Volo cancellato risarcimento obbligatorio ma pochi lo sanno
MAURIZIO BOLOGNI
Meridiana cancellò senza ragione un volo aereo tre giorni prima della partenza. E per questo è stata condannata a rimborsare due passeggeri, oltre che del biglietto aereo, anche del risarcimento di 250 euro ciascuno previsto da una norma comunitaria. E´ uno di quei diritti, questo, che il «consumatore» si dovrebbe vedere riconoscere senza necessità di ricorrere al giudice, diritti che spesso sono invece misconosciuti e che le persone faticano a far valere: dalle eterne diatribe sul servizio telefonico a quelle sulla fornitura di gas o di luce e dei servizi bancari.
Il diritto al risarcimento in caso di cancellazione di volo aereo è stato introdotto dal Regolamento 261/2004 dell´Unione Europea, che impone di offrire ristoro a quei passeggeri di voli cancellati per causa attribuibile alle compagnie e non di forza maggiore - ad esempio l´annullamento per insufficiente numero di passeggeri o per mancata presentazione dell´equipaggio - quando non vi sia la possibilità di offrire al cliente una valida alternativa di volo. Il risarcimento dovuto è di 250 euro in caso di cancellazione di volo nazionale su una tratta inferiore ai 1.500 chilometri, di 400 euro per tratte interne all´Ue o tra 1.500 e 3.500 chilometri, di 600 euro per distanze maggiori.
Anche a Peretola, di tanto in tanto, saltano voli. Di sicuro è successo il 21 marzo 2008 quando fu cancellato con un preavviso il volo Meridiana delle 16.55 per Palermo, per il quale l´avvocato fiorentino Francesco Cariti aveva acquistato, nel gennaio precedente, due biglietti dall´agenzia online «Expedia». A conoscenza del regolamento comunitario, l´avvocato Cariti non perse tempo e chiese a Meridiana, oltre al rimborso dei biglietti (401,14 euro), il risarcimento di 250 euro previsto dall´Unione europea. Ma la richiesta bonaria non bastò. C´è voluto il decreto ingiuntivo per costringere Meridiana a pagare, come già è avvenuto, un conto reso più salato da interessi, onorari, diritti e spese processuali.
«Non sono pochi i casi in cui il consumatore può far valere diritti che però pochi conoscono» dice il presidente regionale di Federconsumatori Romeo Romei. «Ad esempio, non molti fanno valere il fatto che se l´azienda telefonica non attiva il trasloco della linea nel tempo massimo di 10 giorni, oppure non ripara il guasto entro 2 giorni, l´utente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del costo dell´abbonamento mensile per ogni giorno lavorativo di ritardi. Anzi, si arriva al paradosso che l´azienda telefonica vorrebbe far pagare la bolletta anche nei giorni di mancato servizio». Gli esempi di Romei proseguono con un caso di attualità: «Secondo noi ci sono gli estremi per fare causa a quelle banche che nei contratti di mutuo a tasso variabile hanno fissato un "pavimento" (floor) che, a fronte di riduzione dell´Euribor e del tasso di sconto sotto il "pavimento", impedisce una corrispondente e parallela diminuzione della rata. E´ una clausola vessatoria che può costare al consumatore tra i 420 e 640 euro l´anno». Cambiando settore - dice Romei - «certi enti locali decidono in modo illegittimo di aumentare reatroattivamente costi di servizio come quelli dell´asilo nido, della mensa scolastica, dell´acqua. Su questo abbiamo aperto centinaia di ricorsi». E l´elenco continua con le azioni contro il caro bombolone di gas, le «fregature turistiche», i diritti negati nell´acquisto della casa.
La Repubblica - Firenze
CIAO
_goa
MAURIZIO BOLOGNI
Meridiana cancellò senza ragione un volo aereo tre giorni prima della partenza. E per questo è stata condannata a rimborsare due passeggeri, oltre che del biglietto aereo, anche del risarcimento di 250 euro ciascuno previsto da una norma comunitaria. E´ uno di quei diritti, questo, che il «consumatore» si dovrebbe vedere riconoscere senza necessità di ricorrere al giudice, diritti che spesso sono invece misconosciuti e che le persone faticano a far valere: dalle eterne diatribe sul servizio telefonico a quelle sulla fornitura di gas o di luce e dei servizi bancari.
Il diritto al risarcimento in caso di cancellazione di volo aereo è stato introdotto dal Regolamento 261/2004 dell´Unione Europea, che impone di offrire ristoro a quei passeggeri di voli cancellati per causa attribuibile alle compagnie e non di forza maggiore - ad esempio l´annullamento per insufficiente numero di passeggeri o per mancata presentazione dell´equipaggio - quando non vi sia la possibilità di offrire al cliente una valida alternativa di volo. Il risarcimento dovuto è di 250 euro in caso di cancellazione di volo nazionale su una tratta inferiore ai 1.500 chilometri, di 400 euro per tratte interne all´Ue o tra 1.500 e 3.500 chilometri, di 600 euro per distanze maggiori.
Anche a Peretola, di tanto in tanto, saltano voli. Di sicuro è successo il 21 marzo 2008 quando fu cancellato con un preavviso il volo Meridiana delle 16.55 per Palermo, per il quale l´avvocato fiorentino Francesco Cariti aveva acquistato, nel gennaio precedente, due biglietti dall´agenzia online «Expedia». A conoscenza del regolamento comunitario, l´avvocato Cariti non perse tempo e chiese a Meridiana, oltre al rimborso dei biglietti (401,14 euro), il risarcimento di 250 euro previsto dall´Unione europea. Ma la richiesta bonaria non bastò. C´è voluto il decreto ingiuntivo per costringere Meridiana a pagare, come già è avvenuto, un conto reso più salato da interessi, onorari, diritti e spese processuali.
«Non sono pochi i casi in cui il consumatore può far valere diritti che però pochi conoscono» dice il presidente regionale di Federconsumatori Romeo Romei. «Ad esempio, non molti fanno valere il fatto che se l´azienda telefonica non attiva il trasloco della linea nel tempo massimo di 10 giorni, oppure non ripara il guasto entro 2 giorni, l´utente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del costo dell´abbonamento mensile per ogni giorno lavorativo di ritardi. Anzi, si arriva al paradosso che l´azienda telefonica vorrebbe far pagare la bolletta anche nei giorni di mancato servizio». Gli esempi di Romei proseguono con un caso di attualità: «Secondo noi ci sono gli estremi per fare causa a quelle banche che nei contratti di mutuo a tasso variabile hanno fissato un "pavimento" (floor) che, a fronte di riduzione dell´Euribor e del tasso di sconto sotto il "pavimento", impedisce una corrispondente e parallela diminuzione della rata. E´ una clausola vessatoria che può costare al consumatore tra i 420 e 640 euro l´anno». Cambiando settore - dice Romei - «certi enti locali decidono in modo illegittimo di aumentare reatroattivamente costi di servizio come quelli dell´asilo nido, della mensa scolastica, dell´acqua. Su questo abbiamo aperto centinaia di ricorsi». E l´elenco continua con le azioni contro il caro bombolone di gas, le «fregature turistiche», i diritti negati nell´acquisto della casa.
La Repubblica - Firenze
CIAO
_goa