Mi chiedo perché non hai fatto causa a UA sostenendo la tua buona fedeIntanto era in First e non in J, ed io rientro nei perfettamente ingenui. E allora?![]()


Mi chiedo perché non hai fatto causa a UA sostenendo la tua buona fedeIntanto era in First e non in J, ed io rientro nei perfettamente ingenui. E allora?![]()
Mi chiedo perché non hai fatto causa a UA sostenendo la tua buona fede![]()
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Tralaltro credo che bisognerebbe che qualcuno esperto di tariffe e revenue in AZ potesse fornirci delucidazioni al riguardo.
Anche perche' a me risulta che Alitalia sulla tratta incriminata (CTA-LIN) faccia tariffe OW senza alcun problema, ed anche a tariffe basse.
Il mio avvocato del forum non vale una mazza...
Ok, in un caso del genere direi che la buona fede si può presumere (non ci sono vantaggi nell'acquistare il RT).si, l'avevo scritto in precedenza. sul nazionale le tariffe in genere esistono sia di OW che di RT con stesso codice di prenotazione, ed una RT in genere è quasi il doppio della OW.
per fare un esempio pratico, sulla tratta catania milano, una X costa OW 73 di tariffa, 121.84 tasse incluse, mentre RT sono 104 di tariffa e 208.89 tasse incluse.
Questo tariffa presa in esempio non prevede modifiche, nemmeno pagando una penale. Se le passeggere avessero avuto una tariffa simile, a Milano avrebbero dovuto proporre loro di pagare 75 euro a testa per rivalidare il solo ritorno, così come da regola Alitalia (regola di cui parlavo qualche post fa). Questo nel caso in cui non fosse caduta la loro prenotazione per effetto del no show sul volo di andata.
Personalmente credo che si possa parlare di buona fede in quanto, in questo caso, non avrebbero avuto vantaggio alcuno ad acquistare una tariffa RT sapendo fin dal principio di aver bisogno di una sola parte del biglietto.
Il problema è che quando compro un andata e ritorno il prezzo sul sito viene fatto sommando le voci di due voli.
E quindi il consumatore medio capisce che sta comprando due prodotti.
Se le compagnie vogliono fare pacchetti di due voli devono mettere un prezzo per il pacchetto, e non sommare il costo di due tratte.
Funziona così anche al supermercato.
Spiace vedere che qualcuno senza avere elementi stia ipotizzando il dolo premeditato da parte di questi due catanesi.
Pur "sentendo" le tue problematiche, qui non posso darti ragione.Continuo a non capire perchè determinate compagnie non possono offrire tariffe OW a prezzi decenti...
Viaggiando molto, senza sapere quando tornare, e non sempre fra gli stessi city pairs, renderebbero la mia vita molto più facile
Spesso mi sono ritrovato a preferire una compagnia per il solo fatto che la penale in caso di cambio/cancellazione fosse più bassa...
Accettare in toto spuntando una casella questa cosa qui di 44 pagine (http://www.alitalia.com/Content/DIRITTI_PASS_it.pdf) a mio parere non può costituire accettazione puntuale delle clausole vessatorie riportate.
Non metto in dubbio le tue conoscenze sotto il profilo giuridico ma permettimi di smentire possibilita' di questo tipo. Sulla stragrande maggioranza dei portali e-commerce di compagnie aeree c'e' la necessita' di selezionare il tipo di itinerario, generalmente: one way, round trip e multi city. Una volta che la ricerca e' lanciata, inizia il cosiddetto faring problem, che si basa su tariffe differenti a seconda dell'itinerario. Come accennato da goaT2, non si tratta di fare uno sconto sulle singole tariffe one way ma di utilizzare classi tariffarie differenti, con annesse regole differenti, come ad esempio quella sul no show.Gli toccherà mettere il doppio click, ed anche il prezzo barrato sui singoli voli e mostrare il valore finale come scontato.
c'è un ulteriore problemino.
se in un pdf di 44 pagine hai (per esempio) 10 clausole vessatorie devi richiamarle tutte con il doppio click.
altrimenti sei attaccabile ancora piu di prima.
come dire: sai che c'erano clausole vessatorie ed hai chiesto il doppio click solo su una.
la forma comqunque va rispettata ed i legali dovrebbero pensarci
ART 1341 cc
Le condizioni generali di contratto [1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei contraenti (1) sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto (2) questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [1176, 1370].
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto [1597, 1899], clausole compromissorie [808 c.p.c.] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [1370; 6, 28, 29, 30, 413 c.p.c.] (3).
Art 33. codice consumo
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: [......] d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà; e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo; g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonchè consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto[.....]
c'è un ulteriore problemino.
se in un pdf di 44 pagine hai (per esempio) 10 clausole vessatorie devi richiamarle tutte con il doppio click.
altrimenti sei attaccabile ancora piu di prima.
come dire: sai che c'erano clausole vessatorie ed hai chiesto il doppio click solo su una.
la forma comqunque va rispettata ed i legali dovrebbero pensarci
Non è così: basta un unico clic di accettazione di (dico per dire): art. 5, art 10, art. 12. Vanno citati tutti e accettati con un clic unico o una firma unica, purché specifica. Non c'è bisogno di 10 clic.
Se le clausole sono vessatorie, come per il momento ha stabilito il giudice di pace, credo non ci sia storia.
La sproporzione economica d' altronde è evidente: La compagnia guadagna in ogni caso e se non effettua il trasporto risparmia anche alcuni costi. Il consumatore paga per un servizio ""ordinario"" (perchè non è pubblicizzato che trattari di tariffe "speciali" o limitanti come ad esempio fatto per le diverse tariffe "promo", "facile", "comoda", "libera") ma se non effettua un viaggio (eventualità che alla compagnia non arreca alcun danno) paga una severa penale.
Se vi fosse buona fede credo che la cosa sarebbe meglio pubblicizzata così come viene fatto per la policy dei cambi prenotazione. Generalmente, poi, chi sa di dover fare un A/R compila direttamente il campo di ricerca per un A/R senza moltiplicare i passaggi di ricerca a prescindere dalla consapevolezza o meno del risparmio.