"Corte d’Appello di Bari 27 aprile 2005, in Foro it., 2005, I, 2528 e ss., afferma che la clausola che attribuisce al vettore la facoltà di annullare la prenotazione del volo di ritorno o di prosecuzione, ove il passeggero non abbia usufruito della prenotazione del volo di andata o di avvicinamento e non provveda a comunicare al vettore l’intenzione di avvalersi di quella effettuata per il secondo viaggio non può essere dichiarata vessatoria. La Corte poi specifica che il giudice di primo grado affermando che la prenotazione di un volo di andata e ritorno integra un contratto d’opzione e quindi la conclusione di un unico contratto comprendente i due voli comporta inevitabilmente la conseguenza che in caso di mancato utilizzo e quindi mancato acquisto del volo di andata si deve ritenere risolto il contratto; per cui l’intenzione di volersi ancora valere, attraverso la riconferma, di tale prenotazione deve essere considerato un ulteriore vantaggio per il passeggero e quindi favorevole al consumatore stesso e non vessatoria."
Domani vedo di reperire la sentenza integrale, ma leggendo la massima pare si dica che il pax debba sempre poter confermare la seconda tratta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati:
1) Dott. Antonio BELSITO - Presidente -
2) Dott. Leonardo ALLEGRETTA - Consigliere -
3) Dott. Antonio DE LUCE - Consigliere rel. -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1477 dell'anno 2002.
TRA
A. S.p.a, C.F. xxx, con sede in Roma al V.le xxx, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Franco Cipriani come da mandato in calce all'atto d'appello ed elettivamente domiciliato in Bari alla via xxx.
APPELLANTE
E
T. dott. A., C.F. xxx, rappresentato e difeso dall'Avv. D.R. come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato in Bari alla via xxx presso lo studio dell'Avv. Romito.
APPELLATO
F. PUGLIA, P. IVA xxx, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed il M.F.D. (ora C.A.) in persona del suo Presidente legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Domenico Romito come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliate in Bari alla via xxx presso lo studio dell'Avv. Romito.
APPELLATE
All'udienza collegiale fissata venivano precisate le conclusioni.
Il Procuratore della parte appellante ha così concluso:
"... chiede l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di causa"
il Procuratore delle parti appellate hanno così concluso:
"... Chiede il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di causa".
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 7/2/98 il Dott. A.T. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la A. s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sostenendo che in data 1/9/97 aveva effettuato una prenotazione, accettata dalla A., del volo aereo di andata Bari-Milano del 3/9/97 e per quello di ritorno Milano-Bari del 6/9/97 ma che non aveva utilizzato la prenotazione del viaggio di andata essendosi recato a Milano con altri mezzi mentre recatosi all'aeroporto di Milano per rientrare aveva appreso che una prenotazione del viaggio di ritorno era stata annullata per mancata utilizzazione del voto di andata, per cui, iscrittasi alla "lista di attesa" solo per una favorevole circostanza era riuscito a partire da Milano col volo delle 13.55 del 7/9/97. Faceva presente l'attore che l'A. nell'annullare la prenotazione del volo di ritorno aveva fatto riferimento al punto 7, art. VI e al punto 8 art. VI delle condizioni generali che regolano il trasporto aereo per le quali il passeggero che non abbia utilizzato il posto prenotato per l'andata perdeva la prenotazione per il ritorno senza alcun avviso ma tali clausole contrattuali dovevano essere considerate vessatorie e quindi inefficaci ai sensi dell'art. 1469 bis c.c. posto che non era stata data adeguata informazione circa le conseguenze relative all'applicazione di tale causa. Esponeva inoltre l'attore che le sopraindicate clausole violavano anche il disposto di cui al n. 11) dell'articolo 1469 bis c.c. secondo il quale doveva presumersi vessatoria la clausola che consentiva solo al professionista di modificare le caratteristiche del servizio da fornire senza giustificato motivo non potendosi ritenere tale quello addotto per il quale non avendo utilizzato il posto prenotato per il viaggio di andata analoga rinuncia doveva ritenersi sussistere per il viaggio di ritorno. Esponeva inoltre l'attore che le stesse clausole erano anche in violazione di quanto disposto a i numeri 4), 14), e 20) dell'articolo 1469 bis c.c. che escludeva la possibilità di inserire nel contratto clausole vincolanti per il solo consumatore e non vincolanti per il professionista mentre la possibilità di decidere di non mantenere la prenotazione per il volo di ritorno (mentre il passeggero se non provvedeva alla conferma della prenotazione per il volo di ritorno poteva vedersi cancellata la prenotazione) determinava un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi del passeggero rispetto a quelli del vettore. Chiedeva pertanto che fosse accertata la vessatorietà delle condizioni generali del contratto predisposte dall'A. e quindi fosse dichiarato che le stesse erano inefficaci nei suoi confronti con condanna della società convenuta al risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa il tutto con vittoria delle spese di lite.
Precisate le conclusioni con sentenza del Tribunale di Bari seconda sezione civile in composizione monocratica del 25/3/2002 (n. 601/2002) veniva così disposto:
1) dichiarava la propria competenza a decidere la controversia;
2) dichiarava il difetto di interesse ad agire del Dott. A.T. con riferimento alle domande aventi ad oggetto tutte le clausole indicate in citazione eccezione fatta per quelle di cui i numeri e 7) e 8) dell'articolo VI delle Condizioni Generali di Trasporto Nazionali dell'A. approvate con autorizzazioni del Ministero dei Trasporti n. 312141/32.4 e n. 312140/32.4 del 30/4/92;
3) accoglieva la domanda attorea con riguardo alle clausole di cui ai n. 7 e 8 dell'art. VI delle Condizioni Generali di Trasporto Nazionali dell'A. approvate con autorizzazioni del Ministero dei Trasporti n 312141/32.4 e n. 312130/32. 4 del 30/4/92 e per effetto dichiarava vessatorie tali clausole ai sensi dell'art. 1469 quinquies n. 3) c.c. nonché le dichiarava inefficaci, nei soli confronti dell'attore, nella parte in cui esse non prevedevano l'obbligo della convenuta di avvertire espressamente il consumatore del loro contenuto, all'atto della prenotazione, e nella parte in cui non stabilivano che, se la prenotazione avvenisse telefonicamente, era fatto obbligo dell'A., ovvero alle agenzie di viaggi, di informare telefonicamente il consumatore del contenuto delle clausole stesse e non stabilivano altresì che se invece fosse rilasciato un documento (anche elettronico che provasse la prenotazione dette clausole dovevano essere stampate sul documento stesso, in maniera ben visibile, con caratteri grafici che richiamavano l'attenzione del consumatore;
4) rigettava la domanda risarcitoria proposta dall'attore contro la convenuta;
5) accoglieva solo in parte le domande degli interventori e, per l'effetto, inibiva dell'A. l'uso delle clausole vessatorie, ai sensi dell'articolo 1469 quinquies n. 3) c.c., e di cui ai n. 7) e 8) dell'art. VI delle Condizioni Generali di Trasporto Nazionali dell'A. approvate con autorizzazioni del Ministero dei Trasporti n. 312141/32.4 e n. 312140/32.4 del 30/4/92 nella parte in cui esse non prevedevano l'obbligo della convenuta di avvertire espressamente il consumatore del loro contenuto all'atto della prenotazione nella parte in cui non stabilivano che se la prenotazione avvenisse telefonicamente era fatto obbligo dell'A. ovvero alle agenzie di viaggio di informare telefonicamente il consumatore del contenuto delle clausole stesse e non stabilivano altresì che, se invece fosse rilasciato un documento (anche elettronico) che comprovasse la prenotazione, dette clausole dovevano essere stampate sul documento stesso, in maniera ben visibile con caratteri grafici che richiamassero l'attenzione del consumatore;
6) rigettava la domanda risarcitoria presentata dagli interventori F. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e M.F.D. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore nei confronti della convenuta A.;
7) rigettava ogni altra istanza richiesta;
8) liquidava le spese processuali quanto ai rapporti tra il dott. A.T. e l'A. in complessivi Euro 5293,68 di cui 129,11 per spese, 2065,83 per diritti e 3098,74 per onorario oltre IVA e CAP. come per legge;
9) dichiarava interamente compensate per due terzi le spese di cui al capo che precedeva tra le parti e poneva il residuo terzo a carico dell'A. e a favore del Dott. A.T.;
10) liquidava le spese processuali quanto ai rapporti tra gli interventori F. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed il M.F.D. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e l'A. in complessivi Euro 5293,68 di cui 129,11 per spese, 2065,00 che offre per diritti e 3098,74 per onorario, oltre IVA e CAP. come per legge;
11) dichiarava compensate per due terzi le spese di cui al capo precedente tra le parti e poneva il residuo terzo a carico dell'A. ed a favore degli interventori predetti.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'A. s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore per i seguenti motivi: nei confronti del Dott. A.T.
1) in primo luogo la parte appellante sosteneva che l'attore aveva affermato di aver effettuato in data 1/9/97 la prenotazione dei voli di andata e ritorno Bari-Milano-Bari per il 3 ed il 6/9/97, che la prenotazione era stata accettata dall'A., che egli il 3/9/97 non aveva utilizzato la prenotazione perché costretto a recarsi a Milano con altri mezzi e che all'aeroporto di Milano si era sentito dire che la prenotazione era stata annullata per non avere usufruito del volo di andata. Sosteneva pertanto l'attore che era stato costretto ad iscriversi nella lista di attesa ed era riuscito a prendere il volo delle ore 13,55 del 7/9/97 ma nessuna prova in ordine a tali affermazioni erano state fornite mentre si faceva rilevare che l'attore aveva depositato copia del biglietto Milano-Bari l'A. del 7/9/97 e che tre suoi atti vi era anche una copia del biglietto Bari-Milano A. del 3/9/97 il che stava a significare che l'attore si era recato a Milano con altra compagnia e peraltro risultava che il biglietto Milano-Bari era stato acquistato a Milano il 3/9/97 in modo che era chiaro che il Dott. A.T. una volta arrivato a Milano aveva subito acquistato il biglietto per il ritorno per domenica 7/9/97 per cui non corrispondeva al vero quanto affermato di aver saputo solo il 6/9/97 che la prenotazione di quel giorno era stata annullata, nonché di essere stato costretto ad iscriversi nella lista di attesa e di essere per fortuna partito col volo delle 13.55 del 7/9/97.
2) eccepiva inoltre l'appellante che il Dott. A.T. pur avendo sbandierato la propria qualità di consumatore in realtà era un professionista avendo rivendicato nella sua qualità di imprenditore per tutto il corso del giudizio di primo grado ove aveva richiesto i danni per non essere arrivato in tempo per stipulare un importante contratto e peraltro dalla documentazione si evidenziava che il medesimo era il legale rappresentante di tre società, iscritto nell'albo degli agenti rappresentante di commercio presso la Camera di Commercio di Bari e si autodefiniva nell'elenco telefonico come rappresentante calzature e pelletteria. Peraltro la stessa tessera mille miglia dell'A. con punteggio di 99.464 miglia stava a dimostrare che si trattava di persona più che abituata a viaggiare. Si doveva pertanto tenere presente che a) l'art. 1469 bis secondo comma c.c. stabiliva espressamente che il consumatore era la persona fisica che agiva per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta mentre professionista era la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale utilizzava il contratto; b) era pacifico in dottrina e giurisprudenza che le norme introdotte dalla novella del 1996 al CC andava a modificare i rapporti tra un professionista con un consumatore c) la Suprema Corte di Cassazione aveva precisato che perché ricorresse la figura del professionista non era necessario che il contratto fosse posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa essendo sufficiente che fosse posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Sulla base pertanto di tali presupposti era evidente che il viaggio dell'attore doveva ritenersi svolto per impegni professionali o comunque connesso alla professione, in modo tale che si doveva escludere che l'attore Dott. A.T. potesse essere considerato consumatore.
3) A) eccepiva inoltre la società appellante che il Dott. A.T. aveva affermato che l'A. nell'annullare la prenotazione del volo di ritorno per mancata fruizione del volo di andata si era avvalsa dell'art. VI punto 8 delle condizioni generali di trasporto nonché che il potere di annullamento sarebbe stato attribuito all'A. dal punto 7 del medesimo articolo per il quale le prenotazioni per i proseguimenti ed i viaggi di ritorno potevano essere soggetti a riconferma nei termini previsti dai regolamenti del vettore. Secondo quanto sostenuto pertanto in citazione l'applicazione dei punti 7 ed 8 dell'articolo VI sarebbe stata illegittima ex art. 1469-bis CC posto che vista la mancata informazione circa le conseguenze che sarebbero scaturite a danno del cliente dal non utilizzo del volo di andata, il Dott. A.T. non poteva annullare la prenotazione anche del volo di ritorno in quanto certamente non vi era stata una precisa informazione circa le condizioni generali di contratto applicate. Pertanto sempre secondo quanto sostenuto in citazione il potere di annullamento dell'A. deriverebbe dalla disposizione di cui all'articolo VI punto 3, delle disposizioni generali di trasporto per il quale le prenotazioni non sarebbero mai vincolanti per il vettore che potrebbe sempre cancellarle. L'A. costituitosi in giudizio aveva sempre fatto notare che questa controversia riguardava soltanto il punto 8 dell'art. VI nel quale non vi era alcunché di vessatorio posto che la facoltà di annullamento della prenotazione conseguiva ad un comportamento omissivo dell'utente il quale non effettuando il volo di andata e non avvertendo il vettore dell'intenzione di utilizzare sempre la prenotazione per il ritorno dimostrava di non essere interessato alla prenotazione. Il Tribunale accogliendo la domanda aveva ignorato sia le spiegazioni dell'attore sia le obiezioni dell'A. ritenendo che il punto 8 dell'articolo VI delle condizioni generali di trasporto dell'A. sarebbe stata una specificazione del punto 7 e pertanto le due cause potevano essere esaminate congiuntamente precisando che la prenotazione di viaggi di andata e ritorno davano vita ad un unico solo contratto di cui all'art. 1331 CC. Tale motivazione era, ad avviso dell'appellante, errata posto che il punto 8 dell'art. VI delle condizioni generali di trasporto dell'A. prevedeva che qualora dopo aver prenotato un volo di andata e ritorno non si utilizzasse il volo di andata e non si desse avviso della intenzione di utilizzare comunque il volo di ritorno il vettore poteva cancellare la prenotazione per il ritorno. Tale potere di annullamento non appariva contrariamente a quanto sostenuto dall'attore una specificazione del punto 7 come ritenuto dal Tribunale. Il punto 7 infatti nello stabilire che le prenotazioni per i voli di proseguimento o di ritorno possono essere soggette a riconferma entro i termini previsti dai regolamenti del vettore presupponeva necessariamente che il volo di avvicinamento o di andata fosse stato effettuato e quindi che il viaggiatore avesse acquistato e pagato il biglietto per i due viaggi. Il punto 8 non faceva alcun riferimento ai regolamenti ma disciplinava il caso in cui l'utente dopo aver prenotato un viaggio compiuto di avvicinamento o di andata e ritorno non abbia effettuato il primo volo e non si sia neanche curato di avvertire il vettore dell'intenzione di effettuare il viaggio di prosecuzione di ritorno con la precisazione che la prenotazione non presupponeva l'acquisto del biglietto ed era del tutto gratuita. Era evidente pertanto che il potere di annullamento di cui all'art. 8 non era affatto attribuito al vettore dal punto 7 ma esclusivamente previsto dal punto 8. Evidente era peraltro che il punto 8 non era una specificazione del punto 7 posto che esso non presupponeva il punto 7 che rinviava ai regolamenti mentre il punto 8 non menzionava affatto i regolamenti. In sostanza secondo l'appellante il punto 8 contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Bari dava un diritto all'utente e non era una specificazione del punto 7 che dava un potere al vettore.
Peraltro faceva presente l'appellante che i regolamenti del vettore ai quali rinviava il punto 7 non avevano avuto sostanziale rilevanza posto che comunque avevano perso ogni rilievo essendo stato dal primo aprile liberalizzato il trasporto aereo. B) Il Tribunale aveva ritenuto che l'uomo medio anche se non utilizzava la prenotazione per l'andata faceva affidamento su quella del ritorno mentre tale assunto era manifestamente contraddittorio e smentito da quel che era accaduto nel caso di specie nel quale l'attore, appena arrivato a Milano il 3/9 si era subito preoccupato di acquistare un biglietto per il ritorno. Se si ammetteva pertanto che la prenotazione di un viaggio aereo di andata e ritorno dava vita ad un unico contratto non poteva che dedursi che la mancata utilizzazione del primo volo implicava la perdita della prenotazione per il volo di ritorno e conseguentemente non sussisteva a carico della A. alcun obbligo di tenere ferma la prenotazione per il ritorno mentre dando la possibilità all'utente di conservare la prenotazione per il ritorno con il semplice avviso gli si dava una facoltà che l'utente non poteva sicuramente ragionevolmente pretendere e conseguentemente era evidente che la clausola n. 8 dell'articolo VI lungi dall'essere vessatoria era più che favorevole per il prenotante il quale se avvertiva conservava la prenotazione anche se non effettuato il primo volo mentre con tale clausola anche se non aveva effettuato il primo volo, senza alcun pagamento, conservava, nonostante l'evidente diritto della compagnia di cancellazione, la prenotazione per il secondo volo semplicemente avvertendo. Si trattava evidentemente di una clausola che agevolava e non danneggiava l'utente. Occorreva infatti ricordare che una clausola poteva essere considerata vessatoria quando attribuiva al predisponente delle facoltà che per legge non spettavano o comunque determinavano a carico del consumatore un significativo ed irragionevole squilibrio che nel caso di specie sicuramente non veniva realizzato.
C) il Tribunale aveva giudicato la vessatorietà sulla base dell'articolo 1469 quinquies secondo comma n. 3 CC in base al quale devono ritenersi inefficaci le clausole che abbiano per effetto di prevedere l'adesione del consumatore a clausole che non avevano avuto di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto concludendo che la mancata conoscenza delle clausole 7 ed 8 comportava la loro vessatorietà ma nel caso di specie l'articolo 1469 quinquies n. 3 CC doveva ritenersi del tutto estraneo posto che la clausola n. 8 delle condizioni generali di trasporto dell'A. non operava alcun rinvio ad altre clausole che il consumatore non avrebbe di fatto avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ma conteneva la regolamentazione della prenotazione dei voli di proseguimento e di ritorno posto che le condizioni generali di trasporto erano approvate dal Ministero dei trasporti con la relativa convenzione e le stesse erano da sempre rese note ed esposte al pubblico in base a quanto previsto dall'articolo 11 della convenzione 9. Si esibiva peraltro un esemplare di maxi-manifesto delle condizioni generali che da sempre si trovavano in tutti gli aeroporti italiani e in tutte le sue agenzie.
4) il Tribunale di Bari non si era limitato a dichiarare illegittime le clausole 7 ed 8 delle condizioni generali di trasporto dell'A. ma le aveva dichiarate vessatorie e inefficaci nei confronti del solo Dott. A.T. nella parte in cui non prevedevano l'obbligo dell'A. e delle agenzie di viaggio di avvertire espressamente il consumatore del loro contenuto all'atto della prenotazione e con riferimento all'ipotesi in cui la prenotazione fosse fatta telefonicamente il Tribunale le aveva dichiarate inefficaci nella parte in cui non vi era l'obbligo dell'A. e delle agenzie di viaggio, che non erano neanche presenti in causa, di informare telefonicamente il consumatore del contenuto delle clausole stesse disponendo peraltro che qualora fosse rilasciato un documento che comprovasse la prenotazione, dette clausole dovessero essere stampate sul documento stesso. Tali limitazioni erano illegittime, ad avviso dell'appellante perché viziate da ultrapetizione e comunque le stesse si estrinsecavano in una interferenza nell'autonomia negoziale del soggetto predisponente considerato peraltro che la prenotazione era totalmente gratuita e niente affatto impegnativa per l'utente.
5) eccepiva inoltre l'appellante l'inammissibilità dell'intervento della F. Puglia non essendo tale associazione radicata in tutto il territorio nazionale agendo solo in Puglia per cui la domanda proposta andava dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.
6) eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'intervento del M.F.D. (ora C.A.) per difetto di mandato non essendo indicato dove e quando il legale rappresentante del movimento avrebbe conferito la procura non conferita per atto pubblico o per scrittura autenticata.
7) in ordine all'intervento delle due associazioni faceva presente la società appellante che le due associazioni erano intervenute nel processo nel presupposto che lo stesso fosse stato proposto da un consumatore mentre essendo venuto meno, per le ragioni già svolte nell'atto di appello, la qualità di consumatore dell'attore veniva meno il diritto delle due associazioni di interloquire nel processo posto che peraltro erano intervenute nello stesso giorno in cui si era costituito l'attore e a mezzo dello stesso procuratore che rappresentava l'attore e senza che tale intervento fosse stato mai comunicato o notificato all'A.
8) in ordine infine alle domande delle associazioni interventori faceva presente la società appellante che le stesse non solo si erano limitate ad aderire alla domanda dell'attore ma avevano proposto domanda autonoma finalizzata a dichiarare l'inefficacia delle clausole vessatorie non consentita dalla legge che ai sensi dell'articolo 1469 sexies consentiva solo per le stesse la possibilità di richiedere l'inibitoria.
9) in relazione inoltre alla disposta inibitoria da parte del Tribunale all'A. dell'uso delle clausole 7 ed 8 dell'art. VI delle condizioni generali di trasporto faceva presente quindi la società appellante che la domanda di inibitoria ex articolo 1469 sexies c.c. non era stata mai proposta dagli interventori e meno che mai con le limitazioni delle precisazioni disposte dalla sentenza impugnata.
Sulla base pertanto di tali motivi chiedeva la parte appellante che in riforma dell'impugnata sentenza fossero accolte le seguenti richieste:
1) dichiarare inammissibile o in subordine rigettare la domanda proposta dal Dott. A.T. con citazione notificata il 7/2/98;
2) dichiarare inammissibile l'intervento della F. Puglia per difetto di rappresentatività;
3) dichiarare inammissibile per difetto di mandato l'intervento del M.F.D. (ora C.A.).
4) in subordine dichiarare inammissibile l'intervento delle due associazioni di consumatori per essere stato proposto in un giudizio non instaurato da un consumatore o in alternativa dichiarare nullo l'atto di citazione-intervento delle due associazioni per mancata integrale notifica o comunicazione alla convenuta;
5) ancora più in subordine, escludere che le due associazioni di consumatori avessero chiesto l'inibitoria di una o più clausole delle condizioni generali di contratto dell'A. e per l'effetto riformare la sentenza in epigrafe;
6) in via ancor più gradata dichiarare nulla e comunque rigettare la domanda di inibitoria e ogni altra domanda delle associazioni;
7) condannare infine l'attore e, in solido tra loro, le due associazioni a restituire all'A. quanto dalla stessa percepito in forza della sentenza di primo grado con vittoria di spese diritti ed onorari.
Si costituivano nel giudizio di gravame la parti appellate sostenendo che l'appello era del tutto infondato sia in fatto che in diritto e chiedevano pertanto che fosse integralmente rigettato vinte le spese del giudizio di gravame.
Precisate le conclusioni dai procuratori, così come riportate in epigrafe, la causa quindi passava in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Rileva questa sezione della Corte d'Appello di Bari che l'appello proposto dall'A. s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore è fondato a va pertanto accolto per quanto di ragione.
Rileva infatti questo Collegio Giudicante che il Tribunale di Bari, sostanzialmente recependo l'impostazione giuridica dell'atto di citazione, ha ritenuto che l'A. nell'annullare la prenotazione del volo di ritorno per il mancato utilizzo del volo di andata aveva applicato l'art. VI punto 8 delle condizioni generali di trasporto nonché aveva esercitato il potere di annullamento derivantigli dal punto 7 del medesimo articolo per il quale le prenotazioni per i prosieguimenti ed i viaggi di ritorno potevano essere soggette a riconferma nei termini previsti dai regolamenti del vettore, e che l'esercizio di tale facoltà (così come quindi prevista dai punti 7 ed 8 dell'articolo VI) doveva considerarsi illegittima ex art. 1469-bis CC in conseguenza della mancata informazione circa le conseguenze, relative alla cancellazione della prenotazione, dannose per il cliente, il Dott. A.T., il tutto in applicazione sempre dell'articolo VI punto 3 delle condizioni generali di trasporto individuante il potere generale di annullamento per il vettore delle prenotazioni che pertanto non potevano mai essere considerate vincolanti, e conseguentemente potevano essere sempre cancellabili. Rileva questo giudicante collegiale che l'impostazione data dal Giudice di primo grado non appare condivisibile posto che dall'esame degli atti deve ravvisarsi che l'oggetto della controversia non poteva che essere solo ed esclusivamente il punto 8 dell'art. VI che prevede la facoltà di annullamento della prenotazione del volo di ritorno al verificarsi della duplice condizione omissiva da parte dell'utente di non aver effettuato il volo di andata e di non aver avvertito il medesimo vettore della volontà di voler comunque, nonostante la mancata fruizione del volo di andata, della prenotazione per il ritorno. Le argomentazioni addotte dal Giudice di primo grado che ha ritenuto che il punto 8 dell'articolo VI delle condizioni generali di trasporto dell'A. fossero una specificazione del punto 7 devono ritenersi errate essendo le fattispecie completamente diverse attenendo il punto 8 dell'art. VI delle condizioni generali di trasporto dell'A. come sopra indicato esclusivamente all'ipotesi in cui l'utente dopo aver prenotato un volo di andata e ritorno non utilizzasse il volo di andata e non si premurasse di comunicare l'intenzione di utilizzare la prenotazione del volo di ritorno, mentre il punto 7 (per il quale le prenotazioni per i voli di proseguimento o di ritorno possono essere soggette a riconferma entro i termini previsti dai regolamenti del vettore) riguardava esclusivamente l'ipotesi in cui fosse stato comunque effettuato il volo di andata, e quindi, diversamente dall'ipotesi precedente fosse stato concluso un contratto diverso essendo stato il biglietto per i due viaggi, di andata e ritorno, regolarmente pagato, fosse stato effettuato e quindi che il viaggiatore avesse acquistato e pagato il biglietto per i due viaggi. Evidente che tale ipotesi è ben differente dalla precedente nella quale il viaggiatore utente non ha acquistato e quindi pagato alcun biglietto ma ciononostante ha effettuato una doppia prenotazione sia su volo di andata che su volo di ritorno. Ad avviso di questa sezione della Corte d'Appello di Bari pertanto l'ipotesi, applicato al caso di specie la previsione di cui al punto 8, non può ritenersi in alcun modo vessatoria per l'utente posto che al medesimo l'A., allineandosi ai comportamenti di altre compagnie aeree, attribuisce non solo la facoltà di effettuare una prenotazione comprendente il volo di andata e quello del ritorno, senza il pagamento di alcun corrispettivo, ma consente, anche in caso di mancato utilizzo della prenotazione del volo di andata di poter conservare la prenotazione per il volo di ritorno previo onere di comunicazione dell'intenzione di avvalersene nonostante che, non avendo il cliente usufruito del volo di andata, e quindi non avendo pagato il biglietto, sicuramente sussisteva il diritto del vettore di annullare d'ufficio la prenotazione del ritorno non lasciando alcuna facoltà al cliente stante il mancato evidente adempimento di quest'ultimo.
Il Giudice di primo grado nella sentenza impugnata ha affermato che la prenotazione di un volo di andata e ritorno sostanzialmente integrava un unico contratto di opzione ex articolo 1331 CC ma una tale affermazione ovvero della conclusione di un unico contratto comprendente i due voli non poteva che comportare la valutazione per cui stante l'inadempimento conseguente al mancato utilizzo e quindi al mancato acquisto del biglietto per il volo di andata, doveva ritenersi essersi risolto il contratto, per cui l'ulteriore facoltà concessa di poter mantenere anche la prenotazione per il volo di ritorno nonostante l'inadempimento previa manifestazione dell'intenzione di volersi ancora avvalersi di tale prenotazione, doveva essere considerato un ulteriore vantaggio per l'utente viaggiatore e non certo un'ipotesi dannosa a suo carico, e quindi vessatoria non realizzandosi nel caso di specie alcun squilibrio a favore dell'impresa in danno del consumatore ma come sopra motivato, un'ipotesi favorevole al consumatore stesso. Il Giudice di primo grado ha ritenuto la vessatorietà applicando l'art. 1469 quinquies secondo comma n. 3 c.c. che considera inefficaci quelle clausole che si concretizzino in un'adesione del consumatore senza che il medesimo abbia avuto la possibilità di conoscerle ma nel caso di specie, rilevato che in ogni caso la clausola in oggetto non può ritenersi per i motivi sopra indicati vessatoria, non può ritenersi applicabile l'articolo sopra indicato posto che nel caso di specie non si ravvisa il rinvio ad altri clausole non conoscibili prima della conclusione del contratto posto che trattasi di condizioni generali trasporto approvate dal Ministero dei Trasporti e normalmente esposte negli aeroporti e in tutte le agenzie. Sulla base pertanto delle motivazioni sopra svolte deve accogliersi l'appello proposto in diritto e quindi dichiarare non vessatoria l'ipotesi applicabile al caso di specie di cui al punto 8 dell'art. VI delle condizioni generali di trasporto.
In ogni caso osserva questa sezione la Corte d'Appello di Bari che la domanda proposta dall'attore Dott. A.T. non risulta in alcun modo provata posto che egli ha sostenuto di aver effettuato in data 1/9/97 la prenotazione dei voli di andata e ritorno Bari-Milano-Bari per il 3 ed il 6/9/97 nonché di non aver utilizzato il volo di andata essendo stato costretto a recarsi a Milano con altri mezzi e che solo all'aeroporto di Milano all'ultimo momento aveva appreso che il volo di ritorno era stato cancellato per cui era stato costretto ad iscriversi nella lista di attesa ed era riuscito a prendere il volo delle ore 13,55 del 7/9/97 ma su tali affermazioni non risulta addotta alcuna prova e come fatto rilevare in sede di appello da parte della società appellante tali dichiarazioni risultano smentite dagli stessi documenti prodotti dall'attore posto che il biglietto di ritorno Milano-Bari del 7/9/97 risulta acquistato in data 3/9/97, in contrasto con quanto dichiarato in ordine all'aver saputo all'ultimo momento, quindi il 6/9/97 dell'annullamento della prenotazione di quel giorno al punto di essere stato costretto ad iscriversi nella lista di attesa e di essere per fortuna partito col volo delle 13.55 del 7/9/97.
Sulla base pertanto delle motivazioni sopra svolte va accolto l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza appellata dalla A. s.p.a. va rigettata la domanda proposto in primo grado dal Dott. A.T. con atto di citazione notificato il 7/2/98 e conseguentemente le domande proposte dalle associazioni F. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed il M.F.D. (ora C.A.) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore collegate alla domanda proposta dal Dott. A.T.
In ordine infatti alle domande proposte dalle due associazioni interventrici le stesse sono collegate alla domanda principale proposta dal Dott. A.T. ed il rigetto di tale domanda principale rende superfluo l'esame delle domande stesse.
La valutazione di tali motivi di appello per la loro rilevanza e l'idoneità a definire l'intera questione rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di gravame.
In ordine alle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello svoltosi dinanzi a questa seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bari rileva il Collegio che le stesse, in relazione alle questioni di diritto dedotte ed esaminate, allo sviluppo del procedimento nel corso anche nel primo grado di giudizio, in relazione al contenuto stesso della sentenza impugnata, appare equo dichiararle, in relazione all'onorario, ai diritti ed agli esborsi, interamente compensate tra le parti processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla A. s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore nei confronti del Dott. A.T. nonché nei confronti del F. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e del M.F.D. (ora C.A.) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore avverso la sentenza del Tribunale di Bari seconda sezione civile in composizione monocratica del 25/3/2002 (n. 601/2002 ) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta in primo grado dal Dott. A.T. e dagli interventori F. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed il M.F.D. (ora C.A.) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
2) dichiara interamente compensate tra tutte le parti processuali le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Bari il 4 febbraio 2005.
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2005.