Il testo del decreto:
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 125 del
15 maggio 2007, sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su
talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi
dell'art. 4 del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso
dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie;
Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio
1992, concernente le disposizioni sull'accesso dei vettori aerei
della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art.
4;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al
Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, la competenza di disporre con proprio
decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n.
2408/1992 e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal
comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione di oneri di servizio
pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali
aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;
Visto il decreto ministeriale n. 117/T del 1° agosto 2007 che
abroga, a decorrere dal 26 ottobre 2008, i decreti ministeriali n. 35
del 29 dicembre 2005 e n. 6 del 23 febbraio 2006 relativi
all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte
Alghero-Roma e viceversa, Alghero- Milano e vv Cagliari- Roma e vv.,
Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e viceversa;
Vista la delega conferita con nota n. 0016429 del 16 ottobre 2007
dal Ministro dei trasporti illo tempore al Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della
legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere una
conferenza di servizi, con il compito di modificare l'assetto della
continuita' territoriale della regione Sardegna, alla luce della
decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi sopra detta che si
e' tenuta nei giorni 6 marzo 2008, 11 e 13 marzo 2008, 20 marzo 2008,
7 maggio 2008, 20 maggio 2008 e 2 luglio 2008;
Vista la nota ministeriale n. 003829 del 31 luglio 2008 con la
quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del
Governo italiano di imporre nuovi oneri di servizio pubblico sulle
rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e
viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano
Linate e viceversa;
Vista la nota informativa n. 003822 del 31 luglio 2008 con la
quale, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento
CEE n. 2408/1992, viene comunicato ai vettori Air One, Meridiana e
Alitalia che e' stata avviata la procedura per l'imposizione di nuovi
oneri di servizio pubblico;
Vista la nota informativa n. 003817 del 31 luglio 2008 con la quale
si invitano IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i
contenuti dell'imposizione;
Considerata la necessita' di continuare a garantire la continuita'
territoriale tra la Sardegna e gli scali di Roma Fiumicino e Milano
Linate attraverso la sola imposizione di oneri di servizio pubblico
senza esclusiva e senza oneri finanziari a carico dello Stato;
Decreta:
Art. 1.
Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, i
servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e
viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino
e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia- Roma
Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, sono
sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita'
indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2.
I suddetti oneri diventano obbligatori a decorrere dal 27 ottobre
2008.
Art. 3.
I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico di
cui al presente decreto, devono presentare, per ogni singola rotta,
formale accettazione dell'intero operativo, cosi' come indicato
nell'allegato al presente decreto, con le modalita' specificate
nell'allegato medesimo.
Art. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2008
Il Ministro: Matteoli