Sicuramente saranno tanti i casi in cui, complice la non certezza almeno al momento dell'entrata in vigore della nuova patente, non è stata accettata la patente come documento di riconoscimento. Sicuramente i casi di non accettazione sono frequenti anche oggi, ma la realtà è che il 445/2000 è chiarissimo, soprattutto dopo una circolare ministeriale di interpretazione. E' documento di riconoscimento se rilasciato da un'amministrazione statale e con stampata sopra la foto del cittadino. Quindi anche la nuova patente...
Per l'espatrio in area schengen (e mettiamoci pure UK e Irlanda che Schengen non sono) c'è l'elenco del sito della PS.
EDIT: ecco la circolare
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale
e per gli Affari Legislativi
Prot. n. M/2413/8 Roma, 14 marzo 2000
OGGETTO: Validità della patente di guida ai fini della identifi cazione personale.
E' stato chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla idoneità della patente di guida a consentire l’identificazione personale anche dopo l’introduzione del nuovo modello di patente di guida plastificato, previsto dal D.M. 7.10.1999 (pubblicato nella G.U. del 26.10.1999, n. 252).
In proposito la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini. Le nuove disposizioni riguardanti le patenti di guida non hanno prodotto mutamenti in ordine alla qualificazione giuridica del documento in argomento, né è venuto meno il rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza in materia.
Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto, contraddistingue tuttora la patente di guida. Anche il nuovo documento plastificato, infatti, contiene i requisiti prescritti dall’art. 292 del R.D. 6.5.1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta d’identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un’amministrazione dello Stato. Sulla circostanza, d’altra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida, ha espresso parere negativo sulla abrogazione dell’art. 292 del R.D. n. 635/40 nella parte in cui prevede l’assimilazione della patente di guida a un valido documento d’identità, evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che il provvedimento perseguiva.
Ed infatti il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione abrogativa.
La patente di guida, inoltre, viene tuttora rilasciata dai competenti uffici previo accertamento della identità personale del titolare sulla base della documentazione prodotta dall’interessato (contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni.
Inoltre, il D.M. 7.10.1999 prescrive quali caratteristiche deve avere il supporto utilizzato per il rilascio della patente di guida, individuando le regole tecniche e di sicurezza relative alla tecnologia e ai materiali utilizzati.
D’altra parte, e più in generale, con l’art. 3 del D. Leg.vo 12.2.1993, n. 39, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza ha ritenuto che l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dei documenti amministrativi (Corte di Cassazione, sentenze n. 7234 del 7.8.1996 e n. 9394 del 24.9.1997). IL DIRETTORE GENERALE (Catalani)