Provo, su espressa richiesta di un amico, a dare un ulteriore spunto ai fini di un chiarimento, poi come sappiamo il giusto lo decidono altri...che spesso però sbagliano

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AZ insiste perché chi viene al lavoro lo faccia a piedi, in macchina o treno (non importa da dove è non importa se stancando si più o meno o impiegandoci più o meno tempo di un volo), ma non in aereo. Cosa pensa bene quindi di fare? Cambia il regolamento interno - richiamato dall'accordo integrativo - sopprimendo i cafcfs. Dove sta il problema, direte voi? L'azienda col proprio regolamento ci fa quel che vuole! Ebbene non è proprio così:
Il principio riconosciuto da prevalente Cassazione è che il regolamento aziendale soppresso costituisce, in considerazione del consistente periodo di tempo che lo ha visto reiteratamente applicato (dagli anni 90 sul nazionale, da un decennio int e inc), un uso/consuetudine. Tale reiterato comportamento del datore di lavoro fa non solo sorgere l’obbligazione nei confronti dei beneficiari di tale comportamento, ma addirittura anche nei confronti di tutti gli altri dipendenti, che in tempi diversi e successivi si troveranno ad affrontare la stessa vicenda del rapporto.
L'art. 1340 cc di per sé, nella questione, assorbirebbe già ogni eccezione: Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.
Ma per spiegare l’efficacia automatica dell’uso aziendale nei confronti dei singoli contratti individuali di lavoro, sia nell’ipotesi di un comportamento generalizzato che in quella del comportamento ristretto a singole categorie o ad eventi determinati, anche senza ricorrere ad un accordo vigente ad hoc o all’art. 1340 c.c. e senza che sia stata convenzionalmente concordata tale modifica, si deve necessariamente prendere atto del fatto che la giurisprudenza prevalente ritiene che l’uso aziendale (di carattere negoziale e non normativo) faccia sorgere un obbligo unilaterale di carattere collettivo, che agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore o
a quelle soppresse unilateralmente che hanno disciplinato fino a quel momento la fattispecie e prima in vigore quelle più favorevoli dell’uso aziendale (art. 2077 c.c.).