Per causa meteo è gia a buon cuore della compagnia (o dell'operatore che ti serve) ricevere un buono sconto per un albergo convenzionato con loro, se ci sono travel advisories dove ti permettono di spostare il volo già qualche giorno prima praticamente ti attacchi (edit: sei riprotetto ovviamente ma ti attacchi per quanto riguarda buoni pasto, voucher hotel, etc)
Io ricordo una sentenza contro ryanair quando ci fu il problema del vulcano islandese eyjafjallajökull, dove FR si rifiutava di fornire assistenza e invece fu condannata ugualmente. Se ritrovo la sentenza la posto.
EDIT:
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin Metropolitan District Court - Irlanda) - Denise McDonagh / Ryanair Ltd
(Causa C-12/11)
(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Nozione di "circostanze eccezionali" - Obbligo di prestare assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo per "circostanze eccezionali" - Eruzione vulcanica all'origine della chiusura dello spazio aereo - Eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Dublin Metropolitan District Court
Parti
Ricorrente: Denise McDonagh
Convenuta: Ryanair Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Dublin Metropolitan District Court - Interpretazione e validità degli artt. 5 e 9 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) - Nozione di "circostanze eccezionali" ai sensi del regolamento - Portata - Cancellazione del volo a causa della chiusura dello spazio aereo europeo dovuta all'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull
Dispositivo
L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio aereo europeo a seguito dell'
eruzione del vulcano Eyjafjallajökull costituiscono "circostanze eccezionali" ai sensi di tale regolamento, che non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza previsto dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004.
Gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che, in caso di cancellazione di un volo per "circostanze eccezionali" di durata come quella di cui al procedimento principale, l'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri previsto da tali disposizioni deve essere adempiuto e ciò non inficia la validità di tali disposizioni.
Tuttavia, un passeggero può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria per il mancato rispetto da parte del vettore aereo del suo obbligo di prestare assistenza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004, soltanto il rimborso delle somme che, alla luce delle circostanze di ciascun caso concreto, risultavano necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all'omissione del vettore aereo nel prestare assistenza al suddetto passeggero. Tale profilo deve essere valutato dal giudice nazionale.
e ancora:
31- Inoltre, quanto al contesto e agli scopi perseguiti dall’articolo 5 del regolamento n. 261/2004, che stabilisce gli obblighi che incombono al vettore aereo in caso di cancellazione di un volo, va ricordato, da un lato, che quando si verificano circostanze eccezionali il paragrafo 3 del suddetto articolo esime il vettore aereo soltanto dal suo obbligo di compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento. Il legislatore dell’Unione ha quindi ritenuto che l’obbligo di prestare assistenza ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento gravi sul vettore aereo a prescindere da quale sia l’evento che ha causato la cancellazione del volo. D’altra parte, emerge chiaramente dai considerando 1 e 2 del regolamento n. 261/2004 che esso mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri e tiene in considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale, poiché la cancellazione del volo è causa di gravi disagi per i passeggeri (sentenze cit. Wallentin-Hermann, punto 18, nonché Nelson e a., punto 72).
http://curia.europa.eu/juris/docume...g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=45769
@East purtroppo l'orientamento della Corte UE è in questo senso. Giusto o sbagliato che sia.