Non so se sia stata già postata.
La sentenza è pubblica e, pertanto, è possibile leggerla. La trovate qui
http://www.avvocatibgp.it/upload/sentenze penale/cigssentenza.pdf
La sentenza afferma un principio sacrosanto.
Il pilota non ha commesso il reato di cui all'art. 316 ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello stato) perchè manca il dolo.
Il pilota, infatti, dopo il 31.8.2010 aveva comunicato formalmente all'Inps il nuovo rapporto di lavoro e, pertanto, secondo il Tribunale, non aveva alcuna intenzione di
truffare l'Inps.
L'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato però sussiste e l'Inps può richiedere le somme al pilota.
La sentenza, quindi, è utile per gli altri piloti imputati (che potranno fare leva sulla loro buona fede), se si trovano nelle stesse condizioni del pilota.
Ove però non avessero comunicato alcunchè all'Inps, potrebbero anche essere condannati (e per il più grave reato di truffa ai danni dello Stato)
A prescindere poi dal reato, la sentenza non afferma che l'Inps non possa chiedere le somme al pilota; anzi traspare proprio il contrario.
E, infine, la sentenza non afferma che il comportamento sia legittimo (anzi proprio il contrario), ma solo che non costituisce reato.