Blue Panorama chiede procedura di concordato preventivo



... fino a al giorno in cui i creditori le faranno portare i libri in tribunale.

La storia mi insegna che, in Italia :

Licenza provvisoria = Grounding dietro alle porte.

Mai si è verificato il contrario.

della tradizione italiana...ti sei dimenticato di aggiungere

condivido quanto sopra....
purtroppo quando si arriva a questo punto, la storia insegna ...
 
condivido quanto sopra....
purtroppo quando si arriva a questo punto, la storia insegna ...

La storia, a quanto conosco, non ha mai visto una compagnia aerea italiana ricorrere a tale procedura concorsuale, quindi non si possono esprimere paragoni con altri casi, nettamente diversi.

Difficilmente i creditori non approveranno il concordato.
 
La storia, a quanto conosco, non ha mai visto una compagnia aerea italiana ricorrere a tale procedura concorsuale, quindi non si possono esprimere paragoni con altri casi, nettamente diversi.

Difficilmente i creditori non approveranno il concordato.

Bisognerebbe sapere quanto è rimasto effettivamente nelle casse di BV....
 
La storia, a quanto conosco, non ha mai visto una compagnia aerea italiana ricorrere a tale procedura concorsuale, quindi non si possono esprimere paragoni con altri casi, nettamente diversi.

Difficilmente i creditori non approveranno il concordato.

Vera la prima parte, non sarei ottimista sulla seconda: fossi un fornitore, prima di aderire al concordato vorrei vedere i numeri che stai facendo adesso, perchè se generi utili che possono pagare le forniture future faccio un tipo di ragionamento, viceversa mi muovo in fretta per recuperare qualcosa e smetto di erogarti un servizio che so che non mi pagherai. In questo contesto, la ricerca dell'investitore straniero salvatore della patria non è che mi induca all'ottimismo, tutt'altro.
 
Questa la norma cui presumo si sia fatto ricorso


Art. 186 bis - Concordato con continuita' aziendale

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte del debitore,la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si e' impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato puo' concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facolta' del debitore di modificare la proposta di concordato.


Per il resto il precedente post di Calò ha dato un quadro di cosa comporta in via generale la procedura
 
Leggendo bene il nuovo decreto sviluppo, sembra che sia una bella furbata di BPA.
Non sarebbe il solito concordato con alle porte il fallimento, ma una sorta di fiducia richiesta al tribunale la quale se accettata congelerebbe automaticamente molti debiti e\o procedure nei confronti di BPA.

Autodenunciandosi fà in modo di sopravvire.... e sotto una campana di vetro....

http://www.pmi.it/impresa/normativa...-sviluppo-nuova-giustizia-per-le-imprese.html
 
Io non sarei così pessimista. Da quello che so il concordato preventivo da quando è stato riformato lo concedono più agevolmente, quindi se non è proprio messa malissimo Blu Panorama, i creditori lo accetteranno. E dopo tutto è sicuramente più conveniente per i creditori rispetto ad una procedura di fallimento.
 
Vera la prima parte, non sarei ottimista sulla seconda: fossi un fornitore, prima di aderire al concordato vorrei vedere i numeri che stai facendo adesso, perchè se generi utili che possono pagare le forniture future faccio un tipo di ragionamento, viceversa mi muovo in fretta per recuperare qualcosa e smetto di erogarti un servizio che so che non mi pagherai. In questo contesto, la ricerca dell'investitore straniero salvatore della patria non è che mi induca all'ottimismo, tutt'altro.

Il concordato guarda al debito attuale. Sul futuro, poi, ogni creditore valutera' se continuare ad avere rapporti con la nuova societa'.

Il creditore puo' approvare o meno il concordato. Nella vigenza della procedura, sono precluse azioni esecutive.
 
Il concordato guarda al debito attuale. Sul futuro, poi, ogni creditore valutera' se continuare ad avere rapporti con la nuova societa'.

Il creditore puo' approvare o meno il concordato. Nella vigenza della procedura, sono precluse azioni esecutive.

Mi è chiaro il ragionamento, ma mi metto il cappellino del creditore: in una situazione del genere, o vedo prospettive, o stacco la spina (quindi non sottoscrivo per la procedura). Non mi pare di intravedere un futuro positivo, resta da capire se da subito verranno erogati i servizi o se i fornitori pretenderanno pagamenti cash.