Re: 1 ottobre, ore 15 aeroporto di Linate - presentazione decreto
Art. 3
Il presente Decreto si applica a partire dalla stagione di traffico invernale 2014/15.
Lupi può scrivere che entra in vigore anche domani mattina ma questo è quello che conta:
REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2008
recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) [...]
Articolo 19
Distribuzione del traffico tra aeroporti e esercizio dei diritti
di traffico
1. L’esercizio dei diritti di traffico è soggetto alle norme
operative pubblicate vigenti a livello comunitario, nazionale,
regionale o locale in materia di sicurezza (safety e security), tutela
dell’ambiente e assegnazione delle bande orarie.
2. Uno Stato membro può, previa consultazione delle parti
interessate compresi i vettori aerei e gli aeroporti coinvolti,
regolamentare, senza discriminazioni tra le destinazioni all’interno
della Comunità oppure basate sulla nazionalità o
sull’identità del vettore aereo, la distribuzione del traffico aereo
tra aeroporti che rispettano le seguenti condizioni:
a) servono la stessa città o la stessa conurbazione;
b) sono serviti da adeguate infrastrutture di trasporto che
offrano per quanto possibile un collegamento diretto, che
renda possibile giungere all’aeroporto in meno di novanta
minuti anche, eventualmente, su base transfrontaliera;
c) sono collegati l’uno all’altro e alla città o alla conurbazione
che devono servire da servizi di trasporto pubblico
frequenti, affidabili ed efficienti; e
d) offrono ai vettori aerei i servizi necessari e non ne
pregiudicano indebitamente le opportunità commerciali.
Ogni decisione di regolare la distribuzione del traffico aereo tra
gli aeroporti coinvolti rispetta i principi di proporzionalità e
trasparenza ed è basata su criteri oggettivi.
3. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della
sua intenzione di regolare la distribuzione del traffico aereo
ovvero di modificare le disposizioni esistenti in materia di
distribuzione del traffico.
La Commissione esamina l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del
presente articolo e, entro sei mesi dal ricevimento delle
informazioni da parte dello Stato membro e secondo la
procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, decide se lo Stato
membro può applicare le misure.
La Commissione pubblica la propria decisione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea e le misure non sono applicate prima
della pubblicazione dell’approvazione da parte della Commissione.
4. Con riferimento alle norme in materia di distribuzione del
traffico esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente
regolamento, la Commissione esamina, su richiesta di uno Stato
membro o di propria iniziativa, l’applicazione dei paragrafi 1 e 2
e decide secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2,
se lo Stato membro può continuare ad applicare la misura in
questione.
5. La Commissione pubblica le decisioni adottate a norma del
presente articolo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.