L. n. 76/2013, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto, infatti, che «le
previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, si
interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi
previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine,
sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro,
dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.» Quanto disposto va esteso anche alla
comunicazione preventiva a carico del lavoratore di cui all’art. 8, co. 5, L. n. 160/1988 e alla
comunicazione da fare entro i cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa di cui all’art. 9, co. 1 lett. d)
L. n. 223/1991. Nel Messaggio di ieri, l’INPS precisa che qualora sia presentata la comunicazione
preventiva obbligatoria dal datore di lavoro, questa è ritenersi alla stregua delle dichiarazioni previste a
carico del lavoratore. Di conseguenza, in presenza della comunicazione fatta dal datore di lavoro, non è
necessario procedere con la declaratoria di decadenza dal diritto all’integrazione salariale, ovvero dal
diritto all’indennità di mobilità, anche qualora il lavoratore abbia omesso di effettuare - sempre all’INPS
– la relativa comunicazione. Attraverso la procedura UNILAV, lo stesso Istituto di previdenza verifica la
comunicazione effettuata da parte del datore di lavoro e sospenderà l’erogazione del trattamento di
integrazione salariale.
Fonte: http://fiscopiu.it/news/comunicazioni-obbligatorie-istruzioni-dall-inps
Potrebbero usarla come difesa?
No, l'obbligo di comunicazione grava sul lavoratore salvo che non gravi sul datore di lavoro. Quindi la notizia deve arrivare pena la perdita del sussidio a far data dall'inizio dell'erogazione. Su EK o altri datori di lavoro stranieri che occupano italiani al di fuori dei confini italiani non gravano tali obblighi, quindi...