Thread Alitalia - Gennaio 2018


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East End Ave

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su e giu' sull'atlantico...
Come sarebbe?
Ok per non avere la compensazione pecuniaria, ma addirittura dire: fatti tuoi?
Quanto meno il volo non dovrebbe rimborsarlo?
Se prevista una riprotezione da altro aeroporto non dovrebbe quanto meno farsi carico del trasporto ad altro aeroporto?
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Beh caro Totocrista, mettiamola così ; la prossima volta che causa traffico impieghi col taxi un ora per fare 5km, chiedi rimborso, riprotezione e un cappuccino col cornetto al tassista ; e facci sapere eh? Mi raccomando!
Italica mentalità per cui pensare che un vettore debba sobbarcarsi costi per cause totalmente al di fuori delle proprie responsabilità equivale a fare il frocio col culo degli altri.

La riprotezione è dovuta, a leggerla mi viene invece il sospetto che abbiano predisposto (con il pax che ingenuamente ha accettato) il rimborso e ri-prenotazione del volo 4 giorni dopo non dovendo così provvedere ad hotel, pasti ecc...
Ma de che?!?!? Ma quali hotel e pasti per quattro giorni se le cause non sono riconducibili a responsabilità del vettore??? Repro e basta, punto !
 

Cesare.Caldi

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La quale parla di cancellazione del volo intesa come decisa dal vettore tuttavia, NON PER CAUSA METEO!!!
In caso di cancellazione per meteo non è dovuta la compensazione pecuniaria ma la compagnia deve comunque fornire riprotezione e assistenza ai pax, anche fornendo hotel e pasti nel caso il primo volo disponibile anche di altri vettori o con scalo non sia in giornata.
 

East End Ave

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su e giu' sull'atlantico...

totocrista

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Beh caro Totocrista, mettiamola così ; la prossima volta che causa traffico impieghi col taxi un ora per fare 5km, chiedi rimborso, riprotezione e un cappuccino col cornetto al tassista ; e facci sapere eh? Mi raccomando!
Italica mentalità per cui pensare che un vettore debba sobbarcarsi costi per cause totalmente al di fuori delle proprie responsabilità equivale a fare il frocio col culo degli altri.



Ma de che?!?!? Ma quali hotel e pasti per quattro giorni se le cause non sono riconducibili a responsabilità del vettore??? Repro e basta, punto !
East io non so come funzioni dalle tue parti ma in Italia la carta dei diritti del passeggero e l'UE questo dice.

Si può discutere se sia giusto o meno ma così stanno le cose.

Per maltempo non c'è compensazione ma quanto meno l'assistenza si.
O il rimborso per intero del non volato.
Ah e l'esempio del tassista non ha senso:
Contratti di trasporto diversi regolati da norme diverse.
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Enrg99

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Assistenza certo, ci mancherebbe ; ma dimmi pure te, perché davvero stamani vedo il risveglio dei petulanti piagnoni; tu tireresti fuori TUOI soldi per una colpa NON TUA?
Vediamo se così è più chiaro.
Assistenza significa hotel, pasti e eventuali trasferimenti.


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Brendon

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Per causa meteo è gia a buon cuore della compagnia (o dell'operatore che ti serve) ricevere un buono sconto per un albergo convenzionato con loro, se ci sono travel advisories dove ti permettono di spostare il volo già qualche giorno prima praticamente ti attacchi (edit: sei riprotetto ovviamente ma ti attacchi per quanto riguarda buoni pasto, voucher hotel, etc)
 

East End Ave

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13 Agosto 2013
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su e giu' sull'atlantico...
Per causa meteo è gia a buon cuore della compagnia (o dell'operatore che ti serve) ricevere un buono sconto per un albergo convenzionato con loro, se ci sono travel advisories dove ti permettono di spostare il volo già qualche giorno prima praticamente ti attacchi (edit: sei riprotetto ovviamente ma ti attacchi per quanto riguarda buoni pasto, voucher hotel, etc)
Il Signore sia lodato, amen!
 

EdoC

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Che io sappia, in caso di volo cancellato per cause non imputabili alla compagnia ti spetta assistenza e riprotezione (o rimborso del non volato). Assolutamente niente di pasti e di hotel. E aggiungo che è giusto così.
Che poi le compagnie usano cause meteo per giustificare cancellazioni ma non è certo questo il caso di NY e Boston.
 

totocrista

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Per causa meteo è gia a buon cuore della compagnia (o dell'operatore che ti serve) ricevere un buono sconto per un albergo convenzionato con loro, se ci sono travel advisories dove ti permettono di spostare il volo già qualche giorno prima praticamente ti attacchi (edit: sei riprotetto ovviamente ma ti attacchi per quanto riguarda buoni pasto, voucher hotel, etc)
Io ricordo una sentenza contro ryanair quando ci fu il problema del vulcano islandese eyjafjallajökull, dove FR si rifiutava di fornire assistenza e invece fu condannata ugualmente. Se ritrovo la sentenza la posto.

EDIT:

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin Metropolitan District Court - Irlanda) - Denise McDonagh / Ryanair Ltd
(Causa C-12/11)
(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Nozione di "circostanze eccezionali" - Obbligo di prestare assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo per "circostanze eccezionali" - Eruzione vulcanica all'origine della chiusura dello spazio aereo - Eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Dublin Metropolitan District Court
Parti
Ricorrente: Denise McDonagh
Convenuta: Ryanair Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Dublin Metropolitan District Court - Interpretazione e validità degli artt. 5 e 9 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) - Nozione di "circostanze eccezionali" ai sensi del regolamento - Portata - Cancellazione del volo a causa della chiusura dello spazio aereo europeo dovuta all'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull
Dispositivo
L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio aereo europeo a seguito dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull costituiscono "circostanze eccezionali" ai sensi di tale regolamento, che non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza previsto dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004.
Gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che, in caso di cancellazione di un volo per "circostanze eccezionali" di durata come quella di cui al procedimento principale, l'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri previsto da tali disposizioni deve essere adempiuto e ciò non inficia la validità di tali disposizioni.
Tuttavia, un passeggero può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria per il mancato rispetto da parte del vettore aereo del suo obbligo di prestare assistenza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004, soltanto il rimborso delle somme che, alla luce delle circostanze di ciascun caso concreto, risultavano necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all'omissione del vettore aereo nel prestare assistenza al suddetto passeggero. Tale profilo deve essere valutato dal giudice nazionale.

e ancora:
31- Inoltre, quanto al contesto e agli scopi perseguiti dall’articolo 5 del regolamento n. 261/2004, che stabilisce gli obblighi che incombono al vettore aereo in caso di cancellazione di un volo, va ricordato, da un lato, che quando si verificano circostanze eccezionali il paragrafo 3 del suddetto articolo esime il vettore aereo soltanto dal suo obbligo di compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento. Il legislatore dell’Unione ha quindi ritenuto che l’obbligo di prestare assistenza ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento gravi sul vettore aereo a prescindere da quale sia l’evento che ha causato la cancellazione del volo. D’altra parte, emerge chiaramente dai considerando 1 e 2 del regolamento n. 261/2004 che esso mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri e tiene in considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale, poiché la cancellazione del volo è causa di gravi disagi per i passeggeri (sentenze cit. Wallentin-Hermann, punto 18, nonché Nelson e a., punto 72).

http://curia.europa.eu/juris/docume...g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=45769

@East purtroppo l'orientamento della Corte UE è in questo senso. Giusto o sbagliato che sia.
 
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Brendon

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Assistenza è ambiguo... anche offrire una riprotezione 2/3gg dopo posso considerarla assistenza (nel caso l'aeroporto sia al collasso da più giorni e c'è gente in coda prima di te, e magari non hai nessuno status)... nel caso del JFK mettermi su un volo di DL con posti liberi (magari con un upgrade di classe) o AA (AZ interlinea con AA se non sbaglio) quello va ben oltre l'assistenza :)
 

Betha23

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Ma possibile che Alitalia al JFK dica ai passeggeri di arrangiarsi?
http://www.repubblica.it/esteri/201...cial_critiche_ad_alitalia-185986619/?ref=fbpr

Ok non aver diritto a compensazione. Ma quanto meno l'autobus per l'aeroporto più vicino non dovrebbe fornirlo?

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Indegna Repubblica che ne parla come se fosse un problema di AZ.

Tanto più che sul sito AZ c’e Comunicazione dal 4 e numero verde attivo.

Tipica cosa all’Italiota....
 

totocrista

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Indegna Repubblica che ne parla come se fosse un problema di AZ.

Tanto più che sul sito AZ c’e Comunicazione dal 4 e numero verde attivo.

Tipica cosa all’Italiota....
Ma quello sicuramente. Figurati sono il primo a dire che a volte certe pantomime sono ridicole. io sto cercando di capire se è vero o no che in caso di maltempo il passeggero deve arrangiarsi come può, pure se la compagnia gli propone di partire da Montreal invece che da NY come originariamente previsto.
 

Betha23

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22 Settembre 2015
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Ho sentito di un tizio con AF a cui è stato proposto di partire tra 15gg oppure arrangiarsi.... eppure nessuna presenza sui giornali Italiani, a me ste cose mi fanno veramente incazzare, siamo sempre i primi a spalarci merda in faccia da soli.
Ci meritiamo la nostra situazione.
 

BrunoFLR

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13 Giugno 2011
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Firenze
Dal sito ENAC
[h=5]Quali sono i miei diritti in caso di cancellazione del volo?[/h]Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto:

  • alla scelta tra:
    • rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
    • imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
    • imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
  • assistenza
    • pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa
    • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
    • trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

[h=5]Ho sempre diritto alla compensazione pecuniaria se il mio volo viene cancellato?[/h]No. Se il volo viene cancellato la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui

  • la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)

Mi spiace per MOL e i suoi cuginetti ma branda e rancio sono da dare. Il maltempo esclude solo la compensazione pecuniaria (e vorrei ben vedere).
 

marco777

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10 Luglio 2008
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Staranzano (Gorizia)
Avevo dei clienti che dovevano partire il 4/1 con Air France, li ho riprotetti con AZ non appena avevo ricevuto comunicazione da parte di AF della cancellazione... naturalmente il volo che doveva arrivare da FCO quel giorno è stato dirottato a BOS con conseguente cancellazione del volo in partenza... a quel punto dall’Italia ho richiamato AF e cercando le disponibilità su Sabre sono riuscito a riproteggerli con SU il giorno seguente in quanto altrimenti AF non sarebbe riuscita a farmeli partire prima del 9/1... ora i clienti stanno rientrando con SU dopo che la compagnia ha fornito a tutti servizio bus fino a Washington, dove si trovava l’aeromobile, hotel e vitto. La situazione ovviamente è molto complicata data l’alta stagione e l’eccezionalità del fenomeno... tutto questo per dire che non è solo AZ a cancellare il volo e a faticare a trovare soluzioni di viaggio alternative.
 

Jambock

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19 Giugno 2016
816
693
MXP
Dal sito ENAC
[h=5]Quali sono i miei diritti in caso di cancellazione del volo?[/h]Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto:

  • alla scelta tra:
    • rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
    • imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
    • imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
  • assistenza
    • pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa
    • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
    • trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

[h=5]Ho sempre diritto alla compensazione pecuniaria se il mio volo viene cancellato?[/h]No. Se il volo viene cancellato la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui

  • la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)
Bravo!
La normativa Europea è chiara, e non lascia dubbi su cosa significa "assistenza" e quando è dovuta anche la compensazione pecuniaria.
I diritti del passeggero (quando vola con compagnie UE, quando il volo parte da un aeroporto comunitario) sono facilmente reperibili nel sito ENAC
http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/La_Carta_dei_Diritti_del_Passeggero/index.html
 

berioz

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27 Settembre 2013
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Ho sentito di un tizio con AF a cui è stato proposto di partire tra 15gg oppure arrangiarsi.... eppure nessuna presenza sui giornali Italiani, a me ste cose mi fanno veramente incazzare, siamo sempre i primi a spalarci merda in faccia da soli.
Ci meritiamo la nostra situazione.
Il racconto non appare plausibile.
Più verosimilmente il tizio di AF ha omesso di dire che gli hanno proposto di prendere il bus per partire da altro aeroporto e lui ha rifiutato
 

Farfallina

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Dal sito ENAC
[h=5]Quali sono i miei diritti in caso di cancellazione del volo?[/h]Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto:

  • alla scelta tra:
    • rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
    • imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
    • imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
  • assistenza
    • pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa
    • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
    • trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

[h=5]Ho sempre diritto alla compensazione pecuniaria se il mio volo viene cancellato?[/h]No. Se il volo viene cancellato la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui

  • la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)

Mi spiace per MOL e i suoi cuginetti ma branda e rancio sono da dare. Il maltempo esclude solo la compensazione pecuniaria (e vorrei ben vedere).
Valido per voli da/per UE sia che la compagnia sia UE o non UE.
 
F

flyboy

Guest
Valido per voli da/per UE sia che la compagnia sia UE o non UE.
Farfallina, correggo parzialmente: valido per voli da e per UE operati da compagnie UE e per voli da UE operati da compagnie non UE.
Per i voli verso UE operati da compagnie non UE non si applica. Dal sito Enac:

Le tutele previste dal Regolamento 261/04 in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato sono le stesse sia se viaggio con una compagnia aerea comunitaria che con una compagnia aerea non comunitaria?

Sì. Il Regolamento (CE) 261/2004 si applica a tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da:
- un aeroporto comunitario, della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera
- un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure norvegese, islandese o svizzera) e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

non si applica:
- a tutti i voli in partenza da un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
 

Farfallina

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Farfallina, correggo parzialmente: valido per voli da e per UE operati da compagnie UE e per voli da UE operati da compagnie non UE.
Per i voli verso UE operati da compagnie non UE non si applica. Dal sito Enac:

Le tutele previste dal Regolamento 261/04 in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato sono le stesse sia se viaggio con una compagnia aerea comunitaria che con una compagnia aerea non comunitaria?

Sì. Il Regolamento (CE) 261/2004 si applica a tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da:
- un aeroporto comunitario, della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera
- un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure norvegese, islandese o svizzera) e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

non si applica:
- a tutti i voli in partenza da un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Hai ragione, ricordavo male, un motivo in più per volare con una compagnia UE.
 
Stato
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