Ecco le condizioni poste dall'antitrust a CAI:
ALITALIA: PRESCRITTE MISURE PER GARANTIRE UNA MIGLIORE FRUIZIONE E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO
03 Dicembre 2008
COMUNICATO STAMPA
TRASPORTO AEREO: ANTITRUST, CAI DOVRA’ GARANTIRE AMPIA SCELTA TARIFFARIA. ALMENO IL 10% DEI BIGLIETTI DOVRA’ ESSERE OFFERTO ALLA TARIFFA ECONOMY PIÙ CONVENIENTE TRA QUELLE PRATICATE DA ALITALIA E AIRONE SULLA STESSA ROTTA NELLA PRECEDENTE STAGIONE
Prescritte misure per garantire una migliore fruizione e trasparenza delle condizioni del servizio. A tutela dei viaggiatori Cai dovrà garantire il pagamento di un indennizzo, proporzionale al prezzo del biglietto pagato, in caso di cancellazione dei voli o di ritardo prolungato. Accettato e reso obbligatorio l’impegno della società di applicare in tutte le rotte il proprio programma di fidelizzazione. Entro il 3 dicembre 2011 verrà fissato il successivo termine per la cessazione delle posizioni di monopolio.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 3 dicembre 2008, ha prescritto a CAI, Compagnia Aerea Italiana, le misure necessarie per prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori: il nuovo vettore potrà, infatti, gestire una rete di collegamenti capillare su tutto il territorio nazionale, detenendo sui singoli collegamenti posizioni di assoluto rilievo, se non di unica offerta, in termini di frequenze attualmente disponibili.
In base al d.l. 28 agosto 2008, n. 134, l’Autorità ha dunque deliberato che, per un periodo di tre anni dalla data di inizio dell’attività di CAI:
1) i listini tariffari di CAI dovranno mantenere un’articolazione tale da assicurare ampia copertura rispetto a tutti i segmenti di mercato: le tariffe scontate dovranno essere adeguatamente accessibili in tutti i periodi dell’anno, per tutte le rotte, su ogni volo;
2) su ogni volo CAI dovrà garantire la disponibilità di almeno il 10% dei biglietti alla tariffa economy più conveniente tra quella offerta dal Gruppo Alitalia e il Gruppo AirOne sulla medesima rotta, nella corrispondente stagione IATA precedente. Viene così tutelata la fascia di consumatori più sensibili al fattore prezzo contro il rischio di un ingiustificato incremento dei prezzi a seguito della fusione;
3) entro un mese dall’inizio dell’operatività del nuovo vettore aereo dovrà essere istituito un numero verde gratuito dedicato alla gestione dei disservizi in caso di cancellazione o grave ritardo dei voli, insieme a uno spazio informativo sul sito web dedicato all’andamento dell’operativo dei voli, da cui sia desumibile per il consumatore lo stato del proprio volo in relazione a cancellazioni e ritardi. CAI dovrà attivare un servizio di messaggistica per telefonia mobile, che garantisca in tempo reale la piena disponibilità delle informazioni sul volo ai consumatori che ne facciano richiesta. Viene così garantita una migliore fruizione e trasparenza delle condizioni del servizio;
4) CAI dovrà garantire, al di là di quanto reso obbligatorio dal regolamento comunitario, il pagamento di un indennizzo, proporzionale al prezzo del biglietto pagato, in caso di cancellazione del volo per i passeggeri che non ricevano adeguata riprotezione (arrivo a destinazione non oltre 2 ore successive all’orario previsto di atterraggio) o nel caso di ritardo prolungato del volo che comporti l’atterraggio del passeggero a destinazione oltre 2 ore successive all’orario previsto. In questo modo verrà favorito un miglioramento del livello qualitativo del servizio, che potrebbe risentire negativamente della minore concorrenza sulle rotte.
Queste misure integrano l’impegno, presentato da CAI e reso obbligatorio dall’Autorità, sempre per la durata di tre anni, di predisporre un programma di frequent flyer, tale da assicurare ampia copertura delle rotte nazionali e internazionali. Questa misura, senza le integrazioni disposte, non sarebbe stata tuttavia sufficiente ad evitare efficacemente il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell’operazione.
L’Autorità ha, invece, preso atto dell’impegno di CAI a riposizionare 50 slot dalla rotta Linate-Fiumicino su altre rotte da/per Linate, ritenendo, tuttavia, che esso esuli dagli obiettivi di tutela dei consumatori perseguiti dal decreto-legge n. 134/2008.
L’Autorità ha, inoltre, fissato al 3 dicembre 2011 la data entro la quale dovrà stabilire il successivo termine per la cessazione di eventuali situazioni di monopolio.
L’Autorità, i cui poteri in materia di intese restrittive della concorrenza e di abuso di posizione dominante restano impregiudicati, si riserva infine di monitorare che l’offerta di servizi da parte dei gestori aeroportuali partecipati da azionisti di CAI non configuri pratiche discriminatorie o escludenti ai danni dei vettori concorrenti.
Roma, 3 dicembre 2008
http://www.agcm.it/stampa/comunicat...rasparenza-delle-condizioni-del-servizio.html
Quindi l'antitrust non dice palesemente che la LIN-FCO è un monopolio ed è a tempo determinato, anzi. Si riserva di valutare SE esistono monopoli (in fondo c'è la concorrenza dell'AV...) e anche nel caso si ravvisasse questa situazione, alla data del 3 dicembre 2011 non verrà fatto altro che fissare una data entro la quale sanare il problema. Non mi pare di ravvisare alcun limite alla lontananza di detta data.
Quindi credo che non cambierà proprio nulla. Chi l'avrebbe mai detto...
