Articolo scritto da Vittorio Romano su La Sicilia
Catania. Penalizzati da una clausola "vessatoria" di Alitalia. È la storia di due viaggiatori catanesi che, nonostante muniti di regolare titolo di viaggio, si sono visti negare l'imbarco sul volo AZ che da Milano Linate li avrebbe riportati nel capoluogo etneo. Il motivo è stato loro svelato dal caposcalo della compagnia: nelle clausole contrattuali che si intendono accettate al momento dell'acquisto on line del biglietto, ce n'è una che condiziona la validità dello stesso all'utilizzo in sequenza di tutte le precedenti tratte aeree. In pratica, se si acquista un biglietto Catania-Milano
andata e ritorno e non si effettua l'andata, non si ha diritto al ritorno. Poiché i due esterrefatti viaggiatori non avevano usufruito del biglietto di andata, peraltro regolarmente pagato e non rimborsato, non potevano usufruire della tratta di rientro. Ergo, sono stati costretti ad acquistare nuovamente il biglietto.
Davanti ad un comportamento ritenuto vessatorio, i due viaggiatori, mediante i loro legali dello studio Di Paola & Partners di Catania, si sono rivolti al giudice di pace per ottenere il rimborso del secondo biglietto ma, cosa più importante, per l'accertamento dell'illegittimità di tale pratica commerciale. E la sentenza del giudice di pace di Catania, dott. Mario Seminara, non lascia dubbi: l'Alitalia è stata condannata a risarcire il costo dei biglietti e a pagare le spese legali pari ad oltre dieci volte il costo del biglietto medesimo. Il giudice ha infatti ritenuto "vessatoria" questa clausola contrattuale poiché in contrasto con le norme del Codice del consumo, determinando ingiustificati squilibri a vantaggio della compagnia aerea che nessun danno può avere se un passeggero non usufruisce di un viaggio che tra l'altro non può neanche avere rimborsato.
Il giudice ha anche rilevato che tale clausola contrattuale, in quanto vessatoria, deve essere specificamente approvata, cosa che non avviene con l'acquisto on line dei biglietti, dove si accettano con un semplice "click" tutte indistintamente le condizioni di vendita. Inoltre, continua la sentenza, l'Alitalia non ha neanche osservato le norme previste dal decreto legislativo n. 206 /2005 che impone l'adeguata informazione e la corretta pubblicità nonché la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali col consumatore, disattendendo per intero questi principi poiché tale penale (la perdita del volo) non è esplicitamente manifestata nel contratto ma si trova nascosta tra le pieghe di una frase oscura che impone "l'utilizzo sequenziale dei tagliandi" dal quale l'utente dovrebbe dedurre l'assunto.
L'Alitalia per tali violazioni era già stata ammonita dall'Antitrust e dal Tar del Lazio, senza che però si era mai affrontato il tema del conseguente risarcimento ai viaggiatori. La sentenza di Catania apre di fatto le porte al rimborso per migliaia di passeggeri.