Questo è ciò che dice il decreto, che dovrà essere approvato (suppongo che non lo sia ancora stato, visto che non se n'è avuta notizia).
L'irlandese che lavora per una azienda irlandese temporalmente in Italia (=che non risieda stabilmente nel territorio italiano) paga le tasse in Irlanda e non in Italia. La residenza è quantificata (Se non erro) in 3 mesi continuativi.
Per questo, se rileggi sopra, dico che alla fine FR avrebbe richiesto la residenza in Irlanda agli aavv ed avrebbe risolto il problema. Ovviamente il legislatore s'inventa una clausola che li obbliga a considerare contribuenti italiani. Questo sarebbe liberale? Libero mercato è questo? Più protezionistico di così impossibile. Stai togliendo contributi all'Irlanda per prenderli tu.
Scusate se mi intrometto, ho letto (con disinteresse) le ultime pagine. Il decreto non dice nulla di tutto questo. Non affronta, inoltre, questioni di carattere previdenziale. Vi ripropongo il testo:
Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attivita' di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attivita' professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attivita'. Un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e' considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
E' finalizzato a considerare soggetto IVA (in questo senso depone la locuzione "stabilito in Italia") la società in questione, per dirimere eventuali controversie relative a questa imposta.
Con altre persone avevamo già discusso in merito alla possibile estensione alle imposte sui redditi della presunzione introdotta dal decreto legge, ma non vedo effetti dirimenti in campo previdenziale.
Ripropongo il testo di un mio articolo tecnico sulla questione:
STABILE ORGANIZZAZIONE
Con la nuova definizione fiscale di base operativa, possibili «guai» per Ryanair
Il DL 179/2012 prevede la soggettività passiva IVA delle compagnie aeree comunitarie che hanno in Italia infrastrutture e personale
/ Gianluca ODETTO
/ Martedì 23 ottobre 2012
L’art. 38, comma 1, del recente DL 179/2012 ha introdotto una disposizione che potrebbe risultare particolarmente insidiosa per le compagnie aeree che operano nel settore del traffico passeggeri e che utilizzano il sistema delle “basi operative” (o più semplicemente “basi”).
La norma fornisce, infatti, per la prima volta una definizione di “base”, intendendo per tale un insieme di locali e infrastrutture a partire dalle quali l’impresa esercita in modo stabile e continuativo l’attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, “nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività”. Dopo di che, la norma prosegue prevedendo che qualsiasi vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato comunitario si considera soggetto stabilito in Italia se esercita in modo stabile un’attività di trasporto aereo a partire da una base così come sopra definita.
Sono evidenti le implicazioni della nuova norma per i vettori (in genere “low cost”) che operano attraverso il sistema delle basi. A differenza dei vettori tradizionali, che fanno convergere il loro traffico su grandi hub continentali (es. Parigi per Air France, Amsterdam per KLM, Francoforte e Monaco per Lufthansa, Londra Heathrow per British Airways, e così via) e che fanno terminare gli ultimi voli della sera in una molteplicità di aeroporti dai quali essi ripartono la mattina seguente per alimentare i medesimi hub, le compagnie low cost organizzano il traffico a partire da più basi, dalle quali si originano e terminano tutti i voli della giornata: ciascuna base dispone di un determinato numero di aerei, dei servizi (in genere minimi) di terra e del personale (piloti e assistenti di volo) necessari per espletare il servizio, ma sia il personale che gli aerei ritornano a fine giornata alla base di partenza, eliminando in questo modo – solo per citare il risparmio di costi più evidente – costosi pernottamenti del personale stesso.
La compagnia irlandese Ryanair ha, ad esempio, un modello di business così strutturato, con una cinquantina di basi sparse sul territorio europeo, tra le quali quelle italiane maggiormente strutturate sono quelle di Bergamo Orio, Pisa e Roma Ciampino.
Per effetto dell’art. 38 del nuovo decreto legge, la presenza di una base (con, come detto, infrastrutture e lavoratori subordinati presenti in loco) farà acquisire alla compagnia lo status di “soggetto stabilito”. La norma sembra finalizzata ad eliminare alla radice il potenziale contenzioso con vettori aerei che utilizzano il sistema delle basi: più volte sono, infatti, sorte controversie (anche di natura previdenziale) derivanti dal fatto che le Amministrazioni italiane pretendono le imposte e i contributi in Italia facendo leva sul fatto che la “base” è assimilabile alla stabile organizzazione, e in questo senso la presenza di infrastrutture e del personale (di terra e navigante) costituirebbe una presunzione a favore delle Amministrazioni stesse.
Il fatto, però, che si parli di “soggetto stabilito” indurrebbe a ritenere che essa esplichi efficacia limitatamente all’IVA, obbligando pertanto le compagnie ad osservare tutte le regole nazionali, al pari di qualsiasi stabile organizzazione. Si tratterebbe, in questo senso, di una specificazione di quanto previsto nell’art. 11 del Regolamento CEE n. 282 del 15 marzo 2011, che qualifica ai fini IVA la stabile organizzazione quale organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani (nel caso, il personale navigante) e tecnici (le infrastrutture) atti a consentirle di effettuare servizi e di riceverli.
È, però, da ritenere che la nuova norma non sarà esente da interpretazioni di carattere divergente: tanto per fare un semplice esempio, tra gli elementi qualificanti della base vi sono i “lavoratori subordinati”, quando è noto che per più compagnie low cost buona parte dei piloti e del personale navigante non è assunta con contratto di lavoro subordinato.
Desta, poi, perplessità la deroga allo Statuto dei diritti del contribuente per cui la nuova presunzione si applica dal 2012, circostanza che potrebbe costringere gli eventuali operatori che abbiano agito in modo difforme per dieci mesi su dodici dell’anno ad effettuare complesse regolarizzazioni.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’accertamento della natura di stabile organizzazione della base operativa dovrebbe essere subordinato agli ordinari criteri dell’art. 162 del TUIR; in mancanza di stabile organizzazione, nessuna imposta è dovuta in Italia in quanto, a norma delle Convenzioni internazionali – tra cui quella con l’Irlanda –, i proventi derivanti dal traffico internazionale di passeggeri sono imponibili unicamente nello Stato ove è situata la direzione effettiva della compagnia aerea.