Un po' di ulteriore chiarezza: anche con 900 mln aggiuntivi LAI non tornerebbe in bonis.
La norma eventualmente applicabile sarebbe l'art. 4-bis del D.L. 347/03 che di seguito riporto, norma che peraltro rappresenta l'epilogo naturale delle procedure di Amministrazione Straordinaria.
Art. 4-bis
((Concordato))
((1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario
puo' prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un
concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le
eventuali garanzie. Il concordato puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi
economici omogenei; la possibilita' di costituzione di autonome
classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni
emesse o garantite dalla societa' in amministrazione
straordinaria;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi
diverse;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori
attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso
d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in
particolare, la proposta di concordato puo' prevedere
l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di
azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni
o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
2. La proposta di concordato puo' essere unica per piu' societa'
del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse
attive e passive.
3. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di
concordato e' autorizzata dal Ministro delle attivita' produttive
previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle
diverse classi.
4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione
del Ministro delle attivita' produttive, di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di
ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla
cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato,
depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della
procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.
5. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i
creditori ed ogni altro interessato possono depositare in
cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della
relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti
contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli
importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo
termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono
depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai
documenti giustificativi.
6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con
l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e
modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di
prelazione e, senza che cio' pregiudichi le pronunce definitive sulla
sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco
provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul
concordato, nonche' un elenco dei creditori esclusi, indicando per
ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il
commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni
dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della
procedura, su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o
internazionale, ovvero altra modalita', anche telematica, ritenuta
idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria
degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore
insolvente possono prendere visione.
7. Il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il termine entro
cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla
proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i
quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui
al comma 4, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei
creditori di cui al comma 6, se successiva. Il commissario
straordinario, con le modalita' e nei termini di cui al comma 6,
secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via
provvisoria le modalita' ed il termine ultimo entro il quale gli
stessi sono chiamati a votare sul concordato.
8. Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole della
maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Ove siano
previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se
riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori
appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza
dei crediti ammessi alla classe medesima. I creditori possono
esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del
tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite
telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalita'
ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non
fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si
ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei
creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei
singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo
al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6,
non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il concordato
approvato dai creditori e' obbligatorio per tutti i creditori
anteriori all'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al
deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 6,
ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e quelli fatti valere
successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione
straordinaria ai sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa
misura e con le stesse modalita' previste dal concordato.
9. Qualora la maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il
tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio.
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario
straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di
ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo
n. 270. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale,
anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attivita'
produttive di cui al comma 3, puo' ritenere priva di effetto la
mancata approvazione del concordato da parte di una o piu' classi di
creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la
proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura
non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente
praticabili.
10. La sentenza che approva o rigetta il concordato e'
provvisoriamente esecutiva ed e' pubblicata a norma dell'articolo 17
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E' ammesso appello da parte
dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario
straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione.
L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.
11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il
passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.))