Thread Alitalia/Cai 24-28 dicembre


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Se chi rifiuta l'assunzione perde il diritto alla CIGS, non mi stupisco delle percentuali di accettazione.

Ciao!

In teoria se vieni assunto oltre i 50km o 80minuti di mezzi pubblici dalla tua residenza,mantieni il diritto alla CIGS pure rifiutando,in teoria,perchè nel kit c'era scritto:

Chi rinuncia all'offerta perde il diritto al regime CIGS.
 
Ma gli Anpaccari non erano tutti pronti ad andare a Dubai a 25,000 dollari al mese? :D
corre voce,ma diciamo ormai notizia che molti firmatari abbiano già le transizioni previste a marzo,aprile,maggio in altre compagnie.
Perchè rinunciare a due mesi di stipendio.

Speriamo che a Colaninno non venga un colpo quando dal 13 Gennaio cominceranno ad arrivare all'ufficio del personale Cai,lettere di dimissioni.
Per presentarle bisogna aspettare l'inizio di Cai....

A proposito per ora tutti i turni sono base Roma e Milano(x chi era a MIL) only,le basi partiranno quindi dall'orario summer 2009?
 
I regional jets da 50 posti erano stati introdotti massicciamente all'inizio del decennio, con tutte le autorità aeronautiche mondiali che prevedevano una rapidissima ascesa di quel tipo di macchina.
quelle autorità mondiali che hanno fatto quelle previsioni hanno studiato alla stessa scuola di certi soloni della finanza di cui abbiamo visto le capacità ultimamente?:)
 
Se chi rifiuta l'assunzione perde il diritto alla CIGS, non mi stupisco delle percentuali di accettazione.
Ciao!

Infatti, direi, salvo che qualcuno mi smentisca, che si tratta di una normale procedura:
Chi è in CIGS o mobilità usufruisce degli ammortizzatori sociali.
Poi gli viene offerto un lavoro equivalente (in questo caso è lo stesso), se accetta, bene. Se non accetta, perde gli ammortizzatori sociali.
Qualche decina (forse qualche centinaia) di migliaia di lavoratori in CIGS vorrebbero ricevere simili chiamate.....ma il loro telefono resta muto e vanno avanti a CIGS, finchè c'è....
 
In teoria se vieni assunto oltre i 50km o 80minuti di mezzi pubblici dalla tua residenza,mantieni il diritto alla CIGS pure rifiutando,in teoria,perchè nel kit c'era scritto:
Chi rinuncia all'offerta perde il diritto al regime CIGS.

Non sono convintissimo (intendo in senso generale, non tanto nello specifico, perchè abbiasmo visto che il caso AZ è tutto speciale, anche nella legiferazione..).
Oggi come oggi, c'è gente che si fa già più di 50km per andare al posto di lavoro (e altrettanti per tornare). Poniamo il caso limite che vada in CIG e gli offrano un posto di lavoro accanto a dove lavorava prima... dici che può rifiutare e non perdere la CIGS. Idem se il nuovo posto di lavoro è a pari distanza del precedente e in altra località?

Credo che la citazione del "kit" sia comunque basata sul fatto che la sede di AZ è la stessa che avrà CAI.
Quindi non si porrà comunque l'eventualità "teorica" che indichi tu.
Ergo... "se rinunci, perdi la CIGS", perchè di sicuro non ci sarà quell'eventualità.
 
Infatti, direi, salvo che qualcuno mi smentisca, che si tratta di una normale procedura:
Chi è in CIGS o mobilità usufruisce degli ammortizzatori sociali.
Poi gli viene offerto un lavoro equivalente (in questo caso è lo stesso), se accetta, bene. Se non accetta, perde gli ammortizzatori sociali.
Qualche decina (forse qualche centinaia) di migliaia di lavoratori in CIGS vorrebbero ricevere simili chiamate.....ma il loro telefono resta muto e vanno avanti a CIGS, finchè c'è....
La legge sulla CIGS dice che l'offerta deve essere entro i 50km o 80 minuti di mezzi pubblici dall'attuale residenza.
Come la mettiamo con quelli assunti su altra base che nel kit hanno trovato scritto che rifiutando avrebbero perso la CIGS...vien da pensare che l'abbiano scritto apposta,così nel dubbio si firma.
La disinformazione non è solo sui giornali....
 
Non sono convintissimo (intendo in senso generale, non tanto nello specifico, perchè abbiasmo visto che il caso AZ è tutto speciale, anche nella legiferazione..).
Oggi come oggi, c'è gente che si fa già più di 50km per andare al posto di lavoro (e altrettanti per tornare). Poniamo il caso limite che vada in CIG e gli offrano un posto di lavoro accanto a dove lavorava prima... dici che può rifiutare e non perdere la CIGS. Idem se il nuovo posto di lavoro è a pari distanza del precedente e in altra località?
Così è corretto.
Se rifiuti perdi la CIGS,ma al Milanese assunto base Napoli?
 
Piccola ricerca su internet

La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5/2006, conformemente al principio generale di ragionevolezza, estende il vincolo della congruità, espressamente richiamato dall'art. 13 D.Lgs. 276/2003, anche all'art. 1 quinquies L. 291/2004, precisando che "l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro si applica nei casi in cui la medesima sia congrua con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore".
A tale obbligo sono sottoposte le seguenti categorie di personale dipendente:
- i lavoratori in mobilità, anche concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego; i lavoratori destinatari di sussidio connesso allo stato di disoccupazione o inoccupazione;
- i lavoratori destinatari della disoccupazione speciale, anche concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione;
- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 5.10.2004, n.249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 per cessazione di attività dell'impresa di appartenenza;
- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione qualora non sia previsto il loro rientro in azienda.
C. obbligo di avviamento ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 276/2003, e successive modificazioni, per le seguenti categorie:
- lavoratori in CIGS per cessazione di attività d’impresa di appartenenza
- lavoratori in CIGS concessa ai sensi di normative speciali o in deroga alla vigente legislazione
- lavoratori in mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste è finalizzata esclusivamente al reimpiego
- lavoratori percettori del sussidio connesso allo stato di disoccupazione
- lavoratori destinatari della disoccupazione speciale, anche connessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione

Gli obblighi di cui alle lettere A), B) e C) sussistono nel momento in cui l'attività formativa o lavorativa si svolga
in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distante non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore. Con riguardo al conteggio delle distanze e degli orari dei mezzi di trasporto pubblici potranno essere assunti, quali attendibili parametri di riferimento, i dati disponili presso i servizi pubblici di linea e le ferrovie dello Stato. Si specifica inoltre che gli obblighi di cui sopra vengono meno nei casi di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali, maternità.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legge n. 86/1988, convertito con la legge n. 160/1988 in materia di obbligo di comunicazione all'INPS da parte dei lavoratori in caso di prestazione di lavoro in costanza di periodo di integrazione salariale.

Quando si viene cancellati dalle liste?
Quando si viene assunti a tempo pieno e indeterminato o quando si
raggiunge il trattamento pensionistico
• Quando si rifiuta un’occupazione professionalmente equivalente
(retribuzione non inferiore al 10% rispetto all’ultima percepita - sede di
lavoro distante non più di 50 km dal luogo di residenza o raggiungibile in
non più di un’ora con i mezzi pubblici)
• Quando si rifiuta o non si frequenta regolarmente un corso di
formazione professionale
• Quando si rifiutano lavori socialmente utili
• Quando non si comunica all’INPS l’assunzione a tempo determinato o
part-time
• Quando si percepisce in un’unica soluzione l’indennità di mobilità

La circolare ministeriale n. 28 del 24 giugno 2005 analizza se sia possibile considerare alternativi il distacco e la procedura di cassa integrazione per contrazione di attivit� produttiva, con particolare riferimento alle imprese appartenenti ad uno stesso gruppo.

L'alternativit� tra i due istituti � analizzata alla luce dell'interesse al distacco del datore di lavoro distaccante e della temporaneit� che, a norma dell'art. 30 del dlgs 276/2003, costituiscono i requisiti di legittimit� dell'istituto in questione.


24/6/2005






MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


Circolare n.28/05
Prot: 11708 del 24/06/2005

Alle Direzioni Regionali del lavoro
Alle Direzioni Provinciali del lavoro
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana - Assessorato lavoro - Ufficio Regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro
PALERMO

Alla provincia Autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento - Assessorato lavoro
TRENTO

All'INPS - Direzione generale
ROMA

All'INAIL - Direzione generale
ROMA

Alla Direzione generale per l'attivit� ispettiva
Al SECIN
SEDE

OGGETTO: Circolare in materia di distacco e cassa integrazione.


I. I presupposti di legittimit� del distacco

Il distacco si verifica allorquando un datore di lavoro per soddisfare un interesse proprio invia uno o pi� lavoratori alle dipendenze di un soggetto terzo per l'esecuzione di una determinata attivit� lavorativa. Requisiti di legittimit� del distacco sono la temporaneit� e la sussistenza di un interesse al distacco in capo al datore di lavoro distaccante.
Con riferimento al requisito dell'interesse, l'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 si limita a precisare che il datore di lavoro distaccante deve "soddisfare un proprio interesse". Particolare attenzione va dunque riservata alla elaborazione giurisprudenziale che, pur formatasi antecedentemente alla nuova disciplina legislativa, ne ha ispirato i contenuti, chiarendo che l'interesse deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo in cui il distacco � disposto. A tale proposito, con la Circolare n. 3/2004, questo Ministero ha altres� osservato come l'interesse che legittima il distacco non pu� mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui, che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro.

Occorre, inoltre, chiarire che non si pu� ritenere automaticamente sussistente l'interesse del datore di lavoro al distacco per il solo fatto che esso viene disposto tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.
La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che il rapporto di gruppo che lega distaccante e distaccatario non legittima per s� solo il distacco ma costituisce un presupposto di fatto da considerare ai fini della valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dell'interesse del datore di lavoro distaccante (Cass. 18 agosto 2004 n. 16165 e Cass. 16 febbraio 2000 n. 1733).
In questo senso anche la gi� richiamata Circolare n. 3/2004 ha precisato, da un lato, che la formulazione della novella legislativa legittima le prassi di distacco all'interno dei gruppi di impresa, le quali corrispondono ad una reale esigenza di imprenditorialit�, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo, e, dall'altro lato, che la precedente prassi amministrativa aveva comunque riconosciuto necessari, anche in questa ipotesi, tanto il requisito dell'interesse del distaccante quanto quello della temporaneit� del distacco.



II. Il ricorso al distacco quale alternativa a una procedura di cassa integrazione per contrazione di attivit� produttiva

E' in questo contesto che deve essere valutata la liceit� del ricorso al distacco quale alternativa a una procedura di cassa integrazione per contrazione della attivit� produttiva.
Detta ipotesi solleva infatti alcuni profili di criticit� con riferimento al principio in base al quale il distacco deve essere riconducibile ad uno specifico interesse del datore di lavoro affinch� la prestazione sia, temporaneamente, eseguita presso un terzo ma in adempimento dell'unico e originario rapporto di lavoro che prosegue con il distaccante.
Poich�, infatti, il distacco integra un atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, e determina cos� una mera modifica delle modalit� di esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. 18 agosto 2004, n. 16165), deve escludersi la legittimit� di un distacco fondato su una ragione meramente economica, che pu� essere tanto l'interesse ad un corrispettivo, come sopra evidenziato, quanto il solo interesse al risparmio del costo del lavoro.
Avrebbe natura meramente economica un distacco che non si limitasse ad avere come effetto solo indiretto il rimborso del costo del lavoro, che costituisce prassi ricorrente e irrilevante ai fini della legittimit� del distacco (Cass., Sez. Un., 13 aprile 1989, n. 1751 gi� richiamata dalla Circolare n. 3/2004), ma trovasse in tale esito la sua propria giustificazione.

La possibilit� quindi di disporre il distacco per evitare il ricorso alla cassa integrazione potrebbe apparire dettata non tanto da un interesse proprio del distaccante, affinch� i lavoratori eseguano presso il terzo la prestazione lavorativa, quanto piuttosto dalla esigenza di sostenere l'impresa, temporaneamente in crisi, attraverso il rimborso del costo della manodopera in distacco; tanto pi� che l'operazione complessiva troverebbe riscontro in un autonomo e rilevante interesse del distaccatario a fronteggiare, proprio attraverso la fornitura della manodopera in distacco, punte di intensificazione della attivit� produttiva.
In questo senso depone anche il confronto con la specifica ipotesi di distacco prevista dall'articolo 8 legge n. 236/1993. La norma in esame rinvia, infatti, ad accordi collettivi che regolamentino il distacco di personale per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo.

In questo caso l'interesse che legittima il distacco � quello dei lavoratori a non essere licenziati (ed eventualmente l'interesse pubblico a preservare i livelli occupazionali) mentre, a fronte del filtro dato dal controllo sindacale sulla operazione, l'autonomo interesse del distaccante pu� anche mancare ovvero pu�, in questa ipotesi, coincidere con il mero passaggio dei costi della manodopera eccedentaria in capo al distaccatario.
Non sembra, peraltro, che questa ipotesi possa essere estesa in via analogica a quella in esame sia per la natura eccezionale della fattispecie sia per la differenza sussistente fra una situazione tendenzialmente irreversibile, quale quella che porta ad una procedura di licenziamento collettivo, rispetto ad una ipotesi di temporanea concentrazione dell'attivit� produttiva cui � possibile far fronte con un trattamento di integrazione salariale.

Peraltro proprio il dato della temporaneit� pu� consentire una ricostruzione dell'interesse del distaccante che, nella ipotesi prospettata, sia ulteriore rispetto ad una mera opportunit� di escludere il ricorso alla cassa integrazione. Da questa prospettiva sembra anche possibile accordare rilevanza come presupposto di fatto al gruppo di impresa entro cui ricondurre l'operazione di distacco.
Poich� infatti l'ipotesi in esame postula una contrazione solo temporanea del volume d'attivit� dell'impresa distaccante, si pu� configurare in capo al datore di lavoro un interesse specifico a preservare in forza (e nella propria disponibilit�) i lavoratori temporaneamente sospesi. Il ricorso alla cassa integrazione, potrebbe, di contro, indurre i lavoratori a cercare una diversa occupazione a fronte della riduzione della retribuzione, questo in particolare per i lavoratori con qualifiche elevate. Inoltre, la sospensione della attivit�, ove protratta nel tempo, potrebbe incidere per s� sola sulla crescita professionale dei lavoratori.

A fronte di tali considerazioni si pu� pertanto ritenere che, nell'ipotesi in esame, il distacco risponda al legittimo interesse di preservare il patrimonio professionale dell'impresa attraverso le opportunit� di scambio tra i lavoratori delle imprese appartenenti al medesimo gruppo. In questo caso, quindi, il distacco non costituirebbe un mero scambio/prestito di manodopera per fronteggiare esigenze contingenti relative alla gestione del personale o della attivit� dell'impresa � ipotesi questa espressamente esclusa dalla giurisprudenza Cass. 2 novembre 1999 n. 12224) � ma la realizzazione di uno specifico interesse dell'impresa attraverso le opportunit� che derivano dalla struttura integrata tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Infine, con riferimento alle concrete modalit� operative si ritiene opportuno rilevare che:

1) il distacco di manodopera intra-gruppo non dovrebbe, in ogni caso, incidere sulla autonomia di gestione delle singole imprese onde evitare che il gruppo appaia una frammentazione artificiosa (e quindi fraudolenta) di un unico soggetto giuridico;

2) in caso di distacco occorre tenere presente non solo i presupposti di legittimo ricorso all'istituto ma anche i vincoli derivanti dall'applicazione della disciplina ed, in particolare, di quelli afferenti al mutamento di mansioni e di quelli relativi ad un possibile spostamento della sede di lavoro oltre 50 km rispetto a quella originaria.





Roberto Maroni
 
Così è corretto.
Se rifiuti perdi la CIGS,ma al Milanese assunto base Napoli?
Qualche "inghippo" ci sarà...
Non è che richiedono alla persona di prendere anche una nuova residenza (il milanese a napoli...ad es.).
Lo so, è un po' contorto, e forse ai limiti della legge.
Ma o è una topica gigantesca o se lo fanno, lo fanno a ragione.
I miei ragionamenti sono basati sul buon senso e su qualche conoscenza di vita.

Nello specifico, un tempo, il personale AZ (e credo non solo quello) non aveva l'obbligo di prendere residenza dove indicava l'azienda?
Logico che non c'era una CIGS di mezzo, quindi forse loro ti facevano la proposta e tu libero di accettare (e prendere la nuova residenza) o no (e non ti assumevano).
Mi sa è così per le varie compagnie "esotiche" che usano molto personale straniero (es. EK, tanto per intenderci, dove devi prendere residenza a Dubai, se ti basano lì).
 
Qualche "inghippo" ci sarà...
Non è che richiedono alla persona di prendere anche una nuova residenza (il milanese a napoli...ad es.).
Lo so, è un po' contorto, e forse ai limiti della legge.
Ma o è una topica gigantesca o se lo fanno, lo fanno a ragione.
Quante cose finora hanno fatto "senza" ragione?

Ti chiedono il domicilio,non la residenza,quest'ultima puoi averla dove vuoi,ti chiedono il domicilio,che come sai può differire dalla residenza purchè se è diverso sia in un altro comune.
Praticamente nello stesso comune domicilio e residenza devono coincidere,in comuni diversi possono differire.

Per Dubai è un altra storia perchè in quel caso la residenza lì è obbligatoria per una questione fiscale con l'Italia e perchè non puoi avere domiclio a Dubai e residenza in Italia.
 
corre voce,ma diciamo ormai notizia che molti firmatari abbiano già le transizioni previste a marzo,aprile,maggio in altre compagnie.
Perchè rinunciare a due mesi di stipendio.

Speriamo che a Colaninno non venga un colpo quando dal 13 Gennaio cominceranno ad arrivare all'ufficio del personale Cai,lettere di dimissioni.
Per presentarle bisogna aspettare l'inizio di Cai....

A proposito per ora tutti i turni sono base Roma e Milano(x chi era a MIL) only,le basi partiranno quindi dall'orario summer 2009?

se ad oggi i due aquila brothers de noiatri (al secolo il presidente e il vice presidente anpac) hanno incassato poco o nulla per la loro categoria è anche (forse sopratutto) per questo atteggiamento "fintamente" minaccioso, tenuto nel corso di tutte le trattative. "se non fate come diciamo noi metteremo al prato gli aerei", "bloccheremo il paese", "andremo in cai e ci dimetteremo mandando alla fame colaninno" e via col repertorio "noi abbiamo il pistolino grande quindi state attenti"... sempre e solo così, addirittura uno dei due aquila brothers si è presentato ad alcune riunioni a palazzo chigi con gli occhiali da sole scuri... il tutto credendo che dall'altra parte (governo e cai) ci fossero cacasotto che si spaventano alla prima mezza mincaccia!

tra i piloti ci sono gole profonde da far paura, peggio che tra gli assistenti di volo (questo perchè i piloti vogliono fare carriera e quindi per la gloria spifferano, parlano, pisciano fuori tutto, qualcuno è disposto pure a rinnegare la moglie)... quindi qualsiasi cosa decidano tempo mezza-giornata e sabelli e soci lo vengono a sapere e non essendo fessi (avendo preso come consulenti alcuni piloti, stessa pasta) prendono pure le dovute contro-misure!

mi domando, a questo punto: perchè non abbandonare questo atteggiamento minatorio e sedersi ad un tavolo a discutere seriamente?
 
corre voce,ma diciamo ormai notizia che molti firmatari abbiano già le transizioni previste a marzo,aprile,maggio in altre compagnie.
Perchè rinunciare a due mesi di stipendio.

Speriamo che a Colaninno non venga un colpo quando dal 13 Gennaio cominceranno ad arrivare all'ufficio del personale Cai,lettere di dimissioni.
Per presentarle bisogna aspettare l'inizio di Cai....

A proposito per ora tutti i turni sono base Roma e Milano(x chi era a MIL) only,le basi partiranno quindi dall'orario summer 2009?

Anche io l'ho sentita questa voce, ma il numero non sarà così alto da mettere in ginocchio Colaninno di sicuro...un pilota AZ stesso mi ha detto che quelli che hanno fatto la "grande scelta" di abbandonare l'Italia non sono poi tanti, e che AZ non è l'unica compagnia ad aver tagliato naviganti, il mondo è pieno di piloti a spasso e pure piuttosto quotati. Insomma, la saturazione del mercato è palese.
Ciò non toglie che chi ha avuto la chance di andare a lavorare con altre grandi compagnie all'estero, non se l'è lasciata sfuggire, e ha fatto bene...anzi benissimo!
 
mi domando, a questo punto: perchè non abbandonare questo atteggiamento minatorio e sedersi ad un tavolo a discutere seriamente?

Perchè non è un atteggiamento minatorio.Molti andranno via subito,altri nei mesi a venire.E' un dato di fatto.
 
Ultima modifica:
Primi effetti di fusione, in aeroporto addetti all'assistenza clienti con giacchetto con scritta sia AP e AZ, i turni di gennaio sono usciti con voli misti, az ap ve e xm .
 
Si dal 13 gennaio operativi misti, AP tra l'altro opererà anche tratte internazionali, tipo Bucarest con 737 (equipaggio in sosta), Sofia , Budapest. Sembra vera la storia che sarebbero pronti 70 av da prendere in CIGS AZ che lavoreranno a tempo determinato in AP. A noi ci hanno riempiti di ore io in 17 gg di impiego faccio 75 ore, tutte di corto.
 
Stato
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