DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive. (14G00149)
Vigente al: 15-9-2014
(Misure urgenti per migliorare la funzionalita' aeroportuale)
1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita' di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo
non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita' di cui al
periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del
50 per cento del loro ammontare.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1997, n.250 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 , quanto
a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto a 8 milioni di euro per
l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: "Tale diritto non e' dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base
in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew
must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in
un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di
appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purche' in possesso di
attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio e' effettuato per
motivi di servizio.".
4. Nel quadro delle attivita' volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a
carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti
al traffico civile, il servizio di pronto soccorso e' assicurato con oneri a carico del gestore
dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo.
5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione
dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per
la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti.
6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i
gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli
aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di
apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalita' di cui al decreto del
Ministro della sanita' e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, pubblicato nella gazzetta
ufficiale 7 giugno 1988, n.132, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo
rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso.
7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura
dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le
quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli
aeroporti nazionali.
8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: "se del caso" e, dopo le
parole "del Ministero della difesa", aggiungere le seguenti: "anche al fine di garantire un livello di
sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla
normativa europea";
b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente: "ART.733-bis (Funzioni del personale addetto al
comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di
navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le attribuzioni e le relative procedure
operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonche' del
personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare
quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla
normativa europea, nonche' dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli
articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonche' dai manuali operativi dei
fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei