"Art. 4.
1. I vettori comunitari possono operare collegamenti di linea "point to point , mediante aeromobili, del tipo "narrow body (unico corridoio), tra lo scalo di Linate e altri aeroporti dell`Unione europea sulla base dei volumi di traffico passeggeri, in arrivo e in partenza, registrati tra i medesimi aeroporti e il sistema aeroportuale di Milano, nell'anno solare 1999, nei limiti di cui alle seguenti lettere:
a) un servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore, con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 350.000 e 700.000 unita';
b) due servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di quattro bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 700.000 e 1.400.000 unita';
c) tre servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di sei bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 1.400.000 e 2.800.000 unita';
d) senza alcun limite per i collegamenti con sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico superiore a 2.800.000 unita'.
2. I vettori comunitari possono effettuare sullo scalo di Linate, con le modalita' di cui al comma 1, un servizio di andata e ritorno giornaliero con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali ubicati nelle regioni dell'"obiettivo 1 o in citta' capitali di Stati membri dell'Unione europea, che abbiano registrato nel sistema aeroportuale di Milano, nel corso dell'anno solare 1999, un traffico passeggeri inferiore a 350.000 unita'.
3. In ogni caso i vettori comunitari possono effettuare sullo scalo di Linate, con le modalita' di cui al comma 1, due servizi di andata e di ritorno giornalieri, con l'uso di quattro bande orarie, per scali "Hub dell'Unione europea che abbiano sviluppato, nel corso dell'anno solare 1999, un traffico passeggeri superiore a 40.000.000 di unita'".