Sperando di fare cosa gradita, riporto di seguito la decisione della UE e del 2001 che ha dato il via libera al BB e ai 18 movimenti orari a LIN. Vista la rilevante competenza della UE in materia, credo che qualsiasi valutazione sul futuro assetto aeroportuale del sistema partirà dalla valutazioni contenute in questo documento (debitamente attualizzate).
Buona lettura.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001D0163(01)&from=IT
2001/163/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2000, relativa ad un procedimento di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/12/00 — Norme italiane sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4121]
Gazzetta ufficiale n. L 058 del 28/02/2001 pag. 0029 - 0039
Decisione della Commissione
del 21 dicembre 2000
relativa ad un procedimento di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/12/00 - Norme italiane sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano)
[notificata con il numero C(2000) 4121]
(II testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2001/163/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie(1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
sentito il comitato istituito dall'articolo 11 di detto regolamento,
considerando quanto segue:
ANTEFATTI
I
(1) Il sistema aeroportuale di Milano comprende gli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio (Bergamo). Fino al 1998 nessuno dei tre aeroporti del sistema aeroportuale milanese è stato in grado di diventare un grande centro aeroportuale collettore di traffico e perno di smistamento ("hub", in prosieguo "centro aeroportuale") per i voli nazionali, internazionali e intercontinentali, per delle ragioni sia tecniche che economiche. La maggior parte del traffico intracomunitario si è sempre concentrata sull'aeroporto di Linate, con conseguente inefficiente utilizzazione della capacità aeroportuale disponibile, dato che l'aeroporto di Linate risultava sovrautilizzato mentre quello di Malpensa era sottoutilizzato.
(2) Per soddisfare le esigenze della città di Milano e dell'Italia settentrionale, le autorità italiane hanno deciso di riorganizzare il sistema aeroportuale di Milano allo scopo di fare di Malpensa l'aeroporto principale del sistema e costituire una capacità aeroportuale adeguata per il futuro. Tale obiettivo doveva essere raggiunto attraverso l'ampliamento e il miglioramento dell'aeroporto di Malpensa, in base al progetto noto come Malpensa 2000, progetto che figurava tra i quattordici progetti prioritari della rete transeuropea dei trasporti di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2). Alla iniziale volontà di fare di Malpensa un grande aeroporto si è successivamente aggiunta quella di migliorare e potenziare tale aeroporto per farlo diventare un centro aeroportuale efficiente. Perché questo progetto abbia successo occorre che sull'aeroporto di Malpensa si concentri un elevato volume di traffico che crei un "effetto di massa" tra le ondate di arrivo e di partenza degli aerei, il che implica necessariamente un trasferimento di traffico dall'aeroporto di Linate a quello di Malpensa. Tuttavia, le forze di mercato non sono state sufficienti, da sole, ad assicurare tale trasferimento, dato che i passeggeri preferiscono in genere utilizzare l'aeroporto di Linate per via della sua vicinanza al centro della città. Su tali premesse, le autorità italiane hanno deciso di adottare criteri cogenti in materia di ripartizione del traffico per realizzare il trasferimento del traffico da Linate a Malpensa necessario a raggiungere questo obiettivo.
(3) A tal fine, con i decreti 5 luglio 1996 n. 46-T (nel seguito "decreto del 5 luglio 1996") e 13 ottobre 1997, n. 70-T (nel seguito "decreto del 13 ottobre 1997"), le autorità italiane hanno disposto che, a far data dal 25 ottobre 1998, tutti i voli da e per Milano dovevano essere effettuati o a partire dall'aeroporto di Malpensa o a partire dall'aeroporto di Orio al Serio, ad eccezione dei voli dell'aviazione generale e dei voli diretti, senza scali intermedi, da e per Milano, il cui volume annuo di passeggeri fosse stato, nella sua totalità, pari o superiore a 2 milioni nell'anno precedente, o avesse raggiunto una media annuale di 1 milione e 750 mila nel triennio precedente. In pratica, la sola rotta che poteva raggiungere i valori stabiliti era quella tra Milano e Roma. Conseguentemente, nell'aeroporto di Linate non doveva essere autorizzato nessun altro servizio di trasporto aereo.
(4) Con decisione 98/710/CE(3), la Commissione ha deciso, il 16 settembre 1998, che l'Italia non poteva applicare le norme sulla ripartizione del traffico previste dai decreti del 5 luglio 1996 e del 13 ottobre 1997. Nella decisione, dopo aver tra l'altro richiamato in narrativa il contesto generale del caso, la Commissione ha ritenuto che le norme controverse avrebbero prodotto, in pratica, effetti discriminatori favorevoli alla compagnia nazionale italiana, l'Alitalia, poiché"i criteri fissati dal decreto n. 46-T, consentendo solo ad Alitalia di alimentare il suo centro aeroportuale di Roma-Fiumicino dall'aeroporto di Linate ed obbligando gli altri vettori aerei comunitari ad alimentare i rispettivi centri aeroportuali dall'aeroporto di Malpensa, conferiscono di fatto un vantaggio concorrenziale ad Alitalia. Questo vantaggio concorrenziale sussisterà fino a quando l'aeroporto di Malpensa non sarà dotato di un livello di infrastrutture di accesso tale da superare l'attuale situazione, da cui deriva una scarsa propensione degli utenti ad utilizzare questo aeroporto" (considerando 45).
La Commissione ha inoltre ritenuto che le norme de quibus fossero incompatibili con il principio di proporzionalità nella misura in cui"la creazione di un centro aeroportuale pienamente efficiente e operativo non presuppone necessariamente il trasferimento dal 25 ottobre 1998 di 11,7 milioni di passeggeri. II rinvio del trasferimento o un trasferimento ripartito nel tempo di tale volume di traffico a decorrere dal 25 ottobre 1998 sarebbe più adeguato a tal fine ed inciderebbe in misura minore sulla libera prestazione di servizi aerei da e per Milano. Le norme italiane non appaiono quindi indispensabili per realizzare l'obiettivo perseguito dalle autorità italiane, che può essere raggiunto con norme meno restrittive della libertà di prestazione dei servizi aerei" (considerando 50).
La conclusione della decisione della Commissione era formulata nei termini seguenti:
"In conclusione, la Commissione ritiene che le norme sulla ripartizione del traffico contenute nei decreti n. 46-T e n. 70-T non siano compatibili con l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92, in quanto la loro applicazione viola il principio di non discriminazione e il principio di proporzionalità. È quindi opportuno decidere, in forza dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92, che l'Italia non possa applicare tali norme.
La presente decisione non pone in alcun modo in questione il diritto dell'Italia di perseguire una politica aeroportuale attiva e, più specificatamente, l'obiettivo di creare un centro aeroportuale pienamente efficiente e operativo all'aeroporto di Malpensa. Tuttavia, le norme in materia di ripartizione del traffico necessarie per realizzare tale obiettivo devono essere conformi ai principi del diritto comunitario come sopra enunciati.
Tantomeno la presente decisione è incompatibile con il fatto che il progetto Malpensa 2000 è un progetto di interesse comune individuato come progetto prioritario nell'ambito della rete transeuropea. A questo proposito la Commissione ricorda che gli interventi degli Stati membri a sostegno dei progetti prioritari della rete transeuropea, o intesi a creare le condizioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di tali progetti, devono essere pienamente compatibili con il diritto comunitario"
(considerando 53-55).
(5) Dopo che la Commissione ebbe emanato la decisione del 16 settembre 1998, e tenuto conto di tale provvedimento, il ministro italiano dei Trasporti e della Navigazione adottò, il 9 ottobre 1998, il decreto n. 101-T (nel seguito "decreto del 9 ottobre 1998"), che istituiva misure transitorie in tema di ripartizione del traffico tra gli aeroporti costituenti il sistema aeroportuale di Milano. Il decreto prevedeva:
- che l'apertura di Malpensa 2000 avrebbe avuto luogo il 25 ottobre 1998,
- che le disposizioni del decreto del 5 luglio 1996 sulla ripartizione del traffico sarebbero entrate interamente in vigore solo dopo il completamento dei lavori diretti a migliorare le infrastrutture di accesso all'aeroporto di Malpensa,
- che, dal 25 ottobre 1998 e fino alla data di tale completamento, i vettori comunitari presenti a Linate avrebbero potuto continuare a operare il 34 % delle frequenze che già operavano durante la precedente stagione aeronautica, con un minimo garantito di 18 frequenze settimanali, sempreché effettuassero gli stessi collegamenti con apparecchi di capacità simile,
- che i servizi di linea e non di linea intercontinentali, internazionali, intracomunitari, nazionali e regionali potevano essere operati sugli scali di Malpensa e di Orio al Serio.
(6) Il decreto del 9 ottobre 1998 è entrato in vigore ed è stato effettivamente applicato.
(7) Inizialmente era previsto che i lavori di miglioramento delle infrastrutture di accesso sarebbero stati terminati alla fine del 2000 e che il periodo transitorio avrebbe avuto termine a tale data. Tuttavia, ritenendo che le infrastrutture di accesso all'aeroporto di Malpensa fossero in via di completamento, le autorità italiane hanno deciso, il 12 ottobre 1999, di procedere al trasferimento delle frequenze in questione da Linate a Malpensa in due tappe: la prima, riguardante 236 voli settimanali, doveva aver luogo il 15 dicembre 1999 e la seconda, riguardante i restanti 230 voli settimanali, doveva aver luogo il 15 gennaio 2000.
(8) Il 25 novembre 1999, il ministro italiano dell'Ambiente ha emanato un decreto (nel seguito "decreto del 25 novembre 1999") relativo alla valutazione dell'incidenza ambientale dell'aeroporto di Malpensa. Dal decreto si desume che le norme sull'inquinamento acustico non sono osservate nei comuni confinanti con l'aeroporto e che la situazione si aggraverà a causa dell'aumento di traffico provocato dai previsti trasferimenti di voli. Conseguentemente, il decreto prevede varie misure intese a ridurre l'inquinamento acustico: restrizioni del traffico, nuove procedure per l'utilizzazione delle piste, divieto di uso di alcuni tipi di velivoli. Parallelamente, le autorità italiane, accogliendo l'auspicio espresso dal comune di Milano e dalla regione Lombardia, hanno dichiarato il loro interesse a che l'aeroporto di Linate possa svolgere in futuro il ruolo di "city airport", il che implicherebbe, in prospettiva, il ritorno di talune frequenze da Malpensa a Linate.
(9) Il 13 dicembre 1999, il presidente del Consiglio dei ministri italiano ha emanato un decreto (nel seguito "decreto del 13 dicembre 1999") che si richiama espressamente a quello del 25 novembre 1999 e che, per un verso, conferma il trasferimento programmato dei voli dal 15 dicembre 1999 e, per altro verso, mette in atto una serie di interventi miranti a ridurre l'impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa. Questi interventi sono descritti analiticamente negli allegati A (interventi immediati sulle condizioni di esercizio), B (interventi immediati di attenuazione e di controllo), C (interventi ulteriori di attenuazione e di controllo) e D (interventi a medio termine) del decreto.
(10) Il 14 dicembre 1999, il governo italiano ha deciso di rinviare sine die e operazioni di trasferimento.
II
(11) Il 3 marzo 2000, il ministro italiano dei Trasporti e della Navigazione ha adottato un decreto (nel seguito "decreto del 3 marzo 2000") che disciplina la ripartizione del traffico tra gli aeroporti situati all'interno del sistema aeroportuale di Milano.
(12) Nel decreto in esame il ministro rileva "che il Consiglio dei ministri, nella stessa seduta del 25 febbraio 2000, ha riconfermato il valore di infrastruttura strategica del 'hub' di Malpensa" e "che, nella predetta riunione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2000 ed in sede di conclusione del predetto accordo quadro di programma, sono stati verificati positivamente gli adempimenti di cui ai punti A, B e C dell'allegato decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 13 dicembre 1999". Il ministro ritiene inoltre "opportuno assicurare il pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo del 'hub' di Milano Malpensa e identificare l'aeroporto di Milano Linate quale infrastruttura per collegamenti 'point to point', risultando quindi necessario integrare e modificare il decreto ministeriale n. 46-T (decreto 5 luglio 1996) che attualmente regola la ripartizione del traffico aereo tra gli scali appartenenti al sistema aeroportuale di Milano".
(13) L'articolato del decreto 3 marzo 2000 è il seguente:
"Articolo 1
1. Le disposizioni di cui al presente decreto, concernente la ripartizione del traffico aereo del sistema aeroportuale di Milano, verificati positivamente gli adempimenti di cui ai punti A, B e C dell'allegato al D.P.C.M. in data 13 dicembre 1999 di cui in premessa, si applicano a decorrere dal 20 aprile 2000.
Articolo 2
1. I collegamenti di linea e non di linea intercontinentali, internazionali, intracomunitari, nazionali e regionali possono essere operati sugli scali di Malpensa, di Linate e di Bergamo Orio al Serio, appartenenti al sistema aeroportuale di Milano, nei limiti delle capacità operative dei singoli scali ed in conformità a quanto disposto dagli articoli 3 e 4.
Articolo 3
1. I collegamenti possono essere operati sullo scalo di Milano Malpensa tenendo conto delle modalità di esercizio dell'aeroporto di cui in premessa.
Articolo 4
1. I vettori comunitari possono operare sullo scalo di Linate collegamenti di linea 'point to point' mediante aeromobili del tipo 'narrow body' (unico corridoio), con altri aeroporti dell'Unione europea individuati in base ai volumi di traffico passeggeri, in arrivo e in partenza, sviluppati nel sistema aeroportuale di Milano nell'anno solare 1999 e nei limiti massimi di cui alle seguenti lettere:
a) un servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore, con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 350000 unità e fino a 700000 unita;
b) due servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di quattro bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 700000 unità e fino a 1400000 unità;
c) tre servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di sei bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 1400000 unità e fino a 2800000 unità;
d) senza alcun limite per i collegamenti con sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico superiore a 2800000 unità.
2. I vettori comunitari possono operare sullo scalo di Linate, con le modalità di cui al comma 1, con un servizio di andata e ritorno giornaliero e con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali ubicati nelle regioni dell''obiettivo 1' che abbiano sviluppato nel sistema aeroportuale di Milano, nel corso dell'anno solare 1999, un traffico passeggeri inferiore a 350000 unità.
3. L'aviazione generale può utilizzare lo scalo di Linate."
(14) Giova ricordare che la capacità massima di trattamento del centro di controllo del traffico aereo nella zona di Milano era, al momento dell'adozione del decreto, di 83 movimenti/ora per i due aeroporti di Malpensa e Linate complessivamente considerati.
III
(15) Il 16 marzo 2000, i vettori aerei Air France, Aer Lingus, British Airways, Finnair, Iberia, Lufthansa, Maersk Air, Olympic Airways, Sabena, Scandinavian Airlines System (SAS) e TAP Air Portugal (in prosieguo "I vettori") hanno inviato una denuncia congiunta alla Commissione chiedendole di:
- opporsi all'applicazione delle disposizioni del decreto del 3 marzo 2000 da parte delle autorità italiane,
- dichiarare che tutti i vettori aerei europei devono essere autorizzati ad atterrare e decollare senza restrizioni dall'aeroporto di Linate,
- in subordine, imporre alle autorità italiane di applicare norme di ripartizione del traffico atte a garantire a ciascun vettore europeo quantomeno il diritto di atterrare e decollare dall'aeroporto di Linate, la possibilità di effettuarvi un numero di voli che consenta l'esercizio di un'attività economica remunerativa, la libertà di scegliere le rotte sulle quali esso desidera operare il numero dei voli autorizzati.
(16) A sostegno della loro denuncia i vettori asseriscono che il decreto del 3 marzo 2000 contravviene tanto alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92, quanto alla decisione del 15 luglio 1997 con la quale la Commissione aveva autorizzato la ricapitalizzazione della società Alitalia(4).
(17) Con riferimento al regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori denunciano una contravvenzione ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. In merito al principio di proporzionalità, i denuncianti sostengono che l'inosservanza discende, in primo luogo, dall'incapacità dell'aeroporto di Malpensa ad assorbire tutto il volume di traffico che ad esso è destinato in forza del decreto del 3 marzo 2000. In sintesi i denuncianti rilevano quanto segue:
- l'impatto dei vincoli ambientali istituiti dal decreto del 25 novembre 1999 e dal decreto del 13 dicembre 1999 sulla capacità presente e futura dell'aeroporto di Malpensa sarebbe tuttora sconosciuto,
- ancor prima che intervenisse il decreto del 25 novembre 1999 che impone determinati vincoli ambientali, l'associazione italiana dei controllori aerei (LICTA) avrebbe stimato in 58 movimenti orari la capacità reale dell'aeroporto di Malpensa, tenuto conto delle esigenze di sicurezza. Del resto, lo stesso Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), organismi che fanno parte dell'amministrazione italiana, avrebbero precisato che, per poter raggiungere una capacità effettiva di 70 movimenti orari, l'aeroporto di Malpensa avrebbe dovuto soddisfare numerose condizioni,
- indipendentemente dall'impatto delle misure ambientali, vi sono altri aspetti che solleverebbero perplessità circa la capacità dell'aeroporto di Malpensa di assorbire il futuro volume di traffico. Per esempio, il numero delle porte di imbarco dell'aeroporto sarebbe insufficiente rispetto alle partenze ed agli arrivi nelle ore di punta. Inoltre, il numero dei piazzali di sosta disponibili per gli aeromobili sarebbe troppo basso rispetto alla (asserita) capacità dell'aeroporto di 70 movimenti orari. Per di più, la maggior parte dei vettori non comunitari precedentemente assegnati al Terminal (2) dell'aeroporto per evitare la saturazione del Terminal 1 sarebbero stati nuovamente assegnati a quest'ultimo, con il risultato di aumentare ulteriormente la congestione.
(18) I vettori denunzianti concludono che le misure restrittive della libertà di prestazione dei servizi di trasporto aereo previsti dal decreto del 3 marzo 2000 non sarebbero necessarie per conseguire l'obiettivo perseguito da tale decreto, e cioè "assicurare il pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo del 'hub' di Milano Malpensa", sia perché queste potenzialità sarebbero incerte e poco probabili, sia perché l'aeroporto di Malpensa sarebbe già sfruttato ai limiti della sua capacità massima.
(19) In secondo luogo, i denunzianti espongono che l'inosservanza del principio di proporzionalità discenderebbe dal fatto che i criteri adottati dal decreto del 3 marzo 2000 non sono congruenti rispetto all'obiettivo di promuovere l'aeroporto di Malpensa. Infatti, il decreto limiterebbe il numero dei voli operati da ciascun vettore su un collegamento particolare e non il numero complessivo dei voli su tale collegamento. Di conseguenza, non sarebbe verosimile che il decreto possa modificare il volume globale del traffico nell'aeroporto di Linate, come dimostrerebbe del resto l'afflusso delle domande di concessione di bande orarie su questo aeroporto. I vettori aggiungono che, comunque sia, le restrizioni imposte ai collegamenti da e per l'aeroporto di Linate ed in particolare la limitazione ad un solo volo giornaliero e per vettore su taluni collegamenti, nonché l'impiego di aerei a corridoio unico, sarebbero sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito, in quanto impediscono di fatto alle compagnie non italiane di operare a Linate servizi di trasporto aereo in modo economicamente redditizio. Il medesimo risultato potrebbe essere conseguito mediante norme più rispettose dei diritti dei vettori.
(20) Per quanto poi attiene al principio di non discriminazione, i vettori fanno osservare, in primo luogo, che le norme di ripartizione de quibus sarebbero concepite in modo tale da consentire ad Alitalia di continuare a collegare senza limitazioni l'aeroporto di Linate al proprio "hub" di Fiumicino.
(21) In relazione poi alla decisione della Commissione del 15 luglio 1997, i vettori ricordano che il decreto del 3 marzo 2000, accordando ad Alitalia una posizione privilegiata sull'aeroporto di Linate, contravviene alle disposizioni di tale decisione, secondo le quali Alitalia non può ricevere un trattamento più favorevole rispetto agli altri vettori comunitari, con particolare riferimento ai diritti di traffico, all'assegnazione delle bande orarie, all'assistenza a terra e all'accesso agli impianti aeroportuali.
(22) La Commissione ha accusato formalmente ricevimento della istanza collettiva in data 29 marzo 2000.
IV
(23) Il 16 marzo 2000, la compagnia aerea Austrian Airlines ha presentato alla Commissione una denuncia nella quale le chiede di:
- dichiarare che le norme sulla ripartizione del traffico tra gli aeroporti di Milano, previste dal decreto del 3 marzo 2000, sono incompatibili con il diritto comunitario, ed in particolare con il regolamento (CEE) n. 2408/92,
- decidere che le autorità italiane non possono applicare tali norme nei suoi confronti e che devono adottare altre norme compatibili con il diritto comunitario,
- ingiungere in ogni caso alle autorità italiane di non applicare tali norme nei suoi confronti fintanto che la Commissione non si sia pronunciata sulla fondatezza della sua denuncia.
(24) Austrian Airlines motiva la propria denuncia facendo valere l'inosservanza dei principi di non discriminazione e di proporzionalità da parte delle autorità italiane.
(25) Con riferimento, in primo luogo, alla discriminazione, la società denunziante afferma che le norme di ripartizione previste dal decreto del 3 marzo 2000, che si basano sul numero minimo di passeggeri trasportati in un anno per destinazione, introdurrebbero di fatto discriminazioni tra i vettori comunitari. Ad esempio, l'esistenza di una soglia minima di 350000 passeggeri l'anno fa sì che Austrian Airlines - società che opera sull'aeroporto di Linate da oltre 40 anni - si troverebbe, insieme alla compagnia SAS, ad essere la sola compagnia comunitaria che non potrebbe più collegare Linate a uno dei suoi "hub". Questa situazione configurerebbe, secondo Austrian Airlines, una discriminazione fondata sull'identità del vettore.
(26) In secondo luogo, con riferimento alla proporzionalità, la denunciante sostiene che le soglie individuate dal decreto del 3 marzo 2000 non sarebbero obiettive e sarebbero sproporzionate. Ad esempio, i collegamenti nei quali il volume di traffico supera 2,8 milioni di passeggeri/anno potrebbero essere operati senza limitazioni di frequenza, mentre sulle rotte con meno di 350000 passeggeri/anno non sarebbe autorizzata alcuna frequenza. Anche il criterio delle regioni appartenenti all'obiettivo 1 mancherebbe di obiettività. L'assenza di proporzionalità sarebbe aggravata dal fatto che le limitazioni sono stabilite vettore per vettore. Ne conseguirebbe che il numero di frequenze su un collegamento sarebbe potenzialmente tanto più elevato quanto maggiore è il numero dei vettori presenti. Per di più, ci sarebbe da dubitare che - viste le misure ambientali previste dai decreti del 25 novembre e del 13 dicembre 1999 - l'aeroporto di Malpensa possieda una capacità sufficiente per accogliere un volume di traffico supplementare. In tali condizioni, la prospettata riduzione del numero delle bande orarie disponibili a Linate rappresenterebbe un ulteriore incentivo, per i vettori, a trasferire la loro attività su Malpensa. In realtà, all'aeroporto di Linate sarebbe presente una capacità sufficiente per consentire un'equa ripartizione del traffico aereo fra tutti i vettori.
(27) La Commissione ha accusato formalmente ricevimento di questa istanza in data 29 marzo 2000.
V
(28) L'11 aprile 2000, le autorità italiane hanno dato preferenza all'aeroporto di Malpensa per l'assegnazione delle bande orarie. Inoltre, per la stagione estiva 2000 e invernale 2000/2001, la capacità dell'aeroporto di Malpensa dichiarata dall'associazione Assoclearance, che svolge funzioni di coordinamento sugli aeroporti italiani, risulta pari a 70 movimenti orari. Per di più, come le autorità italiane hanno dichiarato nella loro lettera alla Commissione del 5 dicembre 2000, il comitato di coordinamento dell'aeroporto di Linate ha fissato la capacità di questo aeroporto a 13 movimenti/ora nelle ore di punta e fino a 20 movimenti/ora al di fuori delle ore di punta. Infatti, se si tiene conto del fatto che il traffico aereo nella zona di Milano è soggetto al vincolo di 83 movimenti orari al massimo e che le autorità italiane hanno assegnato all'aeroporto di Malpensa la capacità massima di 70 movimenti orari, nonché della preferenza accordata a quest'ultimo aeroporto, il numero di bande orarie disponibili all'aeroporto di Linate risulta limitato a 13 nelle ore di punta.
VI
(29) Con lettera del 20 aprile 2000, le autorità tedesche hanno chiesto alla Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92, di prendere posizione in merito alle norme di ripartizione del traffico di cui al decreto italiano del 3 marzo 2000.
(30) Analoghe domande sono state rivolte alla Commissione dalle autorità austriache, danesi e svedesi, rispettivamente il 26 aprile, il 9 maggio e l'11 maggio 2000. Con lettera del 18 maggio 2000, pervenuta alla Commissione il 26 maggio, le autorità norvegesi hanno dichiarato di condividere le preoccupazioni espresse dalle autorità danesi e svedesi.
(31) Infine, il 12 luglio 2000, le autorità belghe hanno chiesto alla Commissione di pronunciarsi il più rapidamente possibile sulle denunce presentate dalle compagnie aeree.
VII
(32) Ai fini dell'istruttoria relativa al presente caso secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92 e in ossequio al diritto di difesa, il 21 marzo 2000 la Commissione ha trasmesso alle autorità italiane le denunce presentate il 16 marzo 2000 dai vettori aerei e le ha invitate a formulare le proprie osservazioni. La Commissione ha trasmesso del pari alle autorità italiane, in data 14 giugno 2000, le domande presentate dalla Germania, dall'Austria, dalla Svezia e dalla Norvegia.
(33) Con lettera del 5 aprile 2000, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione le proprie osservazioni sulle denunce del 16 marzo 2000. Dal documento si desumono gli elementi seguenti:
- Nell'ambito dei poteri conferitile dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92, la Commissione non potrebbe sanzionare l'inosservanza del principio di proporzionalità al quale il paragrafo 1 dello stesso articolo non fa alcun riferimento.
- Gli argomenti svolti dai vettori per mettere in dubbio la capacità dell'aeroporto di Malpensa non sarebbero fondati. Al contrario:
- il modello elaborato per l'utilizzazione dell'aeroporto di Malpensa presenterebbe sufficienti caratteristiche di flessibilità per consentire all'aeroporto di offrire una capacità idonea ad assorbire il traffico previsto dal decreto del 3 marzo 2000. Peraltro, il modello potrebbe essere progressivamente migliorato, in particolare nel periodo dal 26 marzo al 20 aprile 2000,
- dal testo del decreto del 3 marzo 2000 si desumerebbe che il provvedimento è stato adottato a seguito di un esame preliminare positivo dell'impatto delle misure ambientali sulla capacità dell'aeroporto. Per quanto attiene più specificamente al rumore, sarebbe stato elaborato un modello matematico di previsione estremamente efficiente,
- la despecializzazione delle piste e la modificazione degli itinerari di decollo non inciderebbero negativamente sulla capacità dell'aeroporto di Malpensa. Quanto alla limitazione della possibilità di invertire la spinta dei reattori, si tratta di una pratica applicata nella maggior parte degli aeroporti europei,
- i nuovi materiali, in particolare i radar, e le nuove procedure applicabili a Malpensa consentirebbero di raggiungere la capacità di utilizzo prestabilita dell'aeroporto,
- il numero di voli interessati dal "coprifuoco" sull'aeroporto di Malpensa sarebbe insignificante e il "coprifuoco" non inciderebbe affatto sulla capacità dell'aeroporto,
- la capacità di un aeroporto deve essere valutata con riferimento ad un giorno intero (24 ore) e non con riferimento alla capacità oraria nelle ore di punta. Il trasferimento di alcune compagnie non comunitarie dal Terminal 1 al Terminal 2 non comporterebbero alcun peggioramento della situazione, in quanto esso tiene conto del fatto che il decreto del 3 marzo 2000 mantiene a Linate un maggior volume di traffico di quello esistente il 5 luglio 1996.
Secondo le autorità italiane non si potrebbe quindi asserire che il principio di proporzionalità sia stato disatteso, tanto più che le norme controverse sarebbero indispensabili per lo sviluppo del "hub" di Malpensa e più favorevoli a tutti i vettori aerei di quelle precedentemente dettate dal decreto del 5 luglio 1996.
- Nella decisione del 16 dicembre 1998 relativa al decreto italiano del 5 luglio 1996, la Commissione avrebbe dichiarato che il principio di proporzionalità non era stato osservato unicamente con riferimento al mancato completamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie di accesso all'aeroporto. Quest'ultimo problema sarebbe attualmente risolto e le limitazioni all'accesso al mercato che potrebbero scaturire dall'applicazione del decreto del 3 marzo 2000 sarebbero molto minori di quelle previste dal decreto del 5 luglio 1996. D'altra parte, la Commissione non avrebbe mai criticato i criteri di ripartizione fondati su soglie di traffico. In realtà, le norme di ripartizione contenute nel decreto del 3 marzo 2000 garantirebbero un equilibrio ottimale tra l'imperativo dello sviluppo del "hub" di Malpensa e la migliore utilizzazione dell'aeroporto di Linate per tutti i vettori europei.
- Il decreto controverso non avrebbe alcun effetto discriminatorio, poiché i vettori comunitari beneficiano attualmente di un accesso all'aeroporto di Linate migliore di quello predisposto dalle previgenti norme di ripartizione e anche perché i lavori di miglioramento delle infrastrutture di accesso stradale e ferroviario all'aeroporto sono stati ultimati e Alitalia ha fatto dell'aeroporto di Malpensa il centro di gravità della propria attività internazionale ed intercontinentale.
- La decisione della Commissione del 15 luglio 1997 non sarebbe stata disattesa dalle norme di ripartizione del decreto del 3 marzo 2000, poiché quest'ultimo non ha per oggetto l'assegnazione di bande orarie e poiché la Commissione non ha mai contestato criteri di ripartizione basati sui volumi di traffico passeggeri.
VIII
(34) Per poter pronunciarsi con piena conoscenza di causa sul presente caso, la Commissione si è rivolta, il 13 giugno 2000, ad un esperto di cui aveva in precedenza debitamente verificato l'indipendenza rispetto a tutte le parti in causa. All'esperto è stato affidato un duplice incarico: in primo luogo, quello di determinare la capacità dell'aeroporto di Malpensa tenendo conto dell'impatto delle misure ambientali di cui al decreto del 13 dicembre 1999 e, in secondo luogo, quello di verificare se la capacità dell'aeroporto individuata nella perizia fosse compatibile con le prospettive di crescita del traffico. L'esperto ha consegnato la propria relazione il 26 luglio 2000. Le sue conclusioni sono essenzialmente le seguenti:
- numerose misure ambientali predisposte dal decreto del 13 dicembre 1999 (riduzione della potenza dei motori al decollo, limitazioni all'utilizzo dell'inversione di spinta dei reattori, l'utilizzo delle piste in alternanza) attualmente non risultano osservate o lo sono soltanto in misura parziale,
- la riduzione della potenza dei motori al decollo, ammesso che abbia implicazioni sul piano della sicurezza, e il divieto di taluni apparecchi non ricompresi nel "capitolo 3" non hanno incidenza alcuna sulla capacità effettiva dell'aeroporto,
- in assenza di vincoli dovuti alle misure ambientali, la capacità dell'aeroporto di Malpensa non supera, in tempi normali, 65 movimenti orari per un periodo di 3 ore. Durante il periodo estivo di punta l'aeroporto può raggiungere per un'ora un limite massimo di 70 movimenti orari per uno o due giorni,
- la capacità fisica teorica massima dell'aeroporto di Linate è di 32 per il numero delle bande orarie all'ora e di 8 milioni per il numero di passeggeri all'anno, tenuto conto dello spazio disponibile nell'aerostazione. La capacità è attualmente limitata a 13 movimenti all'ora, in parte per ragioni attinenti ai vincoli imposti al centro di controllo del traffico della zona di Milano e in parte in ragione della limitata capacità dell'aerostazione,
- grazie al ventaglio di scelte e al costo dell'utilizzo delle infrastrutture terrestri per l'accesso all'aeroporto di Malpensa, la localizzazione di quest'ultimo rispetto al centro di Milano non può considerarsi un handicap o una ragione per cui gli utenti debbano preferire l'aeroporto di Linate,
- la capacità del centro di controllo del traffico aereo della zona di Milano dovrebbe passare da 83 a 90/95 movimenti orari nei prossimi 12 mesi.
(35) In ossequio ai diritti della difesa(5), il rapporto del consulente è stato trasmesso il giorno 27 luglio all'Italia. Copia del rapporto è stata trasmessa anche agli Stati membri che avevano sollecitato l'intervento della Commissione e ai vettori che avevano presentato denuncia.
(36) Con lettera del 4 agosto 2000, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione le proprie osservazioni sul rapporto dell'esperto. Queste osservazioni possono riassumersi nel modo seguente:
- nonostante le misure antirumore attuate a Malpensa, i ritardi registrati su questo aeroporto restano paragonabili a quelli constatati su altri aeroporti comunitari,
- il volume attuale di traffico a Malpensa è compatibile con lo scenario di minimo impatto acustico illustrato al Consiglio dei ministri italiano il 25 febbraio 2000. Il modello di utilizzazione dell'aeroporto è in costante evoluzione allo scopo di garantire un equilibrio ottimale tra la capacità massima dell'aeroporto e il rispetto delle misure antirumore. Altri grandi aeroporti utilizzano, come a Malpensa, un modello di utilizzazione delle piste in alternanza. Né il divieto dei voli notturni, né la riduzione della potenza dei motori al decollo incide sulla capacità dell'aeroporto,
- per i prossimi quattro anni sono previsti a Malpensa lavori che consentiranno di utilizzare al meglio l'infrastruttura aeroportuale dello scalo, in particolare quelle dell'aerostazione e delle infrastrutture di volo.
(37) Con lettera del 31 agosto 2000, le compagnie aeree Air France, Aer Lingus, British Airways, Finnair, Iberia, Lufthansa, Maersk Air, Olympic Airways, Sabena, Scandinavian Airlines System (SAS) e TAP Air Portugal hanno trasmesso alla Commissione le loro osservazioni in merito al rapporto dell'esperto. Il 14 settembre 2000, anche la compagnia aerea Austrian Airlines ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni sul rapporto dell'esperto.
IX
(38) Dopo un'analisi degli elementi precedenti e a seguito dei contatti tra la Commissione e le autorità italiane, queste ultime hanno informato la Commissione, con lettera del 4 dicembre 2000, della loro intenzione di dare istruzioni a ENAC di elevare la capacità sull'aeroporto di Linate a 18 movimenti orari, tenuto conto della incrementata capacità operativa del centro di controllo aereo della zona di Milano. Le nuove frequenze che saranno così attribuite potranno essere utilizzate anche per operazioni in "code sharing". Nella stessa lettera, le autorità italiane hanno anche comunicato che procederanno, nei prossimi giorni, all'adozione di un nuovo decreto relativo alla distribuzione del traffico aereo nel sistema aeroportuale di Milano. Questo nuovo decreto modificherà il decreto del 3 marzo 2000 nel modo seguente:
- tutte le capitali europee potranno essere collegate all'aeroporto di Linate con almeno una frequenza giornaliera andata-ritorno,
- gli aeroporti comunitari il cui volume di traffico annuale è stato superiore a 40 milioni di passeggeri nel 1999 potranno essere collegati all'aeroporto di Linate con almeno due frequenze giornaliere andata-ritorno,
- l'Italia procederà, prima della fine del 2001, ad una verifica del funzionamento delle norme di distribuzione del traffico all'interno del sistema aeroportuale milanese.
VALUTAZIONE GIURIDICA
X
(39) In tema di ripartizione del traffico tra gli aeroporti di un unico sistema aeroportuale, la Commissione esercita i poteri conferitile dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92, il quale recita:"A richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione esamina l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 ed entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta decide, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, se lo Stato membro può continuare ad applicare il provvedimento ...".
(40) Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, le lettere inviate alla Commissione rispettivamente il 20 e il 26 aprile, il 9 e l'11 maggio e 12 luglio 2000 dalle autorità austriache, belghe, danesi, svedesi e tedesche devono considerarsi richieste di Stati membri. Conseguentemente, la Commissione è tenuta ad esaminarle e a decidere se l'Italia possa essere autorizzata a continuare ad applicare il decreto del 3 marzo 2000 che disciplina la ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale milanese.
(41) Inoltre, indipendentemente dalle richieste presentate dai suddetti Stati membri, la Commissione ritiene necessario esercitare per gli stessi fini i poteri ad essa conferiti dalle predette disposizioni. Nell'ipotesi di un intervento di propria iniziativa, espressamente previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92, l'indagine della Commissione non è in alcun modo circoscritta al semplice esame delle richieste dei vettori.
(42) Poiché il regolamento (CEE) n. 2408/92 è stato incluso, a decorrere dal 1o luglio 1994(6), nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE in forza della decisione n. 7/94 del Comitato misto del SEE(7), la presente decisione della Commissione deve contemplare tutti gli Stati membri dello Spazio economico europeo. La Norvegia del resto è intervenuta presso la Commissione.
XI
(43) Il principio della libera prestazione dei servizi di trasporto aereo nella Comunità, sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92, in generale conferisce ai vettori aerei comunitari il diritto di scelta fra i diversi aeroporti di un sistema aeroportuale. Gli Stati membri possono tuttavia limitare la suddetta libertà di accesso in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 che così si esprime:"Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di regolamentare, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo, la ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti ad uno stesso sistema aeroportuale."
(44) Come la Commissione ha già affermato nelle decisioni 98/710/CE, 95/259/CE e 94/290/CE(8), qualsiasi restrizione adottata in forza di tale norma deve essere compatibile con i principi di non discriminazione e con i principi generali che disciplinano la libera prestazione dei servizi.
(45) In questo contesto, la Commissione ha già avuto occasione di precisare la portata dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92. Infatti essa ha sostenuto, nella sua decisione 95/259/CE, che:"Consentendo agli Stati membri di ripartire il traffico tra gli aeroporti di un sistema aeroportuale, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 riconosce in linea generale la legittimità di una politica attiva di pianificazione aeroportuale conforme ai principi generali del diritto comunitario. Questa politica di pianificazione aeroportuale può tener conto di un gran numero di fattori diversi che sono considerati prioritari dalle autorità competenti. È evidente che le misure adottate per l'attuazione della politica di pianificazione aeroportuale possono anche variare da un sistema aeroportuale all'altro in funzione delle priorità stabilite e delle caratteristiche del sistema aeroportuale considerato. Per poter essere efficaci, queste misure di attuazione comporteranno necessariamente una limitazione più o meno grave dell'accesso ai singoli aeroporti appartenenti al sistema aeroportuale. Sarebbe in contraddizione con queste considerazioni limitare il campo di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, in modo da escludere aprioristicamente la possibilità di uno Stato membro di perseguire una specifica politica per un determinato sistema aeroportuale. Ad esempio, uno Stato membro può legittimamente promuovere lo sviluppo di un aeroporto di un sistema aeroportuale a scapito degli altri aeroporti che ne fanno parte. In tal caso, soltanto l'imposizione di restrizioni all'accesso agli altri aeroporti costituirebbe uno strumento ragionevole per perseguire tale obiettivo."
(46) Il divieto di discriminazione, cui fa espresso riferimento l'articolo 8, paragrafo 1, non solo vieta ogni forma di discriminazione in base alla nazionalità del vettore aereo (recependo in tal modo il principio sancito dall'articolo 6 del trattato), ma vieta altresì qualsiasi forma di discriminazione in base all'identità del vettore. Il Consiglio, nell'adottare il regolamento (CEE) n. 2408/92, ha ritenuto che, data la struttura del settore del trasporto aereo nella Comunità, l'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità del vettore non fosse sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento del mercato interno nel settore dell'aviazione civile e il rispetto del principio del libero accesso al mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento stesso, ed ha di conseguenza aggiunto il divieto di discriminazioni basate sull'identità dei vettori aerei al quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha fatto esplicito riferimento nella sentenza del 19 giugno 1997 (Air Inter SA/Commissione)(9).
XII
(47) Di conseguenza, la Commissione, quando debba pronunciarsi sulla compatibilità delle norme di ripartizione di cui al decreto del 3 marzo 2000 con l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92, ha il dovere di valutare la conformità di tali norme con il principio di non-discriminazione.
(48) La Commissione ritiene che i criteri fissati dall'articolo 4 del decreto del 3 marzo 2000, basati sui volumi di traffico, siano criteri obiettivi che non operano distinzioni tra i vettori in base alla loro nazionalità o identità, sia perché essi si applicano indistintamente a tutti i vettori comunitari, sia perché i collegamenti intracomunitari interessati sono aperti a tutti i vettori comunitari, senza restrizioni, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92. Le stesse considerazioni valgono per l'obbligo di utilizzare esclusivamente aeromobili a corridoio singolo per servire l'aeroporto di Linate e per l'eccezione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 4 a favore delle regioni di cui all'obiettivo 1.
(49) Tuttavia, come la Commissione ha già precisato nelle decisioni 95/259/CE(10) e 98/710/CE(11), il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 8, paragrafo 1, vieta anche qualsiasi misura che, pur senza fare esplicitamente o direttamente riferimento alla nazionalità o all'identità del vettore aereo, produca in pratica, anche se indirettamente, effetti discriminatori.
(50) Al fine di determinare se i criteri stabiliti dal decreto del 3 marzo 2000 producano in pratica effetti discriminatori, occorre esaminare gli effetti che deriveranno dalla loro applicazione a decorrere dal 20 aprile 2000.
(51) Nella decisione 98/710/CE(12), la Commissione ha ritenuto che i criteri fissati dal decreto italiano del 5 luglio 1996 conferiscano di fatto un vantaggio concorrenziale ad Alitalia, la sola compagnia in grado di alimentare il proprio centro aeroportuale di Roma-Fiumicino dall'aeroporto di Linate grazie alle differenze nelle condizioni di accesso all'aeroporto di Linate e all'aeroporto di Malpensa. In quella sede, la Commissione ha ritenuto che il decreto controverso avrebbe prodotto effetti discriminatori fintantoché le infrastrutture di accesso all'aeroporto di Malpensa non fossero state di livello tale da superare la scarsa propensione degli utenti ad utilizzare questo aeroporto.
(52) Nel caso in esame, la Commissione è del parere che le opere stradali e ferroviarie portate a compimento in questi ultimi anni permettano di ritenere che l'accesso all'aeroporto di Malpensa non costituisca più un handicap per l'utenza intenzionata a recarsi in questo aeroporto. Del resto, l'esperto designato dalla Commissione sottolinea gli scarsi collegamenti dell'aeroporto di Linate mediante le reti di trasporto pubblico e ritiene altresì che l'ubicazione dell'aeroporto di Malpensa rispetto al centro della città di Milano non possa considerarsi un motivo tale da indurre gli utenti a preferire l'aeroporto di Linate. Tenuto conto della valutazione che essa ha già dato della situazione dei due aeroporti nella decisione 98/710/CE, la Commissione non è in possesso di elementi nuovi che le consentano di affermare che le condizioni di accesso all'aeroporto di Linate offrirebbero un vantaggio rispetto a quelle proprie dell'aeroporto di Malpensa.
(53) Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'applicazione dei criteri fissati dal decreto del 3 marzo 2000 non dovrebbe creare in pratica alcun effetto discriminatorio e che tali criteri siano compatibili con il principio di non discriminazione basata sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo sancito dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92.
(54) Tuttavia, è opportuno proseguire l'analisi per verificare la proporzionalità della misura adottata dalle autorità italiane il 3 marzo 2000. A questo proposito, occorre - secondo una costante giurisprudenza - accertare che esse siano atte a garantire il conseguimento dello scopo che perseguono e che non eccedano quanto necessario a tal fine. In altre parole, occorre che lo stesso risultato non possa essere ottenuto mediante provvedimenti meno incisivi.
(55) In primo luogo, quindi, è opportuno richiamare gli obiettivi perseguiti dalle norme di cui trattasi. Nell'emanare il decreto del 3 marzo 2000, le autorità italiane, dopo aver riconfermato "il valore di infrastruttura strategica del 'Hub' di Malpensa", hanno inteso, per un verso, "assicurare il pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo del 'Hub' di Milano Malpensa" e, per altro verso, "identificare l'aeroporto di Milano Linate quale infrastruttura per collegamenti 'point to point'". Le autorità italiane hanno pertanto ritenuto necessario modificare le norme contenute nel decreto del 5 luglio 1996, il cui unico obiettivo consisteva nel garantire l'efficienza economica del centro aeroportuale di Malpensa nell'ambito del progetto Malpensa 2000.
(56) Come sopra ricordato, la Commissione ha riconosciuto, nella sua decisione 95/259/CE, che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 conferma la legittimità di un'attiva politica di pianificazione delle strutture aeroportuali. Tale politica di pianificazione può tener conto di un gran numero di fattori diversi che risultano prioritari a giudizio delle competenti autorità. La trasformazione dell'aeroporto di Malpensa in un centro aeroportuale pienamente efficiente ed operativo(13), nonché la promozione dell'aeroporto di Linate quale infrastruttura privilegiata per i collegamenti da punto a punto costituiscono indubbiamente obiettivi idonei a legittimare l'emanazione di norme sulla ripartizione del traffico. Occorre quindi esaminare se il perseguimento di questi due obiettivi sia compatibile con il rispetto del principio di proporzionalità.
(57) A titolo di premessa, va sottolineato che delle norme che stabiliscono delle soglie di accesso basate su volumi di traffico possono rivelarsi necessarie per ridurre il livello di traffico a Linate e così realizzare l'obiettivo di promuovere Malpensa come centro aeroportuale economicamente sostenibile, consentendo al tempo stesso che Linate sia riconvertito in aeroporto specializzato nella gestione di collegamenti del tipo "point to point". Come sopra ricordato, la Commissione ha già riconosciuto, nella sua decisione 95/259/CE, la compatibilità di un simile approccio con il regolamento (CEE) n. 2408/92.
(58) Con riferimento, in primo luogo, all'obiettivo di trasformare l'aeroporto di Malpensa in un centro aeroportuale pienamente efficiente e operativo, è il caso di esaminare se le misure previste dal decreto del 3 marzo 2000 non siano necessarie per realizzare tale obiettivo a causa delle limitazioni alle bande orarie disponibili imposte anche sull'aeroporto di Linate. Infatti, per la stagione estiva 2000 e invernale 2000/2001, la capacità massima di Linate è fissata a 20 movimenti all'ora e scende addirittura a 13 nelle ore di punta. Il numero di bande orarie utilizzate nell'aeroporto di Malpensa è oggi pari mediamente a 60 e potrebbe arrivare a 70 nelle ore di punta. La relazione tra il numero delle bande orarie utilizzate rispettivamente a Linate e a Malpensa, unitamente alla preferenza data a Malpensa in materia di bande orarie nelle ore di punta, potrebbero a prima vista essere sufficienti a favorire lo sviluppo dell'aeroporto di Malpensa. Inoltre, se è vero che lo studio condotto dall'esperto indipendente nominato dalla Commissione indica che le limitazioni del numero di frequenze a Linate previste dal decreto del 3 marzo 2000 rischiano di provocare la saturazione dell'aeroporto di Malpensa, le autorità italiane, nella loro lettera del 4 dicembre 2000, hanno confermato che la capacità di Malpensa è fissata a 70 movimenti orari nell'attuale fase di sviluppo del centro aeroportuale.
(59) Tuttavia, in seguito alle modifiche cui si riferiscono le autorità italiane nella loro lettera inviata alla Commissione il 4 dicembre 2000, le nuove norme previste modificano questa prima valutazione. Infatti, 18 bande saranno d'ora in avanti garantite ogni ora a Linate, ore di punta comprese. Ciò rende anche necessaria la fissazione di criteri di distribuzione del traffico, poiché l'aumento così consentito del traffico a Linate potrebbe mettere in pericolo lo sviluppo del centro aeroportuale di Malpensa se questo aumento non fosse inserito in un quadro di limitazioni di altro tipo.
(60) Da quanto sopra consegue che le restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi imposta dalla misura in questione all'aeroporto di Linate rispondono all'obiettivo di assicurare il pieno sfruttamento delle potenzialità dello sviluppo del "hub" di Malpensa, nel momento in cui esse saranno state modificate nel modo indicato dalle autorità italiane nella loro lettera del 4 dicembre 2000.
(61) In ogni caso, indipendentemente da questa constatazione, nulla osta alla volontà delle autorità italiane che l'aeroporto di Linate sia riservato principalmente a certe categorie di traffico, in particolare al traffico "point to point", e prevedano delle norme di distribuzione conseguenti.
(62) Con riferimento, in secondo luogo, alla promozione dell'aeroporto di Linate come infrastruttura privilegiata per collegamenti "point to point", la Commissione riconosce che dei criteri di limitazione del numero di frequenze per collegamento sulla base di soglie di traffico, come quelli previsti dal decreto del 3 marzo 2000, possono essere necessari per raggiungere questo obiettivo.
(63) Ad una prima valutazione, la Commissione ritiene che i criteri in discussione non siano, nella loro applicazione pratica, completamente adeguati a garantire il raggiungimento di questo obiettivo. Infatti, come sottolineato dai vettori, la soglia minima di traffico di 350000 passeggeri prevista dall'articolo 4 del decreto del 3 marzo 2000 non autorizza il collegamento da e per Linate con aeroporti comunitari come quelli di Vienna e Copenaghen. Del resto, un aeroporto dell'importanza di Francoforte è collegato con una sola frequenza giornaliera per vettore all'aeroporto di Linate, mentre nessuna limitazione del numero di frequenze per vettore è prevista sui collegamenti aventi traffico superiore a 2,8 milioni di passeggeri.
(64) Tuttavia, le modifiche cui si riferiscono le autorità italiane nella loro lettera del 4 dicembre 2000 rimuovono gli ostacoli precedenti e si rivelano proporzionate all'obiettivo di fare di Linate un aeroporto destinato al traffico "point to point", giacché l'aumento del numero di bande orarie disponibili favorirà il servizio verso destinazioni altre da Roma. Inoltre, le modifiche apportate si tradurranno nella possibilità che d'ora in avanti Vienna e Copenaghen siano collegate a Linate e che il numero di collegamenti giornalieri verso gli aeroporti comunitari il cui volume di traffico annuale è stato superiore a 40 milioni di passeggeri nel 1999 siano almeno due. Esse rendono altresì la misura in questione sensibilmente più idonea a raggiungere l'obiettivo di fare di Linate un aeroporto "point to point" al servizio delle destinazioni principali. Infine, il fatto che l'insieme delle norme di distribuzione del traffico sarebbe riesaminato entro la fine dell'anno 2001 permetterebbe di tener conto dell'evoluzione della situazione sia a Linate che a Malpensa, e soprattutto del futuro aumento della capacità operativa del centro di controllo del traffico aereo della zona di Milano. Ciò rende l'insieme della misura proporzionata a questa evoluzione.
(65) In queste condizioni, la Commissione ritiene che le norme di distribuzione del traffico all'interno del sistema aeroportuale milanese, con le modifiche annunciate dalle autorità italiane nella loro lettera del 4 dicembre 2000, possono essere considerate proporzionate agli obiettivi perseguiti. La Commissione prende atto dell'impegno dell'Italia a riconsiderare la situazione entro la fine dell'anno 2001.
XIII
CONCLUSIONE
(66) In conclusione, la Commissione ritiene che le norme sulla ripartizione del traffico contenute nel decreto del 3 marzo 2000, se sono modificate così come indicato nella lettera delle autorità italiane del 4 dicembre 2000, siano compatibili con le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92. È quindi opportuno decidere, in forza dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92, che l'Italia può applicare le norme così modificate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Italia può applicare le norme sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano di cui al decreto del ministro italiano dei Trasporti e della Navigazione del 3 marzo 2000, a condizione che tali norme siano, entro i quindici giorni seguenti la notifica della presente decisione, modificate come indicato nella lettera indirizzata alla Commissione dalle autorità italiane il 4 dicembre 2000.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.
Per la Commissione
Loyola De Palacio
Vicepresidente
(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.
(2) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.
(3) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 42.
(4) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 44.
(5) Causa T-260/94, Air Inter/Commissione, Racc. 1997, pag. II-997, punto 63 della motivazione.
(6) GU C 208 del 28.7.1994, pag. 7.
(7) GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1.
(8) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 42 (51-52), GU L 162 del 13.7.1995, pag. 25 (30-31) e GU L 127 del 19.5.1994, pag. 22 (28-31), rispettivamente.
(9) Causa T-260/94 citata alla nota 5, punto 112 della motivazione.
(10) GU L 162 del 13.7.1995, pag. 25.
(11) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 52 (considerando 30).
(12) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 55 (considerando 45).
(13) Cfr. su questo punto la decisione 98/710/CE (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 57).