Questa è la ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19,
ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51 e 57,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio 2 marzo 2021, a
tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e
territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20, e' fatto altresi'
obbligo di:
a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'art.
51, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni
di quarantena presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai
commi da 1 a 5, del medesimo art. 51 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio
ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio;
b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al
termine dei cinque giorni di quarantena.
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le
disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all'art.
51, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021.
Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
fino al 6 aprile 2021.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2021