E' vero quello che dici, tuttavia l 'ENAC smentisce se stessa perchè nella circolare APT09 (
http://www.enac-italia.it/repository/ContentManagement/node/N968930132/APT_09.pdf)
che disciplina l' argomento, all' articolo 3 è specificato chiaramente quanto segue:
3. APPLICABILITA'
La presente circolare si applica a tutti gli operatori che effettuano attività di trasporto
aereo commerciale. (.....)
Sarebbe interessante sapere quale fonte legale ha l' affermazione "salvo particolari restrizioni della compagnia aerea" che si trova qui,
http://www.enac-italia.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Cosa_portare_a_bordo/info-306815056.html, visto che smentisce un documento ufficiale ENAC.
Quale fonte non ha particolare forza normativa (la circolare è un atto interno di tipo organizzativo, contenente indicazioni non vincolanti nemmeno per gli "uffici" subordinati rispetto a quello che l'ha emanata) e generalmente reca indicazioni interpretative di altre disposizioni.
Dovrebbe essere il D.M. a precisare cosa si può portare in cabina insieme al bagaglio a mano, non il provvedimento attuativo.
Mi chiedo come mai hanno chiamato il provvedimento attuativo "circolare". ENAC non ha anche un potere regolamentare? Non avrebbero potuto esercitare questo potere con maggiore chiarezza?
A ben vedere, poi, la circolare è scritta veramente male. Che significato ha autorizzare l'imbarco in cabina di articoli acquistati nel d.f. facendo riferimento alle dimensioni consentite. Quali sono le dimensioni consentite? Quelle del bagaglio a mano? In caso affermativo, dovrebbe significare che gli oggetti acquistati al duty free vanno messi nel bagaglio.
Insomma, occorrerebbe che l'ENAC facesse le cose per bene e non questi provvedimenti che, per come sono impostati, sono sostanzialmente inutili.
Aggiungo che, probabilmente, i destinatari di questo provvedimento sono le sedi dell'ENAC presso gli aereoporti o i gestori degli stessi, al fine di organizzare le operazioni di imbarco e di controllo.
Credo, invece, che le limitazioni che FR richiede siano contrattate direttamente con i gestori dell'aereoporto, con i quali è stabilita una disciplina delle attività di imbarco.
Da questa prospettiva, bisognerebbe indagare se il gestore ha il potere di concludere con la compagnia accordi in ipotesi contrari a norme di regolamento emanate dagli enti di controllo.
Ancora una postilla sui contratti: le società di gestione, se sono organismi di diritto pubblico (società a capitale maggioritario pubblico, per semplificare) sono sottoposte alla disciplina sull'accesso agli atti. Compresi i contratti, ad esclusione delle parti contenenti segreti industriali.
C'è consolidata giurisprudenza che ritiene accessibili i contratti stipulati tra società pubblica e "clienti" o "fornitori".