[VIDEO]MyAir e disservizi a "Mi manda Rai 3"


Citazione:Messaggio inserito da airblue

Cmq non sono solo i vettori Italiani a fare disservizi in Italia... non è una difesa, ma un dato di fatto. Degli stranieri si parla poco però.

Solo io, e altre persone del forum che erano con me sappiamo quanto tempo ho dovuto dedicare (una decina di mail) a seguito della cancellazione di un Goteborg-Firenze in quel caso la controparte era Sterling che non voleva offrirmi la riprotezione con altri vettori ma soltanto la posticipazione del volo o il rimborso della tratta cancellata.

Solo la tenacia e la piena consapevolezza di ciò che mi spettava hanno fatto si che ottenessi una riprotezione con altre compagnie.

Nel mio caso ho scritto a ENAC che avevo prenotato il volo in lingua italiana e la mail di cancellazione (di difficile comprensione) era in lingua inglese.

Ben venga che questi casi vengano alla luce.
 
La tematica è buona, la pratica di Mi Manda Rai3 è sempre la solita, ovvero uno schifo, dare addosso sempre e comunque alla controparte senza nemmeno lasciarla parlare (e credo che il video sia abbastanza esplicativa).
Tra l'altro mi pare che non facciano nemmeno accenno alla soluzione più semplice che potrebbe esserci, ovvero comunicare con i pax via cellulare. Se poi uno non lascia il numero sono cavoli suoi..
Già che hanno parlato di Myair potevano parlare anche delle Alpi, che mi sembra non abbiano volato in arie migliori
 
Il problema in questo caso è che Myair adotta come pretica consolidata quotidiana la cancellazione dei voli che non hanno passeggeri sufficienti e su tutte le rotte. In oltre propone ogni stagione operativi gonfiati (voli quotidiani o bigiornalieri) per arccattare quanta più gente possibile e poi puntualmente questi operativi vengono ridotti, sempre e su tutte le rotte. Questa nel mio paese si chiama TRUFFA!!! Loro fanno i soldi con i biglietti di coloro che si illudono di poter viagigiare in un giorno ed ad un ora ma non lo faranno mai non avendo mai nessun soldo in dietro. Bravi furfanti.
 
REGOLAMENTO COMUNITARIO N.261/2004

Ambito di applicazione:
- tutti i voli ( di linea e non di linea ) in partenza da un aeroporto comunitario;
- tutti i voli ( di linea e non di linea ) in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario, nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale ( esempio, compensazione pecuniaria, riprotezione su un volo alternativo, assistenza ).

La compagnia aerea ha l'obbligo di informare il Passeggero dei suoi diritti quando si verificano casi di negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo.

Regolamentocomunitario.jpg


( a ) Compensazione pecuniaria:
L’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero è in relazione alla tratta aerea ( intra – comunitaria o internazionale ) ed alla distanza in Km:
- VOLI INTRACOMUNITARI inferiori o pari a 1500 km = Euro 250
- VOLI INTRACOMUNITARI superiori a 1500 Km = Euro 400
- VOLI INTERNAZIONALI inferiori o pari a 1500 Km = Euro 250
- VOLI INTERNAZIONALI tra 1500 e 3500 Km = Euro 400
- VOLI INTERNAZIONALI tratte superiori a 3500 Km = Euro 600
La compagnia aerea può ridurre l’ammontare della compensazione pecuniaria del 50% se la riprotezione comporta un ritardo all’arrivo di non più di 2, 3 o 4 ore ( sulla base delle distanze chilometriche ) rispetto all’orario del volo originariamente prenotato.

( b ) La compensazione pecuniaria non spetta nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione:
- con almeno due settimane di preavviso;
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di 2 ore prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo alla destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario originariamente previsto;
- meno di 7 giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo alla destinazione finale meno di 2 ore dopo l’orario originariamente previsto.

( c ) Il Passeggero ha diritto a ricevere a titolo gratuito queste forme di assistenza:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
- adeguata sistemazione in albergo, in caso siano necessari uno o più pernottamenti;
- il trasporto aeroporto – albergo – aeroporto;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

( d ) La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali ( ad esempio, condizioni metereologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, improvvise carenze del volo dal punto di vista della sicurezza, scioperi ).

L’ENAC è stato designato, dallo Stato italiano, organismo responsabile del rispetto dei diritti del Passeggero.
In caso di non applicazione delle tutele previste, il Passeggero deve indirizzare il proprio reclamo in prima istanza alla compagnia aerea.
Successivamente, in mancanza di risposte adeguate sulle presunte violazioni, il Passeggero può presentare formale reclamo all’ENAC.