04/07/2010 19.45 2835 Milano Malpensa Bari Cancellato Trasferimento gratuito Rimborso
04/07/2010 21.55 4676 Milano Malpensa Berlino Schoenefeld Cancellato Trasferimento gratuito Rimborso
Ecco le altre due cancellazioni. Ormai il SXF serale è un altro appuntamento fisso. Ormai si può quasi comprare voli per giocare a farsi pagare 250euro!
volevo mettervi a conoscenza di questo link che parla direttamente come comportarsi in caso di cancellazioni e di rimborsi
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:0007:IT:PDF
in caso di sciopero annunciato la compagnia aerea deve:
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo
8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo
9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2,
nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di
partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo
volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di
partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo
a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno
due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel
periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima
dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di
partire con un volo alternativo non più di due ore prima
dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione
finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo
previsto; oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno
di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e
sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo
non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto
e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore
dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono
informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una
compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può
dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare
anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il
passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo,
incombe al vettore aereo operativo.
Articolo 7
Diritto a compensazione pecuniaria
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri
interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500
chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori
a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra
1 500 e 3 500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere
a) o b).