Dato che mi hanno detto "net" a pubblicare il bilaterale Italia-Russia (a quanto pare è riservato...), ecco l'equivalente:
Risposta scritta pubblicata martedì 31 maggio 2011
nell'allegato B della seduta n. 480
All'Interrogazione 4-11209 presentata da
MARCO DESIDERATI
Risposta. - Le relazioni bilaterali tra l'Italia e la Federazione russa sono regolate da un Accordo firmato nel 1969 e da un memorandum of understanding del 1998, modificato nel 2005. Sono anche da men- zionare le intese epistolari del 2009 relative alla possibilità, in via temporanea, di designare due vettori per parte, sulla rotta Torino-Mosca.
Il 2 luglio 2010, in esito ad una sessione negoziale tenutasi a San Pietroburgo, sono state sottoscritte ulteriori agreed minutes.
Gli accordi attuali prevedono - in via reciproca - la possibilità di designare un solo vettore per ogni coppia di città e sulle rotte transiberiane. Gli scali sul territorio russo per i vettori italiani sono Mosca, San Pietroburgo e un terzo punto che può variare, attualmente è stato scelto Samara. Ai vettori russi è consentito, sempre in termini di accordo, lo scalo sugli aeroporti di Roma, Milano e Venezia. Non vi è differenza per numero di designazioni/frequenze tra voli di linea e quelli charter.
Il numero dei collegamenti consentiti settimanalmente sono i seguenti: local routes, vale a dire i collegamenti tra il territorio russo e quello italiano.
Un primo plafond di 35 frequenze settimanali sulle cosiddette rotte storiche Roma-Mosca (attualmente operata da Alitalia e da Aeroflot) Milano-Mosca (attualmente operata da Alitalia e da Aeroflot) Roma-SPB (attualmente operata da Alitalia e da Rossja) Milano-SPB (attualmente operata da Alitalia e da Rossija) Tale plafond di frequenze è completamente operato da parte dei russi.
Un secondo plafond di 35 frequenze settimanali sulle altre coppie di città previste nella tabella delle rotte, diverse da quelle sopra indicate, vale a dire:
da parte italiana:
da tutti i punti in Italia (eccetto Roma e Milano) verso Mosca e San Pietroburgo;
da tutti i punti sul territorio italiano verso un terzo punto (Samara). Tale secondo plafond di frequenze è operato da parte italiana (servizi di linea) con le seguenti modalità: Alitalia (Mosca da Torino e Venezia), Meridiana Fly (Bologna-Mosca), Wind Jet (Mosca da Torino, Verona, Forlì, Catania, Pisa, Bergamo; San Pietroburgo da Verona, Forlì, Pisa, Bergamo; Samara da Forlì);
da parte russa:
da tutti i punti in Russia (eccetto Mosca e S.Pietroburgo) verso Roma, Milano (esempio: Ekateringesburg-Milano);
da tutti i punti sul territorio russo verso Venezia (esempio: Mosca-Venezia).
I vettori russi che operano dette rotte sono: da Mosca per Venezia (Aeroflot e Vim), Cagliari (Siberia), Rimini (Siberia, Vim) e Bologna, Pisa, Treviso, Verona, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Catania (operate dalla Vim); da San Pietroburgo a Venezia, Rimini, Palermo, Catania (Rossiya) ed infine il Rostov-Rimini (Donavia).
Inoltre, solo per i charter, sono previste frequenze libere per entrambe le parti sulle tratte di seguito riportate:
per l'Italia: da tutti i punti in Italia (anche Roma, Milano e Venezia) verso tutti i punti in Russia ad esclusione di Mosca, San Pietroburgo e Samara (ad esempio: Roma-Ekaterinesburg);
per la Russia: da tutti i punti in Russia (anche da Mosca, S. Pietroburgo e Samara) verso tutti i punti in Italia eccetto Roma, Milano e Venezia (ad esempio: Mosca-Rimini).
Per le rotte transiberiane ciascuna parte può operare fino a 24 frequenze così distribuite: 15 frequenze da/a punti in Giappone; 7 frequenze da punti nella R.P. China/South Corea; 2 frequenze da punti in Hong Kong. Fermo restando il limite delle 24 frequenze, 8 possono essere spostate da una rotta ad un'altra.
Nel corso dell'incontro del 2 luglio 2010 sono stati innanzitutto affrontati, senza alcun esito, gli aspetti comunitari con particolare riferimento alla clausola che consente anche ai vettori comunitari, stabiliti in Italia, di poter operare servizi aerei dal nostro Paese verso il territorio russo, ed alle royalties sulle rotte transiberiane, transasiatiche e transpolari, già oggetto di un accordo (cosiddetto agreed principles), prima parafato dalla controparte russa e poi disatteso, che prevedeva il superamento graduale delle royalties stesse.
Per quanto attiene la designazione, la delegazione italiana ha richiesto di modificare l'attuale regime limitato, come si è detto, ad un solo vettore per coppia di città, con la richiesta di designare - per ciascuna coppia di città - almeno due vettori per ciascuna parte, eventualmente anche a partire dalla stagione di traffico estate 2012. Su tale aspetto la delegazione russa si era riservata di fornire la propria posizione entro la fine del 2010 ma al momento non risulta pervenuto alcun riscontro.
La parte russa ha richiesto di ampliare il numero delle frequenze che attualmente opera al completo il plafond di 35 frequenze settimanali. Su richiesta della parte italiana è stato concordato, in via provvisoria, fino alla decisione della controparte russa, un regime separato per i passeggeri dai cargo sia per i voli Italia/Russia, sia per i voli transiberiani. Per entrambe le parti, inoltre, è stato prevista la possibilità di una doppia designazione per voli di linea all cargo sulle rotte transiberiane, transasiatiche e transpolari da/a Osaka e Shanghai, per un totale di 7 frequenze settimanali, previo accordo commerciale tra le compagnie delle due parti.
I vettori italiani designati per il trasporto all cargo sono Cargolux Italia e Cargoitalia. Per le autorizzazioni provvisorie concesse ai sensi della richiamata legge n. 2 del 2009, le parti hanno concordato di continuare a garantire le autorizzazioni provvisorie per le operazioni dei vettori russi da/a le città italiane anche per le stagioni 2011.
L'articolo 19, comma 5-bis, della legge n. 2 del 2009 nell'affidare il compito al Ministero degli affari esteri, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Enac di procedere alla promozione di nuovi accordi aerei e alla modifica di quelli vigenti, il cosiddetto decreto salva Malpensa, ha espressamente previsto che, nelle more della definizione dei predetti accordi, l'Enac possa rilasciare autorizzazioni temporanee, in deroga alle intese vigenti, di validità pari ad almeno 18 mesi. In base a tale disposto, sono state concesse numerose autorizzazioni provvisorie a favore dei vettori russi. Dette autorizzazioni hanno riguardato gli scali italiani di Rimini, Palermo, Catania, Cagliari, Bologna, Pisa, Treviso, Verona, Genova e Napoli a testimonianza del forte interesse russo per le varie destinazioni turistiche del nostro territorio, ma anche aumenti del tetto di frequenze previsto nonché casi di bi-designazione su determinate rotte (ad esempio Venezia e Milano da Mosca).
Ai sensi della legislazione dell'Unione europea attinente gli accordi bilaterali (Regolamento n.847 del 2004), ogni modifica agli stessi può intervenire a condizione che vengano introdotte una serie di clausole standard che consentono, in particolare, la parità di trattamento tra vettori nazionali e vettori comunitari stabiliti nello Stato di riferimento.
Come detto, quindi, in tutti i rapporti con gli Stati membri la Federazione russa ha dimostrato una ferma opposizione ad accettare dette clausole.
Inoltre, anche la pratica sopra richiamata di pagamento delle royalties per il sorvolo della Federazione, presenta numerosi elementi di contrasto con il diritto comunitario in materia di salvaguardia della concorrenza. Il ripetersi di negoziati e di accordi conclusi da diversi Stati membri, in contrasto con le norme europee, ha determinato l'apertura di procedure di infrazione a loro carico, tra cui l'Italia, i quali hanno stipulato accordi anche con la Federazione russa. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Enac hanno quindi provveduto a fornire alla Commissione europea elementi informativi ed osservazioni in merito all'avvio di procedura d'infrazione a carico dell'Italia.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Enzo Scotti.
fonte:
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=36532&stile=6&highLight=1