Secondo il regolamento UE 261/2004 (
http://europa.eu/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_046/l_04620040217it00010007.pdf) se la cancellazione avviene almeno 14 giorni prima della partenza, l'unica cosa che ti é dovuta é il rimborso della tariffa pagata.
Ti sbagli - o meglio: nella legge è scritto il contrario di quello che scrivi tu.
La normativa europea non prevede eccezioni al diritto del passeggero di essere rimborsato o riprotetto (vedi l'articolo 8), in caso di annullamento del suo volo.
L'unica eccezione riguarda il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria, che non è dovuta qualora:
- "siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore
dopo l'orario d'arrivo previsto."
Il diritto alla riprotezione sul primo volo disponibile non decade in alcun caso. Si tratta del primo volo disponibile (qualsiasi sia la linea aerea che lo opera). Il fatto che poi le linee aeree offrano la riprotezione solo su propri voli è altra storia. Il fatto che molti enti non si siano ancora mossi per bloccare questa pratica del tutto scorretta e illegale è altra storia ancora. Dal punto di vista legale,
la Commissione europea ha chiarito a più riprese che la riprotezione deve avvenire sul primo volo disponibile, qualsiasi sia la linea aerea che lo opera. La conferma la trovate anche in queste FAQ (pag. 11) diffuse proprio dalla Commissione.
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/doc/2008/q_and_a_en.pdf