[Mi scuso con gli altri per l'OT, sarò breve]
Per la Regione Siciliana l'urbanistica non è materia concorrente, è esclusiva, per legge costituzionale.
Google, "urbanistica costituzionale competenza esclusiva sicilia", primo risultato:
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/salamone7.html
Questo è perfettamente coincidente con quanto ricordavo del seminario fatto molti anni fa, prima dell'esame di abilitazione.
Poi può anche essere che il Sig. Salamone si sbagli, per carità, come anche quegli ingegneri dell'albo di Palermo, che comprendo siano ovviamente in conflitto di interesse.
Come spiegava nel documento citato il Sig. Salamone, e come avevo immaginato io, la Regione Siciliana ha deciso di recepire la normazione statale se non in forma tal quale, in maniera abbastanza pedissequa.
Immagino che sul DM 1444/68 sia anche dovuto al buon senso, cioè dato che usare limiti diversi avrebbe aperto la porta a ricorsi costituzionali (la competenza esclusiva ovviamente sovrasta le leggi ordinarie, ma non i principi costituzionali, per cui normale in maniera molto dissimile dallo stato centrale su questo tipo di argomenti è un po come camminare su un campo minato).
La Regione Sicilia non deve pronunciarsi per il recepimento delle Leggi dello Stato, a maggior ragione quando si parla di materie concorrenti dove le regioni possono legiferare solo e solamente nel rispetto dei principi emanati dallo Stato (ancora: il DM 1444 è solo uno dei numerosi esempi).
Per la Regione Siciliana l'urbanistica non è materia concorrente, è esclusiva, per legge costituzionale.
Google, "urbanistica costituzionale competenza esclusiva sicilia", primo risultato:
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/salamone7.html
Vincenzo Salamone, Consigliere del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania
La competenza legislativa della Regione siciliana in materia urbanistica.
La Regione Siciliana, in base all'art. 14 comma 1 lett. F) del proprio Statuto (approvato con r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455 e conv. in legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2), ha competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica
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la competenza legislativa esclusiva incontra soltanto, secondo il disegno costituzionale dello Statuto, il limite delle riforme economico-sociali varate dallo Stato (anzi secondo la formulazione dell'art. 14 comma 1 "delle riforme agrarie ed industriali").
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Passando ad esaminare gli istituti della pianificazione urbanistica realmente operativi[6], va ricordato che la Regione Siciliana non ha mai fatto un uso pieno della sua potestà legislativa, emanando una organica disciplina urbanistica regionale che, nel rispetto dei predetti limiti, dettasse una regolamentazione adeguata alle esigenze del proprio territorio.
Il Legislatore regionale ha, piuttosto preferito, anziché sostituire totalmente le norme contenute nelle leggi dello Stato, operare in via di integrazione, sostituendole soltanto in parte.
Ci si trova quindi di fronte ad una disciplina legislativa composita, il cui nucleo centrale è però costituito dalla normazione statale.
In sostanza, la Regione sicliana, non soltanto può modificare ovvero abrogare leggi precedentemente emanate dallo Stato in materia, ma può, altresì, precludere ogni successiva legiferazione statale qualora abbia a disciplinare integralmente la materia considerata[7]
Qualora la Regione non abbia esercitato la propria potestà normativa, si applica la legislazione vigente nel restante territorio nazionale[8].
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Questo è perfettamente coincidente con quanto ricordavo del seminario fatto molti anni fa, prima dell'esame di abilitazione.
Poi può anche essere che il Sig. Salamone si sbagli, per carità, come anche quegli ingegneri dell'albo di Palermo, che comprendo siano ovviamente in conflitto di interesse.
Ad ogni modo le indicazioni della L 1150/42, così come integrata dalla L 765/67 di cui il DM 1444/68 è un regolamento attuativo, sono alla base della normativa urbanistica siciliana fin dalla LR 71/1978.
Come spiegava nel documento citato il Sig. Salamone, e come avevo immaginato io, la Regione Siciliana ha deciso di recepire la normazione statale se non in forma tal quale, in maniera abbastanza pedissequa.
Immagino che sul DM 1444/68 sia anche dovuto al buon senso, cioè dato che usare limiti diversi avrebbe aperto la porta a ricorsi costituzionali (la competenza esclusiva ovviamente sovrasta le leggi ordinarie, ma non i principi costituzionali, per cui normale in maniera molto dissimile dallo stato centrale su questo tipo di argomenti è un po come camminare su un campo minato).