DECRETO-LEGGE 2 maggio 2017, n. 55
Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da
Alitalia S.p.A. (17G00077)
(GU n.100 del 2-5-2017)
Vigente al: 2-5-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
dirette a scongiurare l'interruzione del servizio svolto da Alitalia
S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei,
ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della
vigente normativa europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto da
Alitalia - Societa' Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione
straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e
con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di
servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto
conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e dei gravi disagi
per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, e' disposto un
finanziamento a titolo oneroso di seicento milioni di euro, della
durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di
amministrazione straordinaria a favore di Alitalia - Societa' Aerea
Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria, da utilizzare per
le indilazionabili esigenze gestionali della societa' stessa e delle
altre societa' del gruppo sottoposte alla procedura di
amministrazione straordinaria, anche relative alla continuita' dei
sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i
vettori, nelle more della esecuzione di un programma a norma degli
articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e
conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento e' iscritto
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il
finanziamento e' concesso con l'applicazione di interessi al tasso
Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed e' restituito
entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorita'
rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in
restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate,
nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di
cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
2. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo
54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i Commissari
straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione
del presente decreto, a pubblicizzare un invito per la raccolta di
manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della
procedura di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di
cui alle lettere a), b) e b-bis), dell'articolo 27, comma 2, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le conseguenti procedure,
da espletare nel termine di sei mesi dalla concessione del
finanziamento di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei principi
di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni
di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50;
b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive
modificazioni.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando