"Rotte Truccate" - inchiesta di Panorama sugli aiuti di stato alle compagnie aeree


alex86

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"Rotte Truccate" - inchiesta di Panorama sugli aiuti di stato alle compagnie aeree

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/getPDFarticolo.asp?currentArticle=1JA0IW

E' la storia di copertina dell'ultimo numero


E c'è anche questo pezzo sulla crisi del settore

Mi scuso, di nuovo, se fosse già stato segnalato. Faccio puntualmente una ricerca per vedere se è già stato oggetto di discussione, ma non sempre riesco a fare un controllo puntiglioso.


Niente di nuovo sotto il sole, invero. Però il fatto che sia in copertina desterà sicuramente curiosità a molte persone (la maggioranza penso) che sono ignare di questi giri di soldi pubblici.



[h=1]Ryanair, rotte truccate[/h] [h=2]Non solo evasione fiscale e contributiva. La Commissione europea indaga su presunti aiuti di stato. Che la Ryanair avrebbe ottenuto grazie ad accordi commerciali. Pagati con soldi pubblici - L'inchiesta di Panorama[/h]
  • 29-08-20128:41
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Tag: panorama in edicola ryanair compagnie aeree low cost
[h=3]Che aria tira nei cieli italiani[/h]

[h=5]di Antonio Rossitto [/h] L’ultima denuncia, presentata dalla Meridiana, è arrivata sul tavolo della Commissione europea il 19 luglio scorso. Il succo delle 18 pagine era chiaro: la società Valerio Catullo, che gestisce l’aeroporto di Verona, avvantaggia la Ryanair con un contributo di «circa 7 milioni di euro all’anno». Un «presunto aiuto di stato illegittimo», quasi 25 euro a passeggero trasportato. I funzionari di Bruxelles non hanno perso tempo: l’8 agosto è stata aperta un’istruttoria preliminare. A seguire una lettera ufficiale è stata inviata alla delegazione italiana nella capitale belga. Attivismo che probabilmente preluderà all’avvio di un’indagine per violazione delle norme comunitarie. Sarebbe l’ennesimo atto della sanguinosa guerra economica che da anni si combatte nei cieli italiani.
L’ultima vittima è caduta sul campo a metà agosto: la Wind Jet è stata costretta a bloccare i voli per insolvenza. Disfatta su cui proprio la regina mondiale dei vettori low cost ha poco elegantemente infierito: in un comunicato ha raccomandato di non prenotare voli «con compagnie aeree finanziariamente instabili». La sbruffoneria degli irlandesi del resto è nota. E, fra il disdoro degli scornati contendenti, va di pari passo con la loro prosperità aziendale, testimoniata anche dall’interesse per il business degli aeroporti: la Ryanair sarebbe in procinto di acquistare lo scalo londinese di Stansted.
Un successo dovuto all’ormai famosa strategia dell’ossessivo taglio dei costi, certo. Ma anche, sostengono gli avversari, a sostanziosi contributi ricevuti dai 22 scali italiani in cui la compagnia si è insediata. Sconti vari, ma soprattutto accordi commerciali: confidenziali, vaghi e onerosi. Alla Ryanair viene pagata una quota per viaggiatore stabilita per contratto. In cambio la compagnia si impegna a pubblicizzare lo scalo e, in qualche caso, gli enti territoriali. Soprattutto con banner che compaiono sul sito della compagnia. A sborsare, e ripianare eventuali perdite causate dal balzello, sono quasi sempre gli azionisti pubblici delle società di gestione: comuni, province, regioni. Come il Catullo, che per il 91 per cento è in mano a enti istituzionali.
Ma prima ancora che scoppiasse il caso Verona la Commissione europea aveva già piazzato una monumentale tegola sulla testa della Ryanair. Una nota ufficiale del 27 giugno del 2012 diramata da Bruxelles annunciava l’allargamento di un’altra inchiesta: quella avviata nel 2007 sull’aeroporto di Alghero dopo una denuncia dell’AirOne. La Sogeaal, che controlla lo scalo, avrebbe favorito gli irlandesi con i denari della Regione Sardegna, unico azionista della società. L’indagine si starebbe concentrando soprattutto sui 43 milioni di euro finiti nelle casse della compagnia dal 2001 a oggi. «Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione» scrive Antoine Colombani, portavoce di Joaquín Almunia, commissario alla Concorrenza, «si dubita che tali misure siano state concesse a condizioni di mercato». Questo, aggiunge la nota «potrebbe avere apportato un indebito vantaggio economico sui concorrenti che operano senza sovvenzioni statali».
Michael Cawley, numero due della Ryanair, non ha prestato il fianco: «La Commissione ha aperto 18 indagini sulla nostra espansione in Europa. E da quando nel 2008 ha perso la causa su Charleroi, in Belgio, cerca di vendicarsi contro gli aeroporti low cost. È paradossale: invece di promuovere la concorrenza, la Commissione preferirebbe chiudere questi scali o fare aumentare le tariffe». Cawley suggella con minacce poco velate: «Se continueranno a infierire, saremo costretti a ridurre drasticamente la nostra presenza ad Alghero. E non solo».
Il caso sardo è diventato così un candelotto di dinamite che passa di mano in mano: pronto a esplodere da un momento all’altro. I vettori nazionali accusano gli irlandesi di slealtà, dimenticando però i miliardi di euro ricevuti dall’Alitalia fino al salvataggio del 2008. E la Ryanair, che è diventata la più grande compagnia aerea d’Europa, sostiene di avere permesso lo sviluppo di scali secondari, in cambio delle «noccioline» mai servite a bordo. In mezzo la Commissione europea, che deve accertare supposte violazioni del diritto comunitario.
In Italia, intanto, la Guardia di finanza sta investigando su una presunta evasione fiscale di mezzo miliardo di euro, tra il 2005 e il 2009, da parte della compagnia aerea, che paga le tasse nella conveniente Dublino piuttosto che nella vessatoria Roma. Non bastasse, ci si è messo pure l’ispettorato del lavoro di Bergamo, che contesta un’evasione per 12 milioni di euro: i dipendenti italiani della Ryanair, pur beneficiando del nostro sistema previdenziale, hanno contratti di lavoro irlandesi, che prevedono aliquote del 12 per cento. Un concentrato di guai su cui i concorrenti vogliono fare leva. L’Assaereo, la Confindustria dei cieli, all’inizio di agosto sottolineava «l’incredibile vantaggio competitivo di Ryanair per l’effetto combinato dell’esenzione dalle addizionali comunali, di prezzi stracciati per l’assistenza a terra e dei contributi commerciali. Il Paese non può più tollerare simili distorsioni: le regole devono valere per tutti».
Nella maggior parte dei casi, società di gestione, cittadini e politici perorano invece le pretese dei conquistadores irlandesi. Tutti ben felici di pagare sonanti euro per sentire squillare a ogni atterraggio l’ormai celebre «jingle-trombetta» della compagnia nordeuropea. E i manager aeroportuali fanno quadrato. I patti siglati sono protetti come segreti militari. A Orio al Serio, il più importante scalo italiano della Ryanair, silenzio assoluto e malcelato fastidio alla richiesta di Panorama sui termini dell’accordo. A Pisa, secondo hub per traffico, uguale riserbo. A Bari il direttore generale, Marco Franchini, cortesemente declina: «Quando le daranno le cifre i miei colleghi, lo farò anch’io».
Un’omertà che solo la Commissione europea è riuscita a scalfire ad Alghero, scalo gestito dalla Sogeaal. La società nel 2009 rischiava di andare a gambe all’aria per un buco da 12 milioni, che gli esborsi annuali alla Ryanair avevano contribuito a creare. Ma a ripianare il deficit ha pensato la regione. Adesso la Sogeaal versa al vettore low cost quasi 9,5 milioni di euro l’anno: oltre 12 euro a viaggiatore. Soldi comunque ben spesi, assicura Mario Peralda, direttore generale in carica da tre anni: «I 225 mila turisti che arrivano con Ryanair ogni anno spendono circa 30 milioni di euro. Se qualcuno mi spiega come fare fruttare un investimento del 300 per cento, accetto consigli. E comunque siamo pronti a offrire le stesse condizioni a chiunque ci garantisca uguale traffico ed efficienza».
Peralda ammette che, forse, dal punto di vista tecnico-legislativo qualche dubbio sul sostegno regionale potrebbe esserci: «Ma non si può innaffiare un alberello per 10 anni per poi sentirsi dire dal giardiniere che bisogna sradicarlo perché invece dell’acqua di fiume abbiamo usato quella di montagna». E, con un’altra metafora, suggella: «Qui si sta facendo una battaglia di principio: siamo il buco da dove entra il mare. Ma, se salta Alghero, salta tutto».
Ipotesi che, nemmeno tanto velatamente, farebbe la felicità dei rivali: Alitalia e Meridiana anzitutto. Il vettore sardo ha appena presentato un esposto alla Commissione europea sugli «aiuti concessi dalla società di gestione dello scalo di Verona in favore di Ryanair»: 4 euro di esenzione della tassa comunale, 3 di sconto sui servizi a terra e 17 di contributo commerciale. In totale, 25 euro a passeggero: 7 milioni di euro all’anno, ha quantificato la Meridiana. L’aeroporto scaligero è in profondo rosso: ha chiuso l’ultimo bilancio con 26 milioni di euro di perdita. Anche a causa degli onerosi impegni finanziari con gli irlandesi: «Soldi in cambio dei quali, almeno negli ultimi anni, la nostra destinazione non è mai stata pubblicizzata» rivela una fonte aziendale che chiede l’anonimato, viste le verifiche appena avviate dalla Commissione europea. La stessa persona aggiunge: «Quello è un contratto capestro, fuori da ogni logica di mercato».
In effetti, negli altri scali, la media, secondo quanto verificato da Panorama, sarebbe di una decina di euro a passeggero. Considerati tutti gli scali italiani, ogni anno la Ryanair incasserebbe 160 milioni solo con il marketing. Cifra impossibile da definire con esattezza visto il riserbo che protegge ogni accordo. Su quei 25 euro pagati nella città di Romeo e Giulietta la compagnia sarda ha però incardinato la sua denuncia. «Le cose sono due» spiega Alessandro Notari, direttore commerciale e azionista di Meridiana Fly e Air Italy. «O sono soldi che vengono dai guadagni sui vettori tradizionali oppure sono degli azionisti pubblici, quindi dei cittadini. E dunque: o le mie perdite stanno finanziando un concorrente in attivo oppure stanno ricreando un sistema di aiuti simile a quello degli anni passati».
Libero mercato in libero stato? Il motto potrebbe non essere stato osservato neppure negli aeroporti di Bari e Taranto, in Puglia, regione guidata da Nichi Vendola. Che pure quest’anno ha finanziato la Ryanair con 12 milioni di euro in cambio di una campagna di comunicazione «non convenzionale». E dunque in linea con l’estroso stile del governatore.
 
Ultima modifica:

Dancrane

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10 Febbraio 2008
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C'è stato un richiamo in altro thread, ma forse è bene tenere separato il dibattito. Nella speranza che sia costruttivo e non sterile.
 

pippen

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11 Giugno 2011
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Per i voli nazionali ryanair deve pagare le tasse. La convenzione tra Italia e Irlanda del 1971 stabilisce l'assoggettamento al fisco dei soli redditi che derivano dai voli nazionali, mentre i voli internazionali vanno tassati nella patria della compagnia aerea.
Per quanto riguarda i 650 dipendenti a busta paga irlandese, vorrei capire perche lo stato italiano deve pagare l'assistenza medica, inoltre, se questi sono a busta paga irlandese, come fanno a giustificare il loro "stare" in Italia nelle 22 basi ryanair (non considerate queste ultime stabile organizzazione).
 

simpy

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14 Luglio 2010
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Per i voli nazionali ryanair deve pagare le tasse. La convenzione tra Italia e Irlanda del 1971 stabilisce l'assoggettamento al fisco dei soli redditi che derivano dai voli nazionali, mentre i voli internazionali vanno tassati nella patria della compagnia aerea.
Per quanto riguarda i 650 dipendenti a busta paga irlandese, vorrei capire perche lo stato italiano deve pagare l'assistenza medica, inoltre, se questi sono a busta paga irlandese, come fanno a giustificare il loro "stare" in Italia nelle 22 basi ryanair (non considerate queste ultime stabile organizzazione).
Quoto al 100% ricordo a tutti gli studi AEA relativi all'ultimo esercizio nel quale si evidenzia che Ryanair senza aiuti di stato mascherati nei vari paesi dove opera (dalle esenzioni fiscali agli sconti aeroportuali ai contributi per passeggero alle facilitazioni per i propri dipendenti) avrebbe chiuso il bilancio con un buco di circa 400 milioni... la tanto vituperata Alitalia lo scorso anno ha fatto meno 6 milioni....
 

pippen

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11 Giugno 2011
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il trucco di ryanair è questo esempio: il volo milano-alghero è per ryanair un volo internazionale milano - londra
 

pippen

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11 Giugno 2011
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dalla convenzione

.."Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente, non sono tassabili che in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge attività come avanti detto, gli utili dell’impresa possono essere tassati nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione"...
 

pippen

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11 Giugno 2011
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sempre dentro la convenzione è stato espresso il concetto di stabile organizzazione e se non si riesce a dimostrare non si puo' applicare il punto precedente.
Secondo la convenzione la stabile organizzazione è

Articolo 4 - Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione, «stabile organizzazione» designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci o
prodotti appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o
di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire
informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o
ausiliare.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che gode di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata
«stabile organizzazione» nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che esercita
abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che
l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di
un commissionario o di ogni altro intermediario che gode di uno status indipendente, a condizione
che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata da una società
residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolge attività commerciali in questo altro Stato (sia per
mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
 

pippen

Bannato
11 Giugno 2011
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applicando una normativa come quella francese in Italia tutto cio cesserebbe.

Normativa francese
va sempre applicata la legislazione nazionale delle basi operative, ovvero nei luoghi in cui inizia e termina il turno di lavoro.
 

pippen

Bannato
11 Giugno 2011
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Contratti dipendenti a busta paga irlandese

nel 2012 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione legislativa secondo la quale hostess, steward e piloti saranno soggetti alle norme di sicurezza sociale del Paese «dove cominciano e terminano la loro giornata lavorativa». Prima o poi anche lo stato italiano deve mettere mano.

Per Ryanair (siccome lei dice che non ha stabile organizzazione) e in assenza di un contratto nazionale del trasporto aereo, applica ai dipendenti le regole del lavoro irlandesi. Ryanair si riferisce alla nozione di cabotaggio nel diritto di navigazione, per cui gli equipaggi che svolgono tratte interne ad un paese diverso da quello cui ha sede la compagnia, sono considerati di passaggio e soggetti alle regole contributive dell'irlanda. La direzione provinciale del lavoro di bergamo ha rifiutato questa ricostruzione ed ha contestato un'evasione contributiva di 12 milioni.
Come scritto prima poi i 650 dipendenti usufruiscono oltre tutto del servizio sanitario nazionale pur non pagando un euro di contributi in italia.
 

alex86

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8 Gennaio 2010
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Roma
Come dare torto all'INPS di Bergamo? I dipendenti "di passaggio" ci vivono proprio in quelle zone. Non è giusto nei confronti degli altri lavoratori e contribuenti.
 

rommel

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31 Luglio 2008
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Chia
Ryan

A mio giudizio gli aiuti che prende Ryan Air dai vari Apt sono difficilmente "attaccabili" sotto il profilo legale. Sono spesso erogati come incentivi per le aperture di nuove rotte o come riduzione esasperata dei costi da parte della Società che gestisce l'Aeroporto. Non entro nel problema se sia corretto o meno che questi incentivi vadano a Soc. Estere e non a Soc. Italiane per non uscire dal senso della discussione ( almeno spero).
Non credo vi siano poi irregolarità nel campo dell'IVA : è Comunitaria e la possono versare dove credono nella UE ( poi se le aliquote sono diverse non ho sufficente competenza per discuterne..).

Quello che a mio parere non torna è che:

- i dipendenti Ryan in Italia sono certamente dipendenti stabili in Italia e devono essere trattati e pagati come da CCNL Italiano
- qualsiasi contribuzione o tassazione sui dipendenti deve essere fatta e versata in Italia
 

pippen

Bannato
11 Giugno 2011
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Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,



deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1) ,

considerando quanto segue:

...................
...................

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1) il termine «la Commissione delle Comunità europee» è sostituito in tutto il testo dal termine «la Commissione europea»;

2) è inserito il considerando seguente: "

(18 ter) Nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile * , il concetto di “base di servizio” per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato. Al fine di facilitare l'applicazione del titolo II del presente regolamento agli equipaggi di condotta e di cabina, è giustificato utilizzare il concetto di “base di servizio” come il criterio per determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina. Tuttavia, la legislazione applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina dovrebbe restare stabile e il principio della “base di servizio” non dovrebbe condurre a modifiche frequenti della legislazione applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali.

.......................
......................

Articolo 9

Dichiarazioni degli Stati Membri sull'ambito di applicazione del presente regolamento

1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell'articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, le prestazioni minime di cui all'articolo 58, e la mancanza di un sistema assicurativo di cui all'articolo 65 bis, paragrafo 1, nonché le modifiche sostanziali. Tali notifiche recano la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati dagli Stati membri nelle stesse.

.............................
.............................

4) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente: "

5. Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita all'allegato III del regolamento (CEE)n. 3922/91 .

"

...............................
...............................

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona che “esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri” si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte ▌ in due o più Stati membri.

"
b) sono inseriti i paragrafi seguenti :"
5 bis. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento di base, per “sede legale o domicilio” s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.
Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, gli equipaggi di condotta e di cabina generalmente addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci che esercitano un'attività subordinata in due o più Stati membri sono soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui è situata la base di servizio , quale definita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile* .
5 ter. Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base. L'articolo 16 del regolamento di esecuzione si applica a tutti i casi di cui al presente articolo.

http://www.europarl.europa.eu/sides...2012-0121+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-1
 

pippen

Bannato
11 Giugno 2011
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Questo tema deve essere affrontato non per porre fine a quanto sopra esposto in merito al discorso Ryanair ma anche quanto segue:

Le imprese ‘italiane’ del settore aereo.
Nessuna specifica disposizione è invece prevista per le imprese del settore aereo con sede di direzione effettiva in Italia, anche perché è probabile che l’unica compagnia interessata sia Alitalia, controllata dal Ministero dell’Economia fino a pochi anni fa. Prima che ‘volino’ all’estero anche le sue imposte - come fu paventato in un articolo apparso su “La voce” nel 2007 quando sembrava imminente l’acquisizione del controllo da parte del gruppo francese Air France e, di conseguenza, probabile il trasferimento della sede di direzione effettiva – non sarebbe male procedere ad una riconsiderazione generale del complesso problema, magari con specifico riguardo al settore aereo, finora meno esplorato.

Quale impresa del settore aereo sceglierà di stabilire in Italia la propria sede, se con Internet può operarvi tranquillamente e svolgervi il suo business senza rinunciare ad ‘appartenere’ a Stati con fiscalità di maggior vantaggio, quali I’Irlanda?


Continuando magari ad esercitare tramite stabili organizzazioni in loco tutte (e soltanto) le vaste attività riconducibili all’art. 8 del Modello Ocse?

La “reciprocità” dei diritti e degli obblighi dei trattati bilaterali diventa, in punto di fatto, inoperante, ora che il radicamento dell’impresa è sempre meno necessario per produrre alcune tipologie di reddito in un determinato paese.

I complessi problemi di competitività delle imprese domestiche meritano quindi di essere affrontati, senza tuttavia pregiudicare gli investimenti esteri, la certezza e l’affidabilità complessiva del sistema. Sotto questo profilo, preoccupa la sottovalutazione, desumibile dal tenore della risposta del Governo alla interrogazione dell’on Occhiuto, della complessità dei profili di diritto che la particolare fiscalità del settore propone.

http://www.fiscoequo.it/analisi/230...mercio-elettronico-e-del-trasporto-aereo.html
 

pippen

Bannato
11 Giugno 2011
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Il regolamento non deve essere attuato dall'Italia, perché è di per sé già vincolante e applicabile a partire dalla sua entrata in vigore per tutti i membri dell'Unione.
Se è cosi sono contento; da quanto leggo nella risoluzione della comunità europea c'è un articolo (articolo 9) che riporta questo al comma 1:

Dichiarazioni degli Stati Membri sull'ambito di applicazione del presente regolamento

..."1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell'articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, le prestazioni minime di cui all'articolo 58, e la mancanza di un sistema assicurativo di cui all'articolo 65 bis, paragrafo 1, nonché le modifiche sostanziali. Tali notifiche recano la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati dagli Stati membri nelle stesse"...
 

I-DAWA

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5 Luglio 2006
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1
.
Troveranno un escamotage per far risultare che nelle "basi" italiane l'alloggio è fornito da FR
 

pippen

Bannato
11 Giugno 2011
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Troveranno un escamotage per far risultare che nelle "basi" italiane l'alloggio è fornito da FR
no, "il concetto di “base di servizio” per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio