Bancarotta semplice
La bancarotta semplice è un reato previsto nel codice civile, all'art. 217 RD 267/1942.
Per subire la condanna di bancarotta semplice, l'imprenditore, anche esclusivamente a titolo di colpa, deve aver fallito e aver effettuato spese personali o familiari in maniera sproporzionata rispetto alla sua condizione economica reale.
Un altro caso di bancarotta semplice avviene quando l'imprenditore fallito impiega il proprio patrimonio in operazioni di dubbia sorte, oppure compie operazioni a dir poco imprudenti per fare in modo che il fallimento venisse ritardato.
Anche nel caso in cui l'imprenditore aggravi il proprio dissesto economico, non dichiarando il fallimento, oppure non abbia soddisfatto determinate obbligazioni previste da un concordato fallimentare, si incappa nel reato di bancarotta semplice.
Pena
La pena per il reato di bancarotta semplice va da sei mesi a due anni di reclusione, ed è prevista la stessa pena nel caso che l'imprenditore fallito negli anni precedenti il fallimento oppure dall'inizio della vita dell'impresa, non abbia tenuto in maniera regolare i libri contabili.
Oltre alla reclusione, chi compie il reato di bancarotta semplice è inibito all'esercizio dell'impresa fino a un massimo di due anni.
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