Il trasferimento ramo d'azienda copre gli aspetti industriali della questione, eg. contratti.
Poi, trattandosi di personale naviante tecnico di una compagnia aerea e non di un panificio, quello che bisogna coprire è anche l'aspetto normativo.
Ora, io non so esattamente come sia avvenuta questa cessione, probabilmente me lo puoi spiegare tu che capisci tutto, ma in genere il personale che viene trasferito da altra azienda viene iscritto al disciplinare della compagnia dove opererà.
La stessa compagnia ha un general basic depositato che regolamenta tutti gli aspetti tecnici dell'impiego del pn e delle macchine.
Ora, tralasciando ogni commento di una deroga industriale (cessione ramo d'azienda) ad una requisito che, se c'è, è stato messa per precisi motivi operativi (sta sul gb), direi che se il personale trasferito ha un altro general basic allora hai ragione tu. Se invece il gb è lo stesso per tutti, direi che ci troviamo di fronte ad una anomalia che sicuramente avrà una spiegazione ma che a me, al momento , sfugge.
Articolo 2112 del Codice Civile
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676.