[mezzo OT] Da "La Sicilia" di oggi
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Non finiscono qui le lamentele nei confronti della Ryanair e, dopo di quella sui bagagli, adesso quella sui check-in online.
La compagnia, infatti, ritenendo validi solo due tipi di documenti, la carta d’identità e il passaporto, ai viaggiatori in partenza da Birgi, in possesso di check-in online con altro documento equipollente riconosciuto dalla normativa italiana come valido ad accertare l’identità personale, così come elencato nell’art. 35 comma 2 del DPR n. 445 del 28/12/2000, fa pagare l’esosa cifra di € 32,00; l’assurdo è che se un passeggero parte da Roma Ciampino non sborsa nulla. Se uno fa poi reclamo, non esiste un ufficio ad hoc, e lo deve fare nell’ufficio informazioni, che è anche biglietteria della stessa compagnia.
Le domande che vengono poste da più parti sono: Può una compagnia (straniera per giunta) non riconoscere una normativa italiana e ritenerla unilateralmente illegittima? Il cittadino è tenuto a sapere ciò che intende un privato per “carta d’identità”? Se un documento non è accettato, perché non è rifiutato al momento in cui si fa il check-in online?
L’Airgest di Trapani Birgi da noi interpellata ci ha risposto, tramite Fabio Pace dell’Ufficio Stampa, che «Si tratta di una regola operativa della compagnia aerea, e che il passeggero si vincola ad accettare al momento dell’emissione del documento di viaggio elettronico. Nulla può obiettare la società di gestione aeroportuale, se non osservare gli accordi contrattuali che prevedono anche il pagamento del check-in in aeroporto quando quello online non venga ritenuto valido perché recante numeri identificativi di altri documenti di riconoscimento.
In attesa di una determinazione dell’Ente di vigilanza (ENAC) a cui alcuni passeggeri hanno già inviato note di protesta per verificare che le procedure della compagnia Ryanair rientrino nelle regole nazionalmente e internazionalmente accettate per l’emissione di biglietti on-line, l’Airgest non può che rispettare rigorosamente le indicazioni date dalla compagnia aerea non essendo praticabili altre procedure».
A proposito dell’Ufficio reclami ha aggiunto che «La normativa sulla gestione degli aeroporti non prevede l’obbligo del gestore a istituire un ufficio reclami che sia fisicamente separato dagli sportelli di check-in o dagli sportelli di biglietteria assolvendo gli uni e gli altri, nel rispetto delle priorità e dei tempi operativi legati ai voli, agli obblighi derivanti dalla carta dei diritti del passeggero che il punto 2.4 elenca tra le modalità di reclamo».
L’Enac di Birgi, Ente predisposto per raccogliere tutte le informazioni utili e per agevolarne la trattazione, tramite il Direttore Dott. Vito Solina, ci ha risposto che la problematica sta per essere esaminata e sono stati interessati gli uffici Affari legali dell’Enac nazionale e la Direzione sicurezza, dai quali si attendono precise risposte. Si sa, inoltre, che la stessa Polizia di Frontiera ha inviato un’interpellanza al Ministero dell’Interno, dal quale ci si attende un parere. Si chiedono in molti: «Perché deve essere sempre l’utente a pagarne le conseguenze?» Come dar loro torto?