MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 3 marzo 2000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 3 marzo 2000
Ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto, concernente la ripartizione del traffico aereo del sistema aeroportuale di Milano, verificati positivamente gli adempimenti indicati ai punti A, B e C dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1999, di cui in premessa, si applicano a decorrere dal 20 aprile 2000.
Art. 2.
1. I collegamenti di linea e non di linea intercontinentali, internazionali, intracomunitari, nazionali e regionali possono essere operati sugli scali di Malpensa, di Linate e di Bergamo Orio al Serio, appartenenti al sistema aeroportuale di Milano, nei limiti delle capacita' operative dei singoli scali ed in conformita' a quanto disposto dagli articoli 3 e 4.
Art. 3.
1. I collegamenti possono essere operati sullo scalo di Milano Malpensa tenendo conto delle modalita' di esercizio dell'aeroporto di cui in premessa.
Art. 4.
1. I vettori comunitari possono operare sullo scalo di
Linate collegamenti di linea point to point, mediante aeromobill del tipo narrow body (unico corridoio), con altri aeroporti dell'Unione europea individuati in base ai volumi di traffico passeggeri, in arrivo e in partenza, sviluppati nel sistema aeroportuale di Milano nell'anno solare 1999 e nei limiti massimi di cui alle seguenti lettere:
a) un servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore, con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 350.000 unita' e fino a 700.000 unita';
b) due servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di quattro bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 700.000 unita' e fino a 1.400.000 unita';
c) tre servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di sei bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 1.400.000 unita' e fino a 2.800.000 unita';
d) senza alcun limite per i collegamenti con sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico superiore a 2.800.000 unita'.
2. I vettori comunitari possono operare sullo scalo di Linate, con le modalita' di cui al comma 1, con un servizio di andata e ritorno giornaliero e con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali ubicati nelle regioni dell'obiettivo 1 che abbiano sviluppato nel sistema aeroportuale di Milano, nel corso dell'anno solare 1999, un traffico passeggeri inferiore a 350.000 unita'.
3. L'aviazione generale puo' utilizzare lo scalo di Linate.
Roma, 3 marzo 2000
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/60/10.htm