cit."I contratti pendenti, atteso che la procedura di amministrazione straordinaria presuppone la prosecuzione dell'attività d'impresa, proseguono, sempreché il commissario non decida di sciogliersi dal contratto, eccezion fatta per i rapporti di lavoro e per il contratto di locazione quando l'impresa in amministrazione straordinaria è il locatore. Il contraente, una volta approvato il programma, può rivolgersi al commissario intimandogli di prendere posizione sulla sorte del contratto; se il commissario non comunica l'opzione, il contratto si scioglie come nel fallimento (art. 72 l. fall.)."