Infatti,, in virtù dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, i vettori svizzeri sono equiparati ai vettori comunitari.
L’articolo 15 dell’Accordo medesimo prevede che ai vettori aerei comunitari e svizzeri sono accordati diritti di traffico tra qualsiasi punto in Svizzera e qualsiasi punto nella Comunità.
Ecco qui l'accordo bilaterale Europa-Svizzera sul trasporto aereo:
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994646/index.html
L'articolo 15 riporta:
Capo 3 Diritti di traffico
Art. 15
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così come richiamato nell'allegato del presente Accordo:
-ai vettori aerei comunitari e svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra qualsiasi punto in Svizzera e qualsiasi punto nella Comunità;
-due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ai vettori aerei svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra punti situati in diversi Stati membri della CE.
2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:
-«vettore aereo comunitario», un vettore aereo che abbia il centro d'attività principale e, eventualmente, la sede legale nella Comunità, e che sia in possesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell'allegato del presente Accordo;
-«vettore aereo svizzero», un vettore aereo che abbia il centro d'attività principale e, eventualmente, la sede legale in Svizzera e che sia in possesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell'allegato del presente Accordo.
3. Le parti contraenti apriranno negoziati sulla possibilità di estendere la portata del presente articolo a diritti di traffico tra punti situati all'interno della Svizzera e tra punti situati all'interno degli Stati membri della CE cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.