FONTE ENAC ITALIA, pubblicato il 2 aprile 2009
Stato membro: Italia
Rotte interessate: Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-
Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa
Periodo di validità del contratto 12 mesi (dal 25 agosto 2009 al 24 agosto 2010)
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 2 mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso
Bando di gara per la gestione del servizio aereo di linea Pantelleria-
Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa- Palermo
e viceversa, Lampedusa- Catania e viceversa, ai sensi dell’art. 16 paragrafo
10 e art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008.
Premessa
Il Governo italiano – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e in conformità delle
decisioni assunte in sede di conferenza di servizi tenutasi presso la Regione
Sicilia , ha imposto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulle
rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa,
Lampedusa- Palermo e viceversa, Lampedusa- Catania e viceversa, Trapani-
Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa.
Le norme prescritte dall’imposizione di tali oneri di servizio pubblico sono
contenute nel decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009 di cui alla nota
informativa della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea C 47 del 26 febbraio 2009.
Se entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’informativa sopra citata,
nessun vettore abbia dichiarato all’ENAC la propria intenzione di istituire
servizi aerei di linea sulla rotte Pantelleria- Trapani e viceversa, Pantelleria-
Palermo e viceversa, Lampedusa- Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e
viceversa, Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e
viceversa a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio
pubblico sulla medesime rotte, senza corrispettivo finanziario, il Governo
italiano – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 16 par.
9 e 10 del regolamento (CEE) 1008/2008, ha deciso di limitare l’accesso alle
rotte Pantelleria- Trapani e viceversa, Pantelleria- Palermo e viceversa,
Lampedusa- Palermo e viceversa, Lampedusa- Catania e viceversa ad un unico
vettore e di concedere il diritto all’esercizio dei servizi aerei di linea sulla
rotte sopra citate tramite gara pubblica secondo la procedura prevista dall’art.
17 del regolamento CE n. 1008/2008, per un periodo di un anno .
Il presente bando, ai sensi dell’art. 17 par. 2 del regolamento (CE ) 1008/2008,
sarà trasmesso alla Commissione europea che renderà pubblico l’invito a
presentare le offerte di gara mediante una nota informativa, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea, così come previsto dall’art. 17 par. 4
dello stesso Regolamento.
Disposizioni generali
Il presente bando definisce l’oggetto della gara, le modalità di partecipazione
alla gara, le norme relative alla durata, alla modifica e alla scadenza del
contratto, alle sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni prescritte e alle
garanzie a corredo dell’offerta e dell’esecuzione della convenzione.
1. Oggetto della Gara
La prestazione di servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria- Trapani e
viceversa, Pantelleria- Palermo e viceversa, Lampedusa- Palermo e viceversa,
Lampedusa- Catania e viceversa, per un anno, conformemente agli oneri di
servizio pubblico imposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 2 del 9 gennaio 2009 di cui alla nota informativa della
Commissione europea pubblicata nella GUUE C 47 del 26 febbraio 2009.
2. Partecipazione
Possono presentare domanda di partecipare alla gara tutti i vettori aerei
comunitari in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
1. di non essere in stato di fallimento o liquidazione coatta, di concordato
preventivo o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
2. di non essere stato condannato ad una sanzione interdittiva ai sensi art. 9
comma 2 del decreto legislativo n. 231/2001 o a qualsiasi altra condanna
che comporti il divieto di contrattare con una Pubblica Amministrazione;
3. di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali
relative ai rapporti di lavoro;
4. di non aver reso false dichiarazioni in merito alle condizioni rilevanti per
la partecipazione ad altre procedure di gara per l’affidamento di servizi
aerei di linea in regime di oneri di servizio pubblico.
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra, il
candidato attesta la sua posizione per il punto 3 con certificato di regolarità
contributiva rilasciato dall’INPS o dall’INAIL e con la certificazione prevista
dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”; per i punti 1, 2 e 4 con dichiarazione sostitutiva di
certificazione in conformità agli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Per i candidati di uno Stato membro dell’Unione europea, diverso dall’Italia, le
certificazioni o gli attestati dovranno essere rilasciati dalle Amministrazioni e
Organismi del paese d’origine, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale.
Requisiti tecnici:
1. certificato di operatore aeronautico (COA) e la licenza aerea di
esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi della normativa
comunitaria;
2. impiego di aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi
del Regolamento (CE) 785/2004 sulla responsabilità civile in caso di
incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle
merci trasportate, posta e terzi;
3. non inserimento nella cosiddetta “black list” relativa alle compagnie
aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così
come pubblicata sul sito internet:
http://ec.europa.eu/transport/air-ban;
4. disponibilità di un sistema di contabilità analitica che consenta di
scomporre i costi pertinenti (ivi compresi i costi fissi e le entrate).
Nel caso di perdita dei suddetti requisiti in un momento successivo alla
presentazione della domanda di partecipazione alla gara, i vettori concorrenti
saranno automaticamente esclusi dalla valutazione delle offerte.
Nel caso di perdita dei suddetti requisiti in un momento successivo alla stipula
della convenzione di cui al paragrafo 5, si applicheranno le disposizioni
contenute nel paragrafo 14, del presente bando di gara.
3. Procedura
La presente gara è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 17 del
Regolamento (CE) n. 1008/2008.
L’ Amministrazione aggiudicatrice procede alla selezione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa tenendo conto della qualità del servizio
offerto, delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, della
compensazione richiesta per l’espletamento del servizio, assumendo come
base l’importo della compensazione finanziaria stabilita al paragrafo 6.1 del
presente bando di gara.
4. Capitolato d’oneri
Il capitolato d’oneri completo, che disciplina le regole specifiche
applicabili alla gara, e ogni altra informazione ritenuta utile, costituisce
ad ogni effetto parte integrante del presente bando di gara insieme allo
schema tipo di convenzione di cui al paragrafo 5 e potrà essere richiesto
gratuitamente al seguente indirizzo: ENAC, Direzione Trasporto
Aereo, viale del Castro Pretorio, n. 118, I-00185 Roma o per posta
elettronica al seguente indirizzo:
osp@enac.rupa.it
5. Convenzione per regolare l’esercizio del servizio
Il servizio sarà regolato da una convenzione tra il vettore e l’ENAC, redatta
secondo uno schema tipo facente parte del capitolato d’oneri.
6. Compensazione finanziaria
6.1 Importo a base di gara
L’importo massimo per la compensazione finanziaria, da assumere a base di
gara per l’affidamento del servizio di trasporto aereo per le rotte in questione, è
pari a 14.828.972,84 euro comprensivo di IVA, per un anno.
Le offerte, redatte secondo le modalità specificate nel capitolato d’oneri, devono
espressamente indicare, nella parte del formulario riguardante l’offerta
economica e con ripartizione annuale, l’importo massimo richiesto a titolo di
compensazione, nel limite di cui sopra, per lo svolgimento del servizio in
questione.
6.2 Determinazione importo della compensazione
L’importo esatto della compensazione viene determinato retroattivamente alla
fine dell’anno di servizio, in funzione dei costi effettivamente sostenuti e dei
ricavi effettivamente prodotti dal servizio, a seguito di giustificativi e nel limite
massimo dell’importo indicato nell’offerta, secondo le prescrizioni contenute nel
capitolato d’oneri.
In ogni caso il vettore aereo non potrà richiedere a titolo di compensazione
finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito dalla convenzione,
stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera
compensazione per l’assunzione del servizio gravato da oneri pubblicistici.
il versamento della compensazione è effettuato mediante acconti mensili e un
conguaglio finale , secondo le prescrizioni contenute nella convenzione di cui al
punto 5 del presente bando, fatti salvi eventuali controlli disposti dall’E.N.A.C.
al fine di verificare l’effettiva destinazione della compensazione concessa e il
permanere dei requisiti richiesti al vettore aereo beneficiario.
Al vettore selezionato, dopo che avrà prodotto i dati di traffico del mese
precedente, viene erogato mensilmente un anticipo nella misura dell’80% di
1/12 dell’importo annuale.
Al termine dell’anno di esercizio, l’ENAC, determina l’ammontare del saldo
sulla base della verifica della contabilità analitica presentata dal vettore per le
rotte in questione. A tal fine, avvalendosi di un consulente, analizza a
consuntivo l’attività erogata dal vettore rispetto a quanto previsto
nell’ imposizione di oneri, nonché il risultato economico delle rotte stesse
anche in relazione a quanto dichiarato dal vettore in sede di offerta. Sulla base
dei risultati delle analisi viene erogato il saldo della compensazione economica
secondo i seguenti criteri:
1. Nel caso in cui il vettore abbia prodotto meno voli rispetto a quanto
previsto dall’imposizione per cause a se imputabili, la compensazione
stabilita in sede di offerta viene proporzionalmente abbattuta;
2. Nel caso in cui i costi per l’espletamento del servizio , comprensivi di
un margine di profitto non superiore all’8% del capitale proprio
impiegato, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a
compensazione;
3. Nel caso in cui i costi per l’espletamento del servizio , comprensivi di
un margine di profitto non superiore all’8% del capitale proprio
impiegato, siano superiori ai ricavi, la compensazione sarà pari alla
differenza costi comprensivi di un margine profitto - ricavi, ma
comunque non superiore alla compensazione massima;
4. In nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella
prevista dal medesimo in sede di offerta, viene erogata una
compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta.
7. Tariffe
Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe previste, conformemente a
quanto indicato nel decreto di imposizione.
8. Durata della convenzione
La durata della Convenzione è pari a 1 anno dal 25 agosto 2009.
L’attivazione del servizio sarà attestato da un verbale di inizio servizio,
sottoscritto dal vettore e dal rappresentante dell’ENAC sul territorio.
Il vettore aereo si impegna a mettere a disposizione dell’ENAC il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e tutto ciò che si
rendesse necessario ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo
del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni
contenute, nel decreto di imposizione, nel presente bando, nella convenzione e
nel capitolato d’oneri.
La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente capoverso, comporta
inadempimento sanzionabile secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10
del presente bando.
9 . Recesso dalla convenzione
L’ENAC, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , potrà recedere
unilateralmente dalla convenzione, in tutto o in parte, con un preavviso di
almeno di centottanta giorni, nel caso in cui siano mutate, per cause impreviste
e imprevedibili, le condizioni che hanno determinato la decisione di imporre
oneri sulla rotta, e nel caso sia necessario riesaminare l’imposizione, in seguito
alla procedura prevista dall’art. 18 del regolamento (CE) 1008/2008.
10. Inadempimenti e sanzioni
Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l’interruzione del servizio
per i seguenti motivi:
- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- casi di forza maggiore.
L’interruzione del servizio per tali motivi comporta la riduzione dell’importo
della compensazione in misura proporzionale ai voli non effettuati.
In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella
convenzione, l’ENAC ha diritto di comminare al vettore penali, in misura
crescente a secondo del numero delle violazioni commesse, le cui modalità
verranno compiutamente descritte nella convenzione di cui al punto 5.
L’ammontare delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 50% dell’importo
massimo previsto a base di gara per la compensazione finanziaria, riportata al
paragrafo 6.1, fermo restando che, superato detto limite, l’ENAC avrà il diritto
di risolvere la convenzione per inadempimento, con effetto di revoca immediata
delle compensazioni ancora da erogare.
Il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non
deve superare per ciascun anno il 2% del numero dei voli previsti.
Oltre tale limite, il vettore dovrà corrispondere all’ENAC, a titolo di penale, la
somma di 3.000,00 EUR per ogni cancellazione accertata alla conclusione di
ciascun anno di esercizio.
L’ENAC, inoltre, procederà ad una revisione dell’importo della compensazione
finanziaria in misura proporzionale ai voli effettuati. Le somme percepite in tal
senso saranno riallocate per la continuità territoriale delle isole minori della
Sicilia.
Le sanzioni di cui al presente paragrafo sono cumulabili con quelle previste in
tema di regime sanzionatorio derivanti da regolamenti comunitari, da
disposizioni normative e regolamentari nazionali.
11. Garanzie a corredo dell’offerta
Al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell’offerta, il vettore che partecipa
alla presente gara deve presentare apposita garanzia pari al 2% dell’importo
massimo per la compensazione finanziaria di cui al precedente paragrafo 6.1,
sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell’offerente.
Le modalità per la presentazione della garanzia di cui sopra saranno specificate
nel capitolato d’oneri.
La garanzia deve avere validità per almeno 120 giorni dalla data di scadenza di
presentazione delle offerte.
L’ENAC, all’atto di comunicare ai vettori non aggiudicatari l’avvenuta
aggiudicazione, provvede contestualmente, nei loro confronti allo svincolo della
garanzia.
12. Garanzie di esecuzione e coperture assicurative
Il vettore aggiudicatario del diritto di esercizio dei servizi aerei onerati di cui al
presente bando è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria bancaria di
importo pari a 2.190.000,00 EUR a favore dell’ENAC che si riserva di
utilizzarla per garantire la prosecuzione del servizio onerato.
La cauzione sarà svincolata, a seguito dell’esito regolare della verifica di cui
precedente paragrafo 6.2.
13. Decadenza e revoca della compensazione finanziaria
La perdita in qualsiasi momento, successivo alla Convenzione, dei requisiti
generali e tecnici di cui al paragrafo 2 del presente bando nonché di quelli
previsti dal capitolato d’oneri, comporta la decadenza dal provvedimento di
assegnazione della rotta, la revoca del beneficio della compensazione
finanziaria e il recupero di eventuali quote erogate e non dovute, maggiorando
tali somme degli interessi legali.
14. Risoluzione della Convenzione
In caso di inadempimento da parte del vettore rispetto di quanto previsto, nel
decreto di imposizione, nella convenzione, nelle disposizioni del presente bando
e in quelle del capitolato d’oneri, l’ENAC, mediante diffida scritta, potrà
assegnare al vettore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 codice civile, un
termine di 15 giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine
all’inadempimento.
Decorso inutilmente tale termine, l’ENAC avrà la facoltà di considerare risolta
di diritto la convenzione e di trattenere definitivamente l’importo indicato nella
fideiussione di cui al precedente paragrafo 13 nonché di procedere nei confronti
del vettore per il risarcimento del danno subito.
Inoltre, in caso di violazione di obblighi e prestazioni assunti dal vettore rispetto
a quanto previsto nella convenzione, nelle disposizioni del presente bando e in
quelle del capitolato d’oneri, l’ENAC ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
1456 codice civile ha diritto di risolvere la convenzione, previa comunicazione
scritta al vettore.
15. Presentazione delle offerte
Entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea dell’informativa della Commissione europea prevista dall’art. 17 par. 4
del regolamento ( CE) 1008/2008 le offerte, redatte in lingua italiana ed in
conformità a quanto previsto nel capitolato d’oneri, dovranno pervenire, pena
l’esclusione, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o a
mano previo rilascio di una apposita ricevuta, al seguente indirizzo:
ENAC – Direzione generale, viale del Castro Pretorio 118 – 00185 Roma.
A pena di esclusione, le offerte dovranno essere presentate in 3 buste chiuse e
sigillate.
La busta esterna, chiusa, sigillata e siglata su ambo i lembi, conterrà due buste
interne, anch’esse sigillate e siglate su entrambi i lembi, e porterà la seguente
indicazione: “Offerta per la gara in oneri di servizio pubblico sulle rotte
Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-
Palermo e viceversa, Lampedusa- Catania e viceversa”.
I documenti da inserire nelle sopra citate 3 buste sono individuati nel capitolato
di oneri citato al paragrafo 4 del presente bando di gara.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nei termini sopra
indicati.
In presenza di un’unica offerta valida, si potrà procedere comunque
all’aggiudicazione.
16. Termine di validità delle offerte
120 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
17. Espletamento della gara
All’espletamento della gara provvede l’ENAC, attraverso una Commissione
appositamente costituita.
18. Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali saranno utilizzati e trattati per i soli fini istituzionali,
assicurando la protezione e la riservatezza secondo la normativa vigente. A tale
scopo, il vettore aggiudicatario dovrà sottoscrivere la relativa autorizzazione al
trattamento dei dati personali, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
19. Trattamento dati sensibili
I dati sensibili contenuti nelle offerte presentate dai vettori saranno trattati
secondo quanto previsto dal “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAC nella seduta
del 2 marzo 2006 e consultabile sul sito dell’ENAC “enac-italia.it”.
10