Clausola vessatoria - condannata Alitalia


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3 Maggio 2013
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Articolo scritto da Vittorio Romano su La Sicilia
Catania. Penalizzati da una clausola "vessatoria" di Alitalia. È la storia di due viaggiatori catanesi che, nonostante muniti di regolare titolo di viaggio, si sono visti negare l'imbarco sul volo AZ che da Milano Linate li avrebbe riportati nel capoluogo etneo. Il motivo è stato loro svelato dal caposcalo della compagnia: nelle clausole contrattuali che si intendono accettate al momento dell'acquisto on line del biglietto, ce n'è una che condiziona la validità dello stesso all'utilizzo in sequenza di tutte le precedenti tratte aeree. In pratica, se si acquista un biglietto Catania-Milano
andata e ritorno e non si effettua l'andata, non si ha diritto al ritorno. Poiché i due esterrefatti viaggiatori non avevano usufruito del biglietto di andata, peraltro regolarmente pagato e non rimborsato, non potevano usufruire della tratta di rientro. Ergo, sono stati costretti ad acquistare nuovamente il biglietto.
Davanti ad un comportamento ritenuto vessatorio, i due viaggiatori, mediante i loro legali dello studio Di Paola & Partners di Catania, si sono rivolti al giudice di pace per ottenere il rimborso del secondo biglietto ma, cosa più importante, per l'accertamento dell'illegittimità di tale pratica commerciale. E la sentenza del giudice di pace di Catania, dott. Mario Seminara, non lascia dubbi: l'Alitalia è stata condannata a risarcire il costo dei biglietti e a pagare le spese legali pari ad oltre dieci volte il costo del biglietto medesimo. Il giudice ha infatti ritenuto "vessatoria" questa clausola contrattuale poiché in contrasto con le norme del Codice del consumo, determinando ingiustificati squilibri a vantaggio della compagnia aerea che nessun danno può avere se un passeggero non usufruisce di un viaggio che tra l'altro non può neanche avere rimborsato.
Il giudice ha anche rilevato che tale clausola contrattuale, in quanto vessatoria, deve essere specificamente approvata, cosa che non avviene con l'acquisto on line dei biglietti, dove si accettano con un semplice "click" tutte indistintamente le condizioni di vendita. Inoltre, continua la sentenza, l'Alitalia non ha neanche osservato le norme previste dal decreto legislativo n. 206 /2005 che impone l'adeguata informazione e la corretta pubblicità nonché la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali col consumatore, disattendendo per intero questi principi poiché tale penale (la perdita del volo) non è esplicitamente manifestata nel contratto ma si trova nascosta tra le pieghe di una frase oscura che impone "l'utilizzo sequenziale dei tagliandi" dal quale l'utente dovrebbe dedurre l'assunto.
L'Alitalia per tali violazioni era già stata ammonita dall'Antitrust e dal Tar del Lazio, senza che però si era mai affrontato il tema del conseguente risarcimento ai viaggiatori. La sentenza di Catania apre di fatto le porte al rimborso per migliaia di passeggeri.
 
In appello, se AZ decide di andarci, li asfalta. E' la solita diatriba del biglietto OW che costa più dell'A/R, e vale per tutte le compagnie (fanno eccezione le low cost). Tra l'altro, se solo si facesse notare che a fronte di tale clausola "vessatoria" l'acquirente ottiene un sostanziale sconto sull'acquisto del solo biglietto OW che va a controbilanciare i diritti, forse si farebbe chiarezza una volta per tutte su tale principio.
 
Non è una novità. Anzi, proprio su questo forum ci sono persone che hanno chiesto se fosse possibile utilizzare il biglietto di ritorno senza aver usufruito dell'andata, per es., o acquistare dei voli con scalo da utilizzare solo parzialmente. La risposta, in tutti i casi, è stata negativa. Non intendo difendere Alitalia, ma questi signori hanno accettato quanto scritto in un contratto che hanno implicitamente "firmato" con l'acquisto del biglietto: ora cosa vanno cercando?
Mi è capitato, sul lavoro (non legato all'aviazione, ma i principi sono sempre quelli), di dover spiegare a persone che pretendevano un certo servizio che "il contratto non lo prevede e non posso aiutarla. Se vuole, posso offrirle un servizio a pagamento": c'è chi diceva "cavolo, non lo sapevo" e quello più battagliero che finiva sempre per minacciare di far reclamo o di far scrivere dal suo terrificante avvocato di fiducia, come quello che diceva di avere amici in azienda che "le faranno passare un brutto quarto d'ora".
In sostanza, ogni contratto andrebbe letto, appunto, per evitare dubbi del genere, ed è per questo che ogni vettore di qualsiasi mezzo (anche quelli di trasporto pubblico locale) deve rendere il contratto di trasporto consultabile.
Se poi il giudice (più che l'Antitrust e il TAR, che credo si occupino di altre cose) ritiene che questa è una clausola vessatoria, questa è un'altra storia.
 
Per quanto ne so la questione, che riguarda anche altri vettori e non la sola Alitalia, è già stata affrontata in passato nelle opportune sedi di tutela dei passeggeri. E' stata infatti introdotta, nuovamente non solo per Alitalia, la possibilità di pagare un supplemento e vedersi rivalidare il biglietto di ritorno, laddove il viaggio di andata non era stato compiuto. Quello che si fa fatica a far capire all'utenza è che un bigietto è un documento unico di viaggio, è un solo contratto, non si può scorporare in andata e ritorno. I biglietti aerei non sono come quelli del treno, le low cost permettono per esempio di scindere le due componenti del viaggio, andata e ritorno, anche se all'interno della stessa prenotazione. Stiamo parlando però di prenotazioni ticketless, senza biglietto emesso, e quindi un concetto diverso di prenotazione. Per dovere di completezza, aggiungo che sul nazionale le tariffe alitalia non hanno le stesse differenze tra OW e RT di quelle internazionali. La tariffa RT nazionale in genere riflette la somma delle due singole OW, e quando c'è differenza questa è minima. Inoltre, per tutte le classi di prenotazione, sul nazionale esistono sia tariffe di OW che di RT, mentre nei viaggi internazionali, fatto salvo poche destinazioni che fanno eccezione, le tariffe OW partono sempre da un livello elevato, addirittura prossimo alla Y. Faccio un esempio concreto: sul nazionale abbiamo (tiro a caso) tariffa O (6 OW, 12 RT), tariffa L (8 OW, 16 RT), tariffa W (10 OW, 20 RT), e così via fino alla tariffa Y (350 OW, 700 RT). sull'internazionale invece abbiamo tariffa O (solo RT 30), tariffa L (solo RT 45), tariffa W (solo rt 70).... etc etc etc, le OW compaiono solo più avanti, in genere M, B e Y, che sono le ultime classi in termini di costo, esempio M (180 OW e 360 RT) e così via. Non so se sono riuscito a spiegarmi... Ecco perchè sull'internazionale la OW costa di più di una RT, perchè a parità di disponibilita (che ne so, il volo vende ancora in V, T, M, B, Y), se devo applicare una OW non posso scegliere le prime due (V, T) che sono interessate solo da tariffe RT anche se sono disponibili.
Ho fatto casino?
 
Per quanto ne so la questione, che riguarda anche altri vettori e non la sola Alitalia, è già stata affrontata in passato nelle opportune sedi di tutela dei passeggeri. E' stata infatti introdotta, nuovamente non solo per Alitalia, la possibilità di pagare un supplemento e vedersi rivalidare il biglietto di ritorno, laddove il viaggio di andata non era stato compiuto. Quello che si fa fatica a far capire all'utenza è che un bigietto è un documento unico di viaggio, è un solo contratto, non si può scorporare in andata e ritorno. I biglietti aerei non sono come quelli del treno, le low cost permettono per esempio di scindere le due componenti del viaggio, andata e ritorno, anche se all'interno della stessa prenotazione. Stiamo parlando però di prenotazioni ticketless, senza biglietto emesso, e quindi un concetto diverso di prenotazione. Per dovere di completezza, aggiungo che sul nazionale le tariffe alitalia non hanno le stesse differenze tra OW e RT di quelle internazionali. La tariffa RT nazionale in genere riflette la somma delle due singole OW, e quando c'è differenza questa è minima. Inoltre, per tutte le classi di prenotazione, sul nazionale esistono sia tariffe di OW che di RT, mentre nei viaggi internazionali, fatto salvo poche destinazioni che fanno eccezione, le tariffe OW partono sempre da un livello elevato, addirittura prossimo alla Y. Faccio un esempio concreto: sul nazionale abbiamo (tiro a caso) tariffa O (6 OW, 12 RT), tariffa L (8 OW, 16 RT), tariffa W (10 OW, 20 RT), e così via fino alla tariffa Y (350 OW, 700 RT). sull'internazionale invece abbiamo tariffa O (solo RT 30), tariffa L (solo RT 45), tariffa W (solo rt 70).... etc etc etc, le OW compaiono solo più avanti, in genere M, B e Y, che sono le ultime classi in termini di costo, esempio M (180 OW e 360 RT) e così via. Non so se sono riuscito a spiegarmi... Ecco perchè sull'internazionale la OW costa di più di una RT, perchè a parità di disponibilita (che ne so, il volo vende ancora in V, T, M, B, Y), se devo applicare una OW non posso scegliere le prime due (V, T) che sono interessate solo da tariffe RT anche se sono disponibili.
Ho fatto casino?
Anzi, per la prima volta qualcuno è riuscito a farmi capire l'arcano delle tariffe OW superiori alle RT. Grazie mille
PS: Questa me la rivendo tutte le volte che con amici e parenti si discute di tariffe aeree :)
 
Per quanto ne so la questione, che riguarda anche altri vettori e non la sola Alitalia, è già stata affrontata in passato nelle opportune sedi di tutela dei passeggeri. E' stata infatti introdotta, nuovamente non solo per Alitalia, la possibilità di pagare un supplemento e vedersi rivalidare il biglietto di ritorno, laddove il viaggio di andata non era stato compiuto. Quello che si fa fatica a far capire all'utenza è che un bigietto è un documento unico di viaggio, è un solo contratto, non si può scorporare in andata e ritorno. I biglietti aerei non sono come quelli del treno, le low cost permettono per esempio di scindere le due componenti del viaggio, andata e ritorno, anche se all'interno della stessa prenotazione. Stiamo parlando però di prenotazioni ticketless, senza biglietto emesso, e quindi un concetto diverso di prenotazione. Per dovere di completezza, aggiungo che sul nazionale le tariffe alitalia non hanno le stesse differenze tra OW e RT di quelle internazionali. La tariffa RT nazionale in genere riflette la somma delle due singole OW, e quando c'è differenza questa è minima. Inoltre, per tutte le classi di prenotazione, sul nazionale esistono sia tariffe di OW che di RT, mentre nei viaggi internazionali, fatto salvo poche destinazioni che fanno eccezione, le tariffe OW partono sempre da un livello elevato, addirittura prossimo alla Y. Faccio un esempio concreto: sul nazionale abbiamo (tiro a caso) tariffa O (6 OW, 12 RT), tariffa L (8 OW, 16 RT), tariffa W (10 OW, 20 RT), e così via fino alla tariffa Y (350 OW, 700 RT). sull'internazionale invece abbiamo tariffa O (solo RT 30), tariffa L (solo RT 45), tariffa W (solo rt 70).... etc etc etc, le OW compaiono solo più avanti, in genere M, B e Y, che sono le ultime classi in termini di costo, esempio M (180 OW e 360 RT) e così via. Non so se sono riuscito a spiegarmi... Ecco perchè sull'internazionale la OW costa di più di una RT, perchè a parità di disponibilita (che ne so, il volo vende ancora in V, T, M, B, Y), se devo applicare una OW non posso scegliere le prime due (V, T) che sono interessate solo da tariffe RT anche se sono disponibili.
Ho fatto casino?

Ottimo intervento, molto chiaro!
E credo che hai indicato la chiave di volta: un biglietto a/r è un solo contratto e non può essere scorporato.
 
Ottimo intervento, molto chiaro!
E credo che hai indicato la chiave di volta: un biglietto a/r è un solo contratto e non può essere scorporato.
Di fatto è così, queste clausole le hanno tutte le compagnie tranne le low cost.
Però va detto che con l'acquisto di un biglietto a/r la compagnia garantisce al cliente l'imbarco (e quindi un posto libero, diciamo così) sui due voli. Se il cliente ha pagato entrambi i voli e vuole imbarcarsi solo sul secondo, quale danno può causare alla compagnia? Con la clausola che consente la cancellazione di tutte le tratte successive in caso di no-show, la compagnia non solo non perde nulla, ma ci guadagna anche perchè vende due volte lo stesso posto e non capisco per quale motivo dovrebbe avere questo diritto.
Per me non c'è da stupirsi se questa viene ritenuta una clausola vessatoria, che poi sia scritta sulle condizioni tariffarie e sia una consuetudine con le compagnie aeree non vuol dire che non lo sia
Il discorso delle differenti tariffe OW e RT a mio avviso non è applicabile al caso, visto che il cliente che sceglie di volare solo la seconda tratta dell'RT non chiede un rimborso della prima tratta non utilizzata
 
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Il discorso delle differenti tariffe OW e RT a mio avviso non è applicabile al caso, visto che il cliente che sceglie di volare solo la seconda tratta dell'RT non chiede un rimborso della prima tratta non utilizzata

Se io fornitore ho una politica tariffaria che prevede costi diversi tra sola andata ed andata/ritorno, e tu sfrutti il costo inferiore della seconda per prenderti un biglietto della prima opzione tariffaria, non è la clausola ad essere vessatoria, ma tu scorretto nell'acquisto. Sopratutto se, a differenza della compagnia che te lo mette nero su bianco, tu cliente non me lo dici.
 
Il discorso delle differenti tariffe OW e RT a mio avviso non è applicabile al caso, visto che il cliente che sceglie di volare solo la seconda tratta dell'RT non chiede un rimborso della prima tratta non utilizzata

E' applicabile dal momento in cui tu hai stipulato un contratto di trasporto da milano a catania + da catania a milano, e decidi di utilizzare solo una parte dell'itinerario, andando di fatto a modificare il contratto stesso. Certi biglietti non sono modificabili, altri lo sono previo pagamento di una penale di cambio. Le regole sono diverse in base alla tipologia di tariffa acquistata.
E per tutte le tariffe, tranne la Y piena, sussiste l'obbligo di volare i cuponi in sequenza.
Per essere più chiaro, se hai in mano un'andata e ritorno MIL-CTA-MIL e chiami il vettore prima della partenza del primo volo e chiedi di poter fare solo l'andata, il vettore controlla se sia possibile cambiare quel biglietto e con quale penale. In caso affermativo tu paghi la penale, inoltre se la tariffa è rimborsabile ti viene restituito il disavanzo, altrimenti lo perdi.
Se invece chiedi questa variazione alla biglietteria di Catania, hai già ufficialmente fatto NOSHOW sui voli di andata, pertanto la regola che viene presa in considerazione è proprio quella del NOSHOW che tranne in rari casi non è permesso.
Il supplemento che le compagnie aeree applicano in questi casi per poterti rivalidare il biglietto, infatti, è stato introdotto proprio perché si tratta di argomenti di difficile comprensione per gli stessi operatori, figuriamoci per i passeggeri. Si cerca quindi di andare incontro al passeggero IN BUONA FEDE che si presenti alla partenza del solo viaggio di rientro senza aver rispettato il contratto di trasporto per il viaggio di andata.
 
Ma non fa prima ad adeguarsi come fanno le low cost,che a sua volta, critica tanto per il motivo che gli porta via passeggeri?!
 
Su un contratto ci può essere scritta qualunque cosa, al limite anche di commettere un reato.
La giurisprudenza stabilisce se una o più clausole siano nulle o vessatorie.
Qua il giudice ha stabilito che una clausola del genere, per essere valida nel rispetto delle altre leggi italiane, deve essere proposta al cliente tramite una modalità che lo renda consapevole della cosa.
Vale a dire almeno un secondo click di conferma.
Da un punto di vista informatico non è questa grande complicazione.

Tralatro se anche l'antitrust ed il Tar del Lazio avevano già ammonito l'Alitalia che ci vuole un secondo click specifico di conferma, la condanna ci sta tutta.
 
si posono avere tutte le politiche commerciali che si vuole, naturalmente, nel mercato libero, ma bisogna rispettare la legge.
Anche le compagnie telefoniche per anni hanno fatto pubblicità ingannevoli fino a quando è intervenuta l'antitrust.
Qui, a quanto pare le autorità avevano richiesto di mettere un secondo click di conferma su quella clausola specifica: perchè non lo hanno fatto?

Del resto il consumatore cosa ne sa delle politiche tariffarie?
E comprando un andata e ritorno il sito fa vedere che fa la somma matematica di due prezzi.
E non appaiono sconti sulla seconda tratta dopo aver prenotato la prima.

Se poi si pretende che il consumatore medio faccia il paragone con un ipotetico acquisto di un solo biglietto di ritorno, siamo su un altro pianeta.
 
Se io fornitore ho una politica tariffaria che prevede costi diversi tra sola andata ed andata/ritorno, e tu sfrutti il costo inferiore della seconda per prenderti un biglietto della prima opzione tariffaria, non è la clausola ad essere vessatoria, ma tu scorretto nell'acquisto. Sopratutto se, a differenza della compagnia che te lo mette nero su bianco, tu cliente non me lo dici.
La questione a mio avviso va divisa in due parti.
Se dal punto di vista contrattuale le compagnie aeree sono a posto perchè mettono nero su bianco le clausole, dall'altro lato vorrei capire se c'è una motivazione reale che giustifichi l'inserimento di questa clausola.
Come detto, la compagnia con un RT fornisce l'imbarco su un due voli (con tanto di numero del volo, posto assegnato etc etc) perchè nega l'imbarco se uno vuole utilizzare solo il secondo volo? A mio avviso il fatto che il ticket OW costi di più non vuol dire nulla, visto che qui si parla di un singolo volo di ritorno...e certamente questo OW costa meno del RT per una singola tratta. Insomma, se io compro un Roma - Catania, mi costa certamente meno di un Catania - Roma - Catania, quindi la compagnia non subisce danni economici.
 
si posono avere tutte le politiche commerciali che si vuole, naturalmente, nel mercato libero, ma bisogna rispettare la legge.
Anche le compagnie telefoniche per anni hanno fatto pubblicità ingannevoli fino a quando è intervenuta l'antitrust.
Qui, a quanto pare le autorità avevano richiesto di mettere un secondo click di conferma su quella clausola specifica: perchè non lo hanno fatto?

Del resto il consumatore cosa ne sa delle politiche tariffarie?
E comprando un andata e ritorno il sito fa vedere che fa la somma matematica di due prezzi.
E non appaiono sconti sulla seconda tratta dopo aver prenotato la prima.

Se poi si pretende che il consumatore medio faccia il paragone con un ipotetico acquisto di un solo biglietto di ritorno, siamo su un altro pianeta.
Benvenuto sul forum. Sei un avvocato?
 
Il problema è che quando compro un andata e ritorno il prezzo sul sito viene fatto sommando le voci di due voli.
E quindi il consumatore medio capisce che sta comprando due prodotti.

Se le compagnie vogliono fare pacchetti di due voli devono mettere un prezzo per il pacchetto, e non sommare il costo di due tratte.
Funziona così anche al supermercato.
Spiace vedere che qualcuno senza avere elementi stia ipotizzando il dolo premeditato da parte di questi due catanesi.
 
si posono avere tutte le politiche commerciali che si vuole, naturalmente, nel mercato libero, ma bisogna rispettare la legge.
Anche le compagnie telefoniche per anni hanno fatto pubblicità ingannevoli fino a quando è intervenuta l'antitrust.
Qui, a quanto pare le autorità avevano richiesto di mettere un secondo click di conferma su quella clausola specifica: perchè non lo hanno fatto?

Del resto il consumatore cosa ne sa delle politiche tariffarie?
E comprando un andata e ritorno il sito fa vedere che fa la somma matematica di due prezzi.
E non appaiono sconti sulla seconda tratta dopo aver prenotato la prima.

Se poi si pretende che il consumatore medio faccia il paragone con un ipotetico acquisto di un solo biglietto di ritorno, siamo su un altro pianeta.
Non facciamo gli ingenui. Il consumatore sa perfettamente che paga meno il RT di un OW, altrimenti non lo comprerebbe con l'intenzione di "buttare" il primo tagliando e usare solo il secondo (escludo i pochi casi di buona fede in cui effettivamente il pax ha perso per una ragione legittima il primo volo e ha utilizzato un altro mezzo/volo per giungere alla destinazione intermedia).
Quanto alla differenza di costo della tratta se volata OW o nell'ambito di un RT, credo che in parte questo derivi da un "retaggio storico" di tariffe (le varie pex e superpex, le non pubblicate ecc.) che prevedevano una sosta minima e/o la permanenza in loco almeno di una notte del sabato, tariffe che oggi sono scomparse. Inoltre le compagnie aeree si tutelano riservandosi la possibilità di operare una sana (e legittima) discriminazione sul prezzo a seconda dell'origine del pax - questo aspetto vale ovviamente molto di più per internazionali/intercontinentali, ma le regole tariffarie sono comuni.
 
Il problema è che quando compro un andata e ritorno il prezzo sul sito viene fatto sommando le voci di due voli.
E quindi il consumatore medio capisce che sta comprando due prodotti.

Se le compagnie vogliono fare pacchetti di due voli devono mettere un prezzo per il pacchetto, e non sommare il costo di due tratte.
Funziona così anche al supermercato.
Spiace vedere che qualcuno senza avere elementi stia ipotizzando il dolo premeditato da parte di questi due catanesi.
E per quale ragione il "consumatore medio" compera due prodotti quando ne ha bisogno di uno solo?
 
Su un contratto ci può essere scritta qualunque cosa, al limite anche di commettere un reato.

Non è corretto.
L'art. 1346 c.c. prevede che l'oggetto del contratto debba essere lecito.

La giurisprudenza stabilisce se una o più clausole siano nulle o vessatorie.
Qua il giudice ha stabilito che una clausola del genere, per essere valida nel rispetto delle altre leggi italiane, deve essere proposta al cliente tramite una modalità che lo renda consapevole della cosa.

Concordo sostanzialmente.
Se la clausola è vessatoria deve essere approvata espressamente.
In questo caso la questione dunque deve essere valutata su due aspetti.
Se la clausola è vessatoria, anche ai sensi del Codice del Consumatore.
E se in fase di prenotazione viene approvata espressamente dall'acquirente.
Sono molto curioso di leggere la sentenza e soprattutto di capire come andrà a finire la questione in grado di appello.