Voli notturni? Si può. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di Save, la società che gestisce l’aeroporto di Venezia e ha dichiarato illegittimo e nullo il decreto 476 della presidenza del Consiglio dei ministri che nel 1999 aveva vietato i voli notturni negli aeroporti civili dalle 23 alle 6 del mattino dopo.
La sentenza è stata depositata lo scorso 1° ottobre, e i giudici spiegano che «il decreto impugnato va considerato nullo per «eccesso di potere e violazione del principio del giusto provvedimento e difetto di istruttoria». Questo vuol dire che, secondo i giudici amministrativi, il divieto del governo era stato stabilito per tutti gli aeroporti, senza circostanziarlo .
In sostanza, scrivono i giudici, non si sarebbero tenute «in considerazione le singole situazioni di effettivo inquinamento acustico e di effettivo danno o pericolo per la salute e l’interesse ambientale protetto, da accertare con un apposito procedimento, non essendo conforme alle leggi e al principio costituzionale di libera circolazione delle merci e persone l’imposizione di un divieto indiscriminato di volo notturno esteso a realtà territoriali e ambientali omogenee».
Ovvero è stata scelta la strada di un divieto in via preventiva senza tenere conto della sussistenza o meno di reali situazioni di inquinamento acustico, a prescindere direbbe Totò. E i giudici ricordano come «la direttiva 2002/30 Ce dell’Europa e il decreto legge 13/2005 prevedono che le restrizioni operative sul traffico aereo arrivino solo dopo aver verificato l’impraticabilità di altre soluzioni di contenimento acustico».
La sentenza è stata depositata lo scorso 1° ottobre, e i giudici spiegano che «il decreto impugnato va considerato nullo per «eccesso di potere e violazione del principio del giusto provvedimento e difetto di istruttoria». Questo vuol dire che, secondo i giudici amministrativi, il divieto del governo era stato stabilito per tutti gli aeroporti, senza circostanziarlo .
In sostanza, scrivono i giudici, non si sarebbero tenute «in considerazione le singole situazioni di effettivo inquinamento acustico e di effettivo danno o pericolo per la salute e l’interesse ambientale protetto, da accertare con un apposito procedimento, non essendo conforme alle leggi e al principio costituzionale di libera circolazione delle merci e persone l’imposizione di un divieto indiscriminato di volo notturno esteso a realtà territoriali e ambientali omogenee».
Ovvero è stata scelta la strada di un divieto in via preventiva senza tenere conto della sussistenza o meno di reali situazioni di inquinamento acustico, a prescindere direbbe Totò. E i giudici ricordano come «la direttiva 2002/30 Ce dell’Europa e il decreto legge 13/2005 prevedono che le restrizioni operative sul traffico aereo arrivino solo dopo aver verificato l’impraticabilità di altre soluzioni di contenimento acustico».