REGOLAMENTO COMUNITARIO N.261/2004
Ambito di applicazione:
- tutti i voli ( di linea e non di linea ) in partenza da un aeroporto comunitario;
- tutti i voli ( di linea e non di linea ) in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario, nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale ( esempio, compensazione pecuniaria, riprotezione su un volo alternativo, assistenza ).
La compagnia aerea ha l'obbligo di informare il Passeggero dei suoi diritti quando si verificano casi di negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo.
( a ) Compensazione pecuniaria:
L’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero è in relazione alla tratta aerea ( intra – comunitaria o internazionale ) ed alla distanza in Km:
- VOLI INTRACOMUNITARI inferiori o pari a 1500 km = Euro 250
- VOLI INTRACOMUNITARI superiori a 1500 Km = Euro 400
- VOLI INTERNAZIONALI inferiori o pari a 1500 Km = Euro 250
- VOLI INTERNAZIONALI tra 1500 e 3500 Km = Euro 400
- VOLI INTERNAZIONALI tratte superiori a 3500 Km = Euro 600
La compagnia aerea può ridurre l’ammontare della compensazione pecuniaria del 50% se la riprotezione comporta un ritardo all’arrivo di non più di 2, 3 o 4 ore ( sulla base delle distanze chilometriche ) rispetto all’orario del volo originariamente prenotato.
( b ) La compensazione pecuniaria non spetta nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione:
- con almeno due settimane di preavviso;
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di 2 ore prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo alla destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario originariamente previsto;
- meno di 7 giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo alla destinazione finale meno di 2 ore dopo l’orario originariamente previsto.
( c ) Il Passeggero ha diritto a ricevere a titolo gratuito queste forme di assistenza:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
- adeguata sistemazione in albergo, in caso siano necessari uno o più pernottamenti;
- il trasporto aeroporto – albergo – aeroporto;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
( d ) La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali ( ad esempio, condizioni metereologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, improvvise carenze del volo dal punto di vista della sicurezza, scioperi ).
L’ENAC è stato designato, dallo Stato italiano, organismo responsabile del rispetto dei diritti del Passeggero.
In caso di non applicazione delle tutele previste, il Passeggero deve indirizzare il proprio reclamo in prima istanza alla compagnia aerea.
Successivamente, in mancanza di risposte adeguate sulle presunte violazioni, il Passeggero può presentare formale reclamo all’ENAC.