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La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5/2006, conformemente al principio generale di ragionevolezza, estende il vincolo della congruità, espressamente richiamato dall'art. 13 D.Lgs. 276/2003, anche all'art. 1 quinquies L. 291/2004, precisando che "l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro si applica nei casi in cui la medesima sia congrua con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore".
A tale obbligo sono sottoposte le seguenti categorie di personale dipendente:
- i lavoratori in mobilità, anche concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego; i lavoratori destinatari di sussidio connesso allo stato di disoccupazione o inoccupazione;
- i lavoratori destinatari della disoccupazione speciale, anche concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione;
- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 5.10.2004, n.249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 per cessazione di attività dell'impresa di appartenenza;
- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione qualora non sia previsto il loro rientro in azienda.
C. obbligo di avviamento ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 276/2003, e successive modificazioni, per le seguenti categorie:
- lavoratori in CIGS per cessazione di attività d’impresa di appartenenza
- lavoratori in CIGS concessa ai sensi di normative speciali o in deroga alla vigente legislazione
- lavoratori in mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste è finalizzata esclusivamente al reimpiego
- lavoratori percettori del sussidio connesso allo stato di disoccupazione
- lavoratori destinatari della disoccupazione speciale, anche connessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione
Gli obblighi di cui alle lettere A), B) e C) sussistono nel momento in cui l'attività formativa o lavorativa si svolga
in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distante non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore. Con riguardo al conteggio delle distanze e degli orari dei mezzi di trasporto pubblici potranno essere assunti, quali attendibili parametri di riferimento, i dati disponili presso i servizi pubblici di linea e le ferrovie dello Stato. Si specifica inoltre che gli obblighi di cui sopra vengono meno nei casi di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali, maternità.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legge n. 86/1988, convertito con la legge n. 160/1988 in materia di obbligo di comunicazione all'INPS da parte dei lavoratori in caso di prestazione di lavoro in costanza di periodo di integrazione salariale.
Quando si viene cancellati dalle liste?
Quando si viene assunti a tempo pieno e indeterminato o quando si
raggiunge il trattamento pensionistico
• Quando si rifiuta un’occupazione professionalmente equivalente
(retribuzione non inferiore al 10% rispetto all’ultima percepita - sede di
lavoro distante non più di 50 km dal luogo di residenza o raggiungibile in
non più di un’ora con i mezzi pubblici)
• Quando si rifiuta o non si frequenta regolarmente un corso di
formazione professionale
• Quando si rifiutano lavori socialmente utili
• Quando non si comunica all’INPS l’assunzione a tempo determinato o
part-time
• Quando si percepisce in un’unica soluzione l’indennità di mobilità
La circolare ministeriale n. 28 del 24 giugno 2005 analizza se sia possibile considerare alternativi il distacco e la procedura di cassa integrazione per contrazione di attivit� produttiva, con particolare riferimento alle imprese appartenenti ad uno stesso gruppo.
L'alternativit� tra i due istituti � analizzata alla luce dell'interesse al distacco del datore di lavoro distaccante e della temporaneit� che, a norma dell'art. 30 del dlgs 276/2003, costituiscono i requisiti di legittimit� dell'istituto in questione.
24/6/2005
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Circolare n.28/05
Prot: 11708 del 24/06/2005
Alle Direzioni Regionali del lavoro
Alle Direzioni Provinciali del lavoro
LORO SEDI
Alla Regione Siciliana - Assessorato lavoro - Ufficio Regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro
PALERMO
Alla provincia Autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di Trento - Assessorato lavoro
TRENTO
All'INPS - Direzione generale
ROMA
All'INAIL - Direzione generale
ROMA
Alla Direzione generale per l'attivit� ispettiva
Al SECIN
SEDE
OGGETTO: Circolare in materia di distacco e cassa integrazione.
I. I presupposti di legittimit� del distacco
Il distacco si verifica allorquando un datore di lavoro per soddisfare un interesse proprio invia uno o pi� lavoratori alle dipendenze di un soggetto terzo per l'esecuzione di una determinata attivit� lavorativa. Requisiti di legittimit� del distacco sono la temporaneit� e la sussistenza di un interesse al distacco in capo al datore di lavoro distaccante.
Con riferimento al requisito dell'interesse, l'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 si limita a precisare che il datore di lavoro distaccante deve "soddisfare un proprio interesse". Particolare attenzione va dunque riservata alla elaborazione giurisprudenziale che, pur formatasi antecedentemente alla nuova disciplina legislativa, ne ha ispirato i contenuti, chiarendo che l'interesse deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo in cui il distacco � disposto. A tale proposito, con la Circolare n. 3/2004, questo Ministero ha altres� osservato come l'interesse che legittima il distacco non pu� mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui, che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro.
Occorre, inoltre, chiarire che non si pu� ritenere automaticamente sussistente l'interesse del datore di lavoro al distacco per il solo fatto che esso viene disposto tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.
La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che il rapporto di gruppo che lega distaccante e distaccatario non legittima per s� solo il distacco ma costituisce un presupposto di fatto da considerare ai fini della valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dell'interesse del datore di lavoro distaccante (Cass. 18 agosto 2004 n. 16165 e Cass. 16 febbraio 2000 n. 1733).
In questo senso anche la gi� richiamata Circolare n. 3/2004 ha precisato, da un lato, che la formulazione della novella legislativa legittima le prassi di distacco all'interno dei gruppi di impresa, le quali corrispondono ad una reale esigenza di imprenditorialit�, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo, e, dall'altro lato, che la precedente prassi amministrativa aveva comunque riconosciuto necessari, anche in questa ipotesi, tanto il requisito dell'interesse del distaccante quanto quello della temporaneit� del distacco.
II. Il ricorso al distacco quale alternativa a una procedura di cassa integrazione per contrazione di attivit� produttiva
E' in questo contesto che deve essere valutata la liceit� del ricorso al distacco quale alternativa a una procedura di cassa integrazione per contrazione della attivit� produttiva.
Detta ipotesi solleva infatti alcuni profili di criticit� con riferimento al principio in base al quale il distacco deve essere riconducibile ad uno specifico interesse del datore di lavoro affinch� la prestazione sia, temporaneamente, eseguita presso un terzo ma in adempimento dell'unico e originario rapporto di lavoro che prosegue con il distaccante.
Poich�, infatti, il distacco integra un atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, e determina cos� una mera modifica delle modalit� di esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. 18 agosto 2004, n. 16165), deve escludersi la legittimit� di un distacco fondato su una ragione meramente economica, che pu� essere tanto l'interesse ad un corrispettivo, come sopra evidenziato, quanto il solo interesse al risparmio del costo del lavoro.
Avrebbe natura meramente economica un distacco che non si limitasse ad avere come effetto solo indiretto il rimborso del costo del lavoro, che costituisce prassi ricorrente e irrilevante ai fini della legittimit� del distacco (Cass., Sez. Un., 13 aprile 1989, n. 1751 gi� richiamata dalla Circolare n. 3/2004), ma trovasse in tale esito la sua propria giustificazione.
La possibilit� quindi di disporre il distacco per evitare il ricorso alla cassa integrazione potrebbe apparire dettata non tanto da un interesse proprio del distaccante, affinch� i lavoratori eseguano presso il terzo la prestazione lavorativa, quanto piuttosto dalla esigenza di sostenere l'impresa, temporaneamente in crisi, attraverso il rimborso del costo della manodopera in distacco; tanto pi� che l'operazione complessiva troverebbe riscontro in un autonomo e rilevante interesse del distaccatario a fronteggiare, proprio attraverso la fornitura della manodopera in distacco, punte di intensificazione della attivit� produttiva.
In questo senso depone anche il confronto con la specifica ipotesi di distacco prevista dall'articolo 8 legge n. 236/1993. La norma in esame rinvia, infatti, ad accordi collettivi che regolamentino il distacco di personale per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo.
In questo caso l'interesse che legittima il distacco � quello dei lavoratori a non essere licenziati (ed eventualmente l'interesse pubblico a preservare i livelli occupazionali) mentre, a fronte del filtro dato dal controllo sindacale sulla operazione, l'autonomo interesse del distaccante pu� anche mancare ovvero pu�, in questa ipotesi, coincidere con il mero passaggio dei costi della manodopera eccedentaria in capo al distaccatario.
Non sembra, peraltro, che questa ipotesi possa essere estesa in via analogica a quella in esame sia per la natura eccezionale della fattispecie sia per la differenza sussistente fra una situazione tendenzialmente irreversibile, quale quella che porta ad una procedura di licenziamento collettivo, rispetto ad una ipotesi di temporanea concentrazione dell'attivit� produttiva cui � possibile far fronte con un trattamento di integrazione salariale.
Peraltro proprio il dato della temporaneit� pu� consentire una ricostruzione dell'interesse del distaccante che, nella ipotesi prospettata, sia ulteriore rispetto ad una mera opportunit� di escludere il ricorso alla cassa integrazione. Da questa prospettiva sembra anche possibile accordare rilevanza come presupposto di fatto al gruppo di impresa entro cui ricondurre l'operazione di distacco.
Poich� infatti l'ipotesi in esame postula una contrazione solo temporanea del volume d'attivit� dell'impresa distaccante, si pu� configurare in capo al datore di lavoro un interesse specifico a preservare in forza (e nella propria disponibilit�) i lavoratori temporaneamente sospesi. Il ricorso alla cassa integrazione, potrebbe, di contro, indurre i lavoratori a cercare una diversa occupazione a fronte della riduzione della retribuzione, questo in particolare per i lavoratori con qualifiche elevate. Inoltre, la sospensione della attivit�, ove protratta nel tempo, potrebbe incidere per s� sola sulla crescita professionale dei lavoratori.
A fronte di tali considerazioni si pu� pertanto ritenere che, nell'ipotesi in esame, il distacco risponda al legittimo interesse di preservare il patrimonio professionale dell'impresa attraverso le opportunit� di scambio tra i lavoratori delle imprese appartenenti al medesimo gruppo. In questo caso, quindi, il distacco non costituirebbe un mero scambio/prestito di manodopera per fronteggiare esigenze contingenti relative alla gestione del personale o della attivit� dell'impresa � ipotesi questa espressamente esclusa dalla giurisprudenza Cass. 2 novembre 1999 n. 12224) � ma la realizzazione di uno specifico interesse dell'impresa attraverso le opportunit� che derivano dalla struttura integrata tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.
Infine, con riferimento alle concrete modalit� operative si ritiene opportuno rilevare che:
1) il distacco di manodopera intra-gruppo non dovrebbe, in ogni caso, incidere sulla autonomia di gestione delle singole imprese onde evitare che il gruppo appaia una frammentazione artificiosa (e quindi fraudolenta) di un unico soggetto giuridico;
2) in caso di distacco occorre tenere presente non solo i presupposti di legittimo ricorso all'istituto ma anche i vincoli derivanti dall'applicazione della disciplina ed, in particolare, di quelli afferenti al mutamento di mansioni e di quelli relativi ad un possibile spostamento della sede di lavoro oltre 50 km rispetto a quella originaria.
Roberto Maroni