Se fossi MOL partirei a mille con basi PMO e CTA, sai che smacco al sistema Italia?
Cmq c'è qlc mi spieghi come fanno giuridicamente a fare fallire la società e prendere i soldi da una vendita? Bad e Good Company tipo Alitalia LAI ????
Diciamo che lo smacco per il sistema Italia sarebbe tanto meglio evitarselo!
Ad oggi nessun fallimento, solo procedura di mobilita:
Viene attuato un meccanismo di intervento dello Stato sociale per consentire, entro certi limiti e a determinate condizioni, ai lavoratori licenziati da imprese in crisi l’iscrizione in una speciale lista di mobilità diretta a favorire il loro reinserimento in altra impresa nonché la fruizione di una speciale indennità di disoccupazione (c.d. indennità di mobilità) in attesa della nuova occupazione.
L’azienda che intende avviare le procedure di mobilità deve darne preventiva comunicazione scritta alle RSA o RSU nonché alle rispettive associazioni di categoria.
Entro 7 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione le RSA (o RSU) e le associazioni di categoria possono chiedere un incontro con l’imprenditore al fine di valutare, attraverso un esame congiunto, la situazione e tentare strade alternative ai licenziamenti (ad esempio: contratti di solidarietà, gestione flessibile dell’orario di lavoro, deroga al divieto posto dall’art. 2103 c.c. relativo al divieto di adibire i lavoratori a mansioni inferiori).
La procedura deve chiudersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.
Al termine della procedura sindacale, l’impresa deve comunicare alla Provincia l’esito della consultazione e i motivi del suo eventuale risultato negativo. Analoga comunicazione può essere inviata alla Provincia da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, la Provincia convoca le parti per un ulteriore esame, formulando anche proposte per il raggiungimento di un accordo. L’esame deve concludersi entro 30 giorni.
Raggiunto l’accordo sindacale ovvero conclusa la procedura in sede amministrativa, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
La facoltà di recesso deve essere esercitata per tutti i lavoratori assoggettati alla procedura nel termine di 120 giorni dalla sua conclusione ovvero entro il diverso termine previsto dall’accordo.
Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare all’INPS una somma pari a:
-sei volte il trattamento iniziale di mobilità se il licenziamento è avvenuto dopo il periodo di fruizione della CIGS;
-nove volte il trattamento iniziale se la procedura è avviata senza avere prima utilizzato la CIGS;
-tre volte il trattamento iniziale in entrambe le fattispecie, qualora la procedura di messa in mobilità avviene previo accordo sindacale.
Contestualmente alla comunicazione del recesso ai lavoratori, l’impresa deve inviare l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità alla regione ed alla provincia indicando per ciascun soggetto: nominativo, luogo di residenza, qualifica, livello di inquadramento, età, carico di famiglia e la puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta per l’individuazione dei lavoratori licenziati.