dal sito ANPAV
http://www.anpav.com/index.asp?News_id=430
A: Livingston air Spa
Via Giovanni XXIII, 206 – 21010 Cardano al Campo (VA)
Presidente
Dott. Massimo Ferrero
Diretttore Generale
Dott. Gianni Sebastiani
Amministratore Delegato
Ing. G. Celani
Risorse Umane
Dott. P.M. Sekules
Oggetto: divieto di discriminazione
Egrr. Dott, Ingg. in indirizzo,
La presente per segnalare la violazione e atti discriminatori messi in atto contro gli Assistenti di Volo.
L’Azienda Livingston air, da qualche periodo a questa parte sta compiendo degli atti discriminatori nei confronti di assistenti di volo, non concedendo la possibilità all'assitente di volo madre/ padre di utilizzare la biglietteria "leisure" per raggiungere i propri cari. In questo momento molto delicato a livello economico, per il dipendente e per l'Azienda, non poter usufruire di biglietteria LEISURE è un danno non indifferente al budget familiare, i quali vedono nonostante ripetute richieste di diritto passato (visto che nn inserito in contratto) ancora negato.
Ricordiamo all'azienda Livingston air che parte del personale attualmente in forza/impiegato presso la suddetta società può usufruire della biglietteria e parte ( di pari categoria/anzianità) non vi può accedere.
Crediamo che tale comportamento da parte dell'azienda sia grave e vada a ledere la vita privata dell'ass. di volo. Facciamo riferimento a quanto previsto dalla normativa Europea
§ la Direttiva 2000/43/CE del 26 settembre 2000, del Consiglio, attuativa del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (cd. Direttiva “razza”). Tale Direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (al riguardo, v. scheda Non discriminazione – Il decreto legislativo n. 215 del 2003);
§ la Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali (cd. Direttiva “quadro”). Tale Direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (v. scheda Parità nel lavoro – Il decreto legislativo. n. 216 del 2003);
§ la Direttiva 2002/73/CE del 23 settembre 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Tale Direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145
Più, specificamente, le direttive, come riportato nel Rapporto annuale 2005 su uguaglianza e non discriminazione della Commissione europea, sono state adottate nel 2000 “per fissare standard minimi comuni nelle leggi in vigore negli Stati membri UE contro la discriminazione fondata sulla razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. L’obiettivo è creare un quadro giuridico generale per combattere queste forme di discriminazione e tradurre così nella pratica il principio della parità di trattamento”.
Inoltre crediamo che non sia lo scopo o la volontà da parte di questa azienda di avere dei comportamenti indesiderati con lo scopo e l’effetto di violare la dignità personale creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
Confidiamo in una riflessione degli dott. Sebastiani e Ing. Celani circa i fatti che stanno succedendo e in un autorevole intervento del Presidente Ferrero, al fine di riportare armonia all'interno dell'azienda Livingston air.
Certi di un riscontro,
porgiamo Distinti Saluti
Roma, 26 giugno 2009
ANPAV