*** Alitalia chiede l'amministrazione straordinaria ***

  • Autore Discussione Autore Discussione AZ209
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Stato
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Altra cosa che non ho capito: chi esattamente dovrà (better said, dovrebbe) rimborsare il prestito da 600 milioni? Per forza l'eventuale e fantomatico prossimo acquirente di AZ, oppure chi altri?
A naso, leggendo il decreto.
Il prestito è a favore della società in amministrazione straordinaria quindi passerà in capo all'acquirente nel caso in cui venga "venduta" in blocco. Nel caso in cui invece si giunga alla liquidazione (con vendita di singoli asset o di uno o più rami d'azieda) il prestito rimarrà a carico della vecchia società, che dovrà rimborsarlo con precedenza assoluta rispetto a tutti gli altri debiti, sia della procedura sia della società insolvente. In buona sostanza è probabile che almeno una parte non piccola rientri nelle casse dello stato.
 
a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50;

Art. 50
(Investimenti nel settore dei trasporti)

1. Al fine di favorire le attivita' di investimento nel settore dei
trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi
servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a deliberare e
sottoscrivere, anche in piu' soluzioni, un aumento del capitale
sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di
300 milioni di euro nell'anno 2017.


b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive
modificazioni.

Art. 37

Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di
euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul
bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 89/2014:

Art. 37. (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)
1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che:
a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013;
(lettera così modificata dall'art. 22, comma 7, legge n. 116 del 2014)
b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui al primo periodo che risultino inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno.
3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, già oggetto di ridefinizione, possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché alle istituzioni finanziarie dell’Unione europea e internazionali. Alle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto ordinario, dall’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo può essere affidata a norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalità tecniche di attuazione dei commi 1 e 3 , ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonché della garanzia dello Stato di ultima istanza.
5. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 396, legge n. 190 del 2014)
7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e 12-septies dell'articolo 11, del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati.
7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130.
(comma così modificato dall'art. 22, comma 7, legge n. 116 del 2014)
7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario.
7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono abrogati.
 
Aeroporto di Genova su Alitalia: "L'impatto sarà minore del 2008"

"Dal punto di vista dei collegamenti esistono maggiori incognite, visto che consideriamo il collegamento per Roma fondamentale"

"Seguiamo con attenzione le vicende di Alitalia, compagnia aerea che rappresenta una fetta importante del nostro traffico e che ci collega alla capitale”. Risponde così a Gv la società di gestione Aeroporto di Genova interpellata sulla crisi che sta attraversando la compagnia aerea. “Da un punto di vista delle possibili ripercussioni finanziarie sulla nostra società ci aspettiamo un impatto minore rispetto al 2008, quando dovemmo far fronte a un mancato pagamento di 3,2 milioni di euro. Dal punto di vista dei collegamenti esistono maggiori incognite, visto che consideriamo il collegamento per Roma fondamentale sia per la clientela point-to-point sia per i tanti viaggiatori che usano il network Alitalia per proseguire il loro viaggio verso mete nazionali e internazionali".

http://www.guidaviaggi.it/notizie/1...-impatto-minore-del-2008#sthash.L25LKyn9.dpuf
 
Quindi dici Stato che sostituisce le banche, magari con la branca AV di Trenitalia, e EY (che possedendo Millemiglia è comunque presto per buttarla fuori dalla baracca) e ai fenomeni del no si impone un piano molto più duro magari con un referendum con sul piatto per il no la liquidazione immediata?

Scenario affascinante ma lontano dalla realta'.
Lo stato nonha alcuna intenzione di sostituirsi alle banche o far entrare Trenitalia o altri enti statali.
Grazie a Dio aggiungerei se mi e' permesso.Etihad e' praticamente quasi fuori dalla partita,rimarra' un partner commerciale.Investimenti EY in Az congelati.
Saluti.
 
norberto, ma dentro che aria si respira? Meglio: che scenari intravedono quelli che hanno un po' di ragionevolezza e non si bevono le promesse di questo o quello schieramento/partito?
 
vendita in blocco si, ma nessuno comprerebbe la società cosi com'è, quindi chi si presenterà
chiederà la costituzione di una nuova società a cui trasferire gli attivi richiesti,
mentre l'attuale verrà liquidata, il prestito ponte fa la fine di prededucibile e quindi da rimborsare
prima degli altri, i dipendenti si collocheranno nei privilegiati, il tfr verrà erogato in sostituzione
di alitalia dall'inps + altri soldi della cigs a rotazione (e l'inps richiederà il ripiano da parte
dello stato nei consueti 100 miliardi annui).
 
Quindi dici Stato che sostituisce le banche, magari con la branca AV di Trenitalia, e EY (che possedendo Millemiglia è comunque presto per buttarla fuori dalla baracca) e ai fenomeni del no si impone un piano molto più duro magari con un referendum con sul piatto per il no la liquidazione immediata?

Per la verità penso che le banche torneranno in pista e subentreranno allo stato, ma solo a condizione di fare un portage ad una major europea.
 
Io continuo a vedere un corto circuito apparentemente insanabile. La politica ha messo 600 M€ per salvare AZ e soprattutto i relativi posti di lavoro. D'altra parte il commissariamento appena iniziato, dovrebbe prevedere una intensa ristrutturazione, con tagli ben maggiori di quelli bocciati dal referendum. Tagli che troveranno sicuramente i dipendenti sulle barricate. Tuttavia se le cose non cambieranno radicalmente, non esisterà nessun compratore al mondo disposto a investire in qualcosa di simile all'attuale AZ.
 
Io continuo a vedere un corto circuito apparentemente insanabile. La politica ha messo 600 M€ per salvare AZ e soprattutto i relativi posti di lavoro. D'altra parte il commissariamento appena iniziato, dovrebbe prevedere una intensa ristrutturazione, con tagli ben maggiori di quelli bocciati dal referendum. Tagli che troveranno sicuramente i dipendenti sulle barricate. Tuttavia se le cose non cambieranno radicalmente, non esisterà nessun compratore al mondo disposto a investire in qualcosa di simile all'attuale AZ.

il corto circuito è evidente ed è una spada di damocle che forse nessuno vede perché davvero pensano che si possa arrivare alla nazionalizzazione.

il prestito farà "scavallare" la Summer che in AZ sperano non sia troppo influenzata dallle vicende. dopodiché palla al centro. certo è che se non si trova un compratore va tutto all'aria
 
Scenario affascinante ma lontano dalla realta'.
Lo stato nonha alcuna intenzione di sostituirsi alle banche o far entrare Trenitalia o altri enti statali.
Grazie a Dio aggiungerei se mi e' permesso.Etihad e' praticamente quasi fuori dalla partita,rimarra' un partner commerciale.Investimenti EY in Az congelati.
Saluti.
Concordo con il grazie a Dio, ma la soluzione alternativa è la liquidazione perché nessuno si prenderebbe in carico AZ senza pesanti tagli e diventando automaticamente il cattivone di turno sostituendo nel ruolo EY.
 
A prescindere da come andrà a finire, siamo di fronte ad uno dei casi più clamorosi di MORAL HAZARD - FREE RIDING
Dovrebbero riscrivere il Varian con il case study Alitalia
 
A prescindere da come andrà a finire, siamo di fronte ad uno dei casi più clamorosi di MORAL HAZARD - FREE RIDING
Dovrebbero riscrivere il Varian con il case study Alitalia

Io direi anche di government's time inconsistency! Il governo assicura che non fara mai un bail-out, ma poi, puntualmente, interviene sborsando milioni di soldi pubblici
 
....che, secondo me, sarà Lufthansa.

Articolo divertente oggi su " La Stampa" : Renzi sonda l'Emiro del Qatar.

Mi immagino la telefonata : OEmiro , o che tu fai ? ti ricordi che ti ho venduto la Meridiana , mi fai un altro favore? Tuo cugino di Abu Dhabi ha perso 600 milioni con Alitalia, che sei disposto a mettere un po' di milioni pure tu ?

Mi sa che il bischero pensa che gli Arabi ,vivendo sulla sabbia ,giochino con il secchiello e la paletta indossando calzoncini corti.
 
....che, secondo me, sarà Lufthansa.

Ha già detto e ridetto che non è interessata.

Oltretutto ora sarà occupata ad acquisire Air Berlin.

AZ fa parte dell'alleanza transatlantica con DL ed AF-KL fino al 2022 e Gubitosi aveva già avuto dei contatti con loro. Penso che sia più probabile un interesse in seno allo Sky Team per l'acquisto o lo spezzatino finale...
 
Ha già detto e ridetto che non è interessata.

Oltretutto ora sarà occupata ad acquisire Air Berlin.

AZ fa parte dell'alleanza transatlantica con DL ed AF-KL fino al 2022 e Gubitosi aveva già avuto dei contatti con loro. Penso che sia più probabile un interesse in seno allo Sky Team per l'acquisto o lo spezzatino finale...

IMHO, le smentite di Lufthansa sono solo tattica.
 
IMHO, le smentite di Lufthansa sono solo tattica.
Per quale folle motivo LH dovrebbe cacciare centinaia di milioni per acquistare qualche decina di aerei usati e accollarsi 3mila e rotti dipendenti - quando puo' avere tutto il mercato che vuole fra qualche mese senza cacciare un euro?
A Lufthansa interessa il mercato (italiano), certamente non Alitalia.
 
A Lufthansa interessa il mercato (italiano), non Alitalia. Per quale folle motivo dovrebbe cacciare centinaia di milioni per acquistare qualche decina di aerei usati e accollarsi 3mila e rotti dipendenti - quando puo' avere tutto il mercato che vuole fra qualche mese senza cacciare un euro?

Magari dirò una baggianata, ma per i Teutonici una carotina potrebbe essere rappresentata da una sorta di monopolio su Linate: da un lato l'esclusiva sulla LIN-FCO (che, se gestita bene, potrebbe avere ancora un suo perché), dall'altro feeding selvaggio su Monaco e Francoforte...
Chiaramente a prezzo di strasaldo e senza Pomata e i Suoi Fratelli
 
Articolo divertente oggi su " La Stampa" : Renzi sonda l'Emiro del Qatar.

Mi immagino la telefonata : OEmiro , o che tu fai ? ti ricordi che ti ho venduto la Meridiana , mi fai un altro favore? Tuo cugino di Abu Dhabi ha perso 600 milioni con Alitalia, che sei disposto a mettere un po' di milioni pure tu ?

Mi sa che il bischero pensa che gli Arabi ,vivendo sulla sabbia ,giochino con il secchiello e la paletta indossando calzoncini corti.

:-D
 
Stato
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