Manovra Monti e tassazione sull'aviazione generale


Sì, la norma sugli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta si protrae oltre 48 ore è in vigore dal 28 dicembre.

Stavo pensando... Certo che Lugano-Agno potrebbe essere l'unica alternativa per la zona di Milano per tanti biz "privatoni" (matricole M- per esempio) che bazzicano a LIN e MXP... O sbaglio?

Chris
 
Stavo pensando... Certo che Lugano-Agno potrebbe essere l'unica alternativa per la zona di Milano per tanti biz "privatoni" (matricole M- per esempio) che bazzicano a LIN e MXP... O sbaglio?

Chris

non sbagli...
I vari Lugano, Lubiana, la corsica... diventeranno molto popolari...
 

La presentazione power point di AOPA mette in risalto più che mai l'iniquità della legge come partorita.
Al contrario di quanto scritto da qualcuno, credo che il governo abbia chiesto aiuto ad esperti del settore, esperti che chiaramente hanno fatto il loro interesse (o delle lobby che rappresentano) con il risultato mostrato nelle slide di AOPA.
Oltre a questo solleva osservazioni interessanti: i privati (pochi ma qualcuno c'è...) che portano l'aereo a far manutenzione presso ditte italiane di sicuro non verranno più, perchè piuttosto che pagare una tassa del c..o preferiranno andare altrove. Senza contare, come già evidenziato, il turismo. Non parliamo di numeri imponenti, ma che comunque, stante questa situazione, sono destinati a calare.....
Avanti così
 
La presentazione power point di AOPA mette in risalto più che mai l'iniquità della legge come partorita.
Al contrario di quanto scritto da qualcuno, credo che il governo abbia chiesto aiuto ad esperti del settore, esperti che chiaramente hanno fatto il loro interesse (o delle lobby che rappresentano) con il risultato mostrato nelle slide di AOPA.
Oltre a questo solleva osservazioni interessanti: i privati (pochi ma qualcuno c'è...) che portano l'aereo a far manutenzione presso ditte italiane di sicuro non verranno più, perchè piuttosto che pagare una tassa del c..o preferiranno andare altrove. Senza contare, come già evidenziato, il turismo. Non parliamo di numeri imponenti, ma che comunque, stante questa situazione, sono destinati a calare.....
Avanti così

Il governo non ha chiesto aiuto a nessuno,purtroppo, neanche ad ENAC.
si sono mossi con ignoranza e senza conoscere il tema.
Lo dimostra la marcia indietro fatta sulle barche; alla fine il gettito sarà di 1/3 di quanto previsto, ma il populismo (caccia agli evasori) va avanti!
 
Ricevo e trasmetto:

The Italian luxury tax on private aircraft is currently being reviewed.



Its introduction in December 2011 raised concerns domestically and Internationally, given its excessive rates and intended applicability also to foreign aircraft having spent more than 48 hours on Italian territory.



What is currently being discussed in Parliament is the following:



· an extension of the "allowance period" for non-Italian registered aircraft from 48 hours to 45 days;

· a tax rate reduction for aircraft having a MTOW below 6000 kg; above the rates would remain the current ones;

· an helicopter tax rate increase of 50% (instead of 100%)

· exemption for historical, kit and light sport aircraft;

· the introduction of a "user fee" tax on chartered flights of euro 100 per passenger for flights of less than 1500 Km and of euro 200 per passenger for flights in excess of 1500 km. The details of such new tax are still being discussed and defined in detail.

The current review is still under discussion and timing and definitive outcome are still unclear. Updates to follow.
 
Cioè in pratica dietrofront su tutta la linea, come già avvenuto per le barche.

OT: Restano tassate solo le "auto di lusso", chiedere per conferma cosa pensano i proprietari di SEAT Leon Cupra R (valore usato forse 10k, si paga superbollo) quando si trovano affiancati al semaforo ai proprietari di un bel Cayenne diesel nuovo (valore anche 120k, non si paga superbollo). Evviva l'equità.
 
Ma si è capito se le 48 ore / 45 giorni sono continuativi o comulativi? Se sto in territorio italiano per 100 giorni non continuativi bisogna pagare o no?
 
Cme era formulata la normativa, faceva acqua da tutte le parti. Tassati solo gli appassionati con macchine con cellula anche di 40 anni, e perfettamente esenti biz da decine di milioni.
Gettito dell'imposta ante modifica? Poche centinaia di migliaia di euro. Risultato? L'uccisione di un settore che da lavoro a parecchie persone. Direi che le modifiche fossero più che dovute.
 
Cme era formulata la normativa, faceva acqua da tutte le parti. Tassati solo gli appassionati con macchine con cellula anche di 40 anni, e perfettamente esenti biz da decine di milioni.
Gettito dell'imposta ante modifica? Poche centinaia di migliaia di euro. Risultato? L'uccisione di un settore che da lavoro a parecchie persone. Direi che le modifiche fossero più che dovute.

Se capissero che anche sull'auto dovrebbero tornare sui loro passi per i medesimi motivi, sarebbe già un passo in avanti.
 
COMMERCIAL OPERATORS NOW INCLUDED IN THE MODIFIED ITALIAN TAX

The Italian government has worked upon an amendment to the controversial Italian Luxury Tax originally adopted in December 2011. The amended version will result in a set of new rules that will quite considerably change the obligations of Italian and foreign operators to Italian tax authorities. It will be presented this afternoon to the Senate and voted on by the end of the week, after having been approved without changes by the Lower House of Parliament. It will eventually supersede the rules established by the decree in December 2011.

The new rule introduces a tax on Italian and non-Italian commercial operators. This new tax on 'aero-taxi' will be paid by each passenger for each leg and is equivalent to 100 € on legs of less than 1,500km and 200 € for legs above 1,500km; the fee will be paid by the operator around modalities not fixed yet but which will be set by the Tax Office within 60 days from now. According to our interpretation, a return flight to Italy consists of two legs and will therefore require a double payment of the above-mentioned figures. Any additional domestic flight inside the Italian territory will count as an additional leg. This is a “new” tax, imposed this time on passengers of air taxis. This move of the Italian authorities is unfortunately in line with the taxes already existing in other countries (UK, Austria, Germany).

As regards the tax on non-commercial operations established in December 2011, the amounts initially considered have been reduced by 50% (e.g. for aircraft up to 1,000 kg, 1.5 €/kg were foreseen, while in the amended version this has been dropped to 75 ¢). These amounts will continue to be charged to both Italian and non-Italian operators however the significant change compared to the previous rule is that non-Italian non-commercial operators will be charged only if the aircraft stays more than 45 days on Italian territory instead of the previous limit of 48 hours. Non-Italian registered aircraft having spent more than 45 days on Italian territory will be subject to the tax on a pro-rata monthly basis, i.e. 1/12 of the annual rate for each month spent in Italy in excess of the 45 days tax exemption period. The tax and airport authorities will monitor actual payment. According to the new rules this change will be applied retroactively to December 2011 so in other words and in our opinion the Italian government has realized this tax was a mistake negatively affecting foreign investments and has decided to downgrade it to an almost irrelevant degree.

EBAA continues to coordinate with the Italian stakeholders and regulators its political action both at European and Italian level so as to ensure that decision makers are informed of the impact of these measures.

Pedro VICENTE AZUA

Chief Operating Officer

European Business Aviation Association (EBAA)
Phone: +32 2 766 0070
pedrovazua@ebaa.org
www.ebaa.org
 
Questo il testo del disegno di legge di conversione del decreto approvato in via definitiva (fonte: Senato della Repubblica)

Art. 3-sexies. – (Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili).
– 1. All’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 e` inserito il seguente:
"10-bis. E`istituita l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L’imposta, dovuta per ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta, e` fissata in misura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L’imposta e` a carico del passeggero ed e` versata dal vettore";

b) il comma 11 e` sostituito dal seguente:
"11. E ` istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta e` pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450";

c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti:
"14. Sono esenti dall’imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprieta` o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche´ del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprieta` o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprieta` o in esercenza all’Aero club d’Italia, agli Aero club locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
14-bis. L’imposta di cui al comma 11 e` applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell’aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull’aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore. L’imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all’anno, l’imposta e` dovuta
in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell’arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni stabilite nel comma 14 e l’esenzione e` estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari.
15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti modalita` e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472";