A questa pagina si trova l'accordo (non vedo pero' firme)
www.caa-mna.sm
Per scaricare il pdf dell'accordo:
drive.google.com
Sembrerebbe che l'accordo preveda:
1. Accesso pieno ai diritti di traffico con gli Emirati (Art. 2)
San Marino ottiene un accordo bilaterale di trasporto aereo internazionale. Questo consentirebbe di
aprire ufficialmente rotte passeggeri e merci con gli EAU; permettere l’arrivo o partenza di traffico
internazionale riconosciuto ICAO, sfruttando l’accordo con l’Italia sul Fellini.
2. Utilizzo dell’Aeroporto di Rimini come “aeroporto di San Marino” (Art. 1, lett. i e k)
L’accordo ribadisce ufficialmente che Rimini (RMI) è l’aeroporto su cui San Marino esercita diritti di
trasporto aereo grazie all’accordo Italia-San Marino del 1990.
3. Libertà totale su frequenze, capacità, tipologia aeromobili (Art. 5)
L’accordo è di tipo open skies:
nessun limite alle frequenze;
nessun limite sulla capacità;
nessuna restrizione sul tipo di aeromobile.
4. Possibilità di accordi di code-sharing anche con Paesi terzi (Art. 8)
Le compagnie designate sammarinesi possono:
condividere codici con compagnie emiratine;
condividere codici con compagnie di Paesi terzi;
offrire segmenti di volo anche interni all’UE attraverso accordi multilaterali.
5. Vantaggi fiscali e doganali (Art. 6 e 7)
Sono previste:
esenzioni da dazi doganali, imposte, accise su parti di ricambio, carburante, attrezzature, provisioning, ecc.;
esenzioni sul transito merci e passeggeri;
riconoscimento internazionale del quadro fiscale sammarinese.
6. Libertà di apertura uffici e attività commerciali (Art. 13)
Le compagnie possono aprire:
uffici di vendita,
uffici operativi,
personale proprio nel territorio sammarinese.
7. Libertà nel trasferimento dei profitti (Art. 14)
Trasferimenti di ricavi in valuta convertibile senza restrizioni.
8. Rotte ufficialmente autorizzate (Allegato 1)
DA: qualsiasi punto negli Emirati
A: Rimini-San Marino (Miramare, Rimini)
e viceversa.
Rotte già pronte e confermate, senza necessità di ulteriori negoziati bilaterali.
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Per quanto riguarda la separazione delle aree se funziona come per basilea-mulhouse (Francia-Svizzera)
L’aeroporto si trova in Francia, ma serve la Francia e la Svizzera (Basilea).
La Svizzera ha ottenuto attraverso un accordo bilaterale internazionale:
un settore doganale svizzero all’interno dell’aeroporto, chiamato “settore svizzero”.
(concetto che si potrebbe applicare a San Marino all'aeroporto di Rimini)
NON esistono terminal separati, Il terminal è uno solo.
Esistono percorsi separati dopo l’arrivo e prima dell’uscita.
A) Arrivi
I passeggeri che atterrano:
passano attraverso i controlli di frontiera francesi,
poi possono scegliere due uscite:
-Uscita Francia Classica, va verso il lato UE.
-Uscita Svizzera Corridorio separato che porta direttamente in una zona svizzera dell’aeroporto
(con dogana svizzera e area sotto giurisdizione fiscale svizzera).
Il passeggero è fisicamente nello stesso terminal, ma la separazione avviene tramite flussi doganali,
non muri tra terminal.
B) Partenze
All’ingresso del terminal, i passeggeri possono arrivare:
dal lato francese dell’aeroporto, oppure tramite una strada doganalmente svizzera, che collega la Svizzera
direttamente alla zona svizzera del terminal (senza passare per la Francia).
Una volta dentro:
il check-in è condiviso, ma alcune compagnie hanno Banco Svizzera / Banco Francia,
i controlli di frontiera sono francesi.
Anche in partenza i flussi possono essere separati, ma non serve un terminal distinto.
DOGANA MERCI
L’area merci è divisa in due sottozone:
zona doganale francese,
zona doganale svizzera.
Sono fisicamente contigue ma sotto:
regole fiscali diverse, tariffe diverse, diritti diversi per vettori svizzeri o francesi.