Sentenza UE: Voli in ritardo per motivi tecnici, la compagnia deve risarcire


Cesare.Caldi

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14 Novembre 2005
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Voli in ritardo per 'motivi tecnici'
Adesso la compagnia deve risarcire

Una vittoria per i passeggeri, un duro colpo per le casse delle compagnie aeree europee.

È arrivata oggi la sentenza dell’alta corte di giustizia europea, che ha stabilito che i viaggiatori potranno chiedere un risarcimento ai vettori in caso di ritardo causato da un problema tecnico dell’aereo, indipendentemente dalla causa.

Con questa sentenza i passeggeri in viaggio da e per l’Unione europea a bordo di una compagnie della Ue stessa, in caso di ritardo superiore alle tre ore determinate da un problema tecnico dell’aereo, potranno chiedere un risarcimento fino a 600 euro.

TTG
 
Compagnie aeree: i ritardi per guasti tecnici vanno risarciti

La sentenza della Corte di Giustizia Ue stabilisce che questi fenomeni non si possono considerare "circostanze eccezionali", dunque la funzione di controllo spetta ai vettori

I guasti tecnici imprevisti non sono da considerare “circostanze eccezionali”, quindi i passeggeri hanno il diritto di chiedere un risarcimento in caso di ritardo del volo. Una sentenza storica quella emessa oggi dalla Corte di Giustizia europea che ha condannato Klm a risarcire una passeggera olandese.

Oltre all’assistenza, le compagnie aeree sono tenute anche a versare una compensazione (compresa tra 250 e 600 euro) calcolata sulla base della distanza. Nessun risarcimento è dovuto qualora il vettore sia in grado di dimostrare che le circostanze eccezionali non sarebbero potute essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso. “Dinanzi a problemi tecnici che risultino dai vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli oppure da atti di sabotaggio o terrorismo - scrive la Corte - il vettore aereo può essere sollevato dall’obbligo d’indennizzo”.

Viene spiegato che la manutenzione dell’apparecchiatura di volo è compito esclusivo del vettore aereo, cui spetta la funzione di vigilanza volta ad assicurare il buon funzionamento degli aeromobili. “Di conseguenza, un problema tecnico come quello invocato nella causa non può rientrare nella nozione di ‘circostanze eccezionali’”. Resta possibile per la compagnia aerea chiedere un risarcimento al fabbricante dei pezzi. GuidaViaggi
 
Perché un trasporto che non è più d'elite debba garantire assistenze d'elite non lo capirò mai.
 
Decisione pericolosa, secondo me, che la Corte ha fatto male a prendere.

Una delle regole-base dell’operato della manutenzione nelle compagnie aeree e’ che la sicurezza dell’aereo viene prima di qualsiasi considerazione monetaria o di customer service. Se sistemare il mezzo impone un ritardo di tre ore, cosi’ sia. Se bisogna cancellare, cosi’ sia. Chiaro, non vuol dire che la manutenzione vince sempre, ma nelle compagnie aeree la safety e’ la prima priorita’.

Questo ragionamento era suffragato, nei fatti, dall’operato delle corti. Innumerevoli casi, in precedenza, hanno dato ragione alle compagnie aeree: se il ritardo e’ dovuto a un problema tecnico non prevedibile (di qualunque tipo, dal bird strike al lightning strike al problema idraulico alla luce d’emergenza che non si accende), EU261 non si applica. In altre parole, se l’aereo e’ mantenuto in maniera appropriata – ossia se ha fatto i checks quando doveva farli – e se il guasto non e’ causato da negligenza, allora la compagnia non era responsabile in solido. Perche’ e’ meglio avere un aereo in ritardo che un areo spalmato per terra.

Ora, pero’, la Corte UE dice che anche in questi casi la colpa e’ della compagnia aerea. Vero, da un lato ci sono casi in cui le compagnie usano la scusa delle ‘unforeseen circumstances’ all’estremo – per esempio quando la cancellazione avviene per danni causati all’aereo da mezzi di terra – ma in generale mi sembra un’idea sbagliata.

Magari mi sbaglio, magari e’ un timore infondato, ma io penso che - alla luce di questa sentenza – di fronte a una maggioranza di compagnie aeree che se ne fregheranno e non avranno paura di pagare anche questi esborsi, ci saranno delle altre che, di fronte alla possibilita’ di pagare 600€*un paio di centinaia di pax, metteranno sotto pressione i tecnici per far si che sistemino alla meglio un aereo, e poi quell’aereo cadra’.
 
Tanto per rimettere un po' d'ordine e far vedere di che pasta è fatta AC...
La decisione che viene riportata dalla stampa è disponibile in italiano qui: http://curia.europa.eu/juris/docume...g=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=20106
In pratica, una signora è rimasta bloccata per un giorno a Quito e dice che normalmente la KLM dovrebbe avere un servizio di pezzi di ricambio in loco invece di far aspettare che arrivi da AMS.
La decisione dice che il principio per cui un guasto tecnico non è di per sé causa eccezionale che evita la responsabilità del vettore è ben stabilito e risalente al caso Wallentin-Hermann, una signora austriaca che è stata lasciata a piedi da AZ nel lontano 2007 (la decisione è del 2008). Qui la decisione: http://curia.europa.eu/juris/docume...g=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20166 e per chi non avesse voglia di leggere il tutto qui le parti rilevanti:

23 Sebbene il legislatore comunitario abbia incluso nel detto elenco le «improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza» e sebbene un problema tecnico occorso ad un aeromobile possa rientrare nel novero di tali carenze, resta il fatto che le circostanze che si accompagnano a siffatto evento possono essere considerate «eccezionali» ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 unicamente se sono collegate ad un evento che, come quelli elencati dal quattordicesimo ‘considerando’ di tale regolamento, non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine.

24 Ebbene, tenuto conto delle particolari condizioni in cui si svolge il trasporto aereo e del grado di sofisticatezza tecnologica degli aeromobili, occorre constatare che i vettori aerei devono regolarmente fare fronte, nell’esercizio della loro attività, a svariati problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento di tali apparecchi. D’altronde, per evitare siffatti problemi e per prevenire incidenti che pregiudichino la sicurezza dei voli, tali apparecchi sono sottoposti a regolari controlli, particolarmente rigidi, che fanno parte delle condizioni correnti che le imprese di trasporto aereo devono osservare. Risolvere un problema tecnico causato da una carenza nella manutenzione di un apparecchio deve quindi essere considerato inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo.

25 Di conseguenza, problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, di per sé non possono costituire «circostanze eccezionali» ex art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.

26 Non si può tuttavia escludere che taluni problemi tecnici rientrino in tali circostanze eccezionali, purché essi discendano da eventi non inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo. Così sarebbe, ad esempio, nel caso in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta del vettore aereo in questione, o una competente autorità, rivelasse che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio di fabbricazione nascosto che incide sulla sicurezza dei voli. Così sarebbe altresì in presenza di danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o di terrorismo.

27 Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se i problemi tecnici menzionati dal vettore aereo coinvolto nella causa principale siano derivati da eventi che non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e che sfuggono al suo effettivo controllo.

Questa è la legge comunitaria dal 22 dicembre 2008. Che poi i vettori ne tengano conto o meno, e che i passeggeri ne siano consapevoli, è un altro paio di maniche.
 
...

Magari mi sbaglio, magari e’ un timore infondato, ma io penso che - alla luce di questa sentenza – di fronte a una maggioranza di compagnie aeree che se ne fregheranno e non avranno paura di pagare anche questi esborsi, ci saranno delle altre che, di fronte alla possibilita’ di pagare 600€*un paio di centinaia di pax, metteranno sotto pressione i tecnici per far si che sistemino alla meglio un aereo, e poi quell’aereo cadra’.

Fondamentalmente sono d'accordo. Anche se ci sara' solamente un dubbio che questo possa accadere e' un fatto negativo. E' una pulce nell'orecchio che e' molto facile mettere, soprattutto nei casi di compagnie aeree in crisi. Pan Am (Lockerbie) e Itavia (Ustica) fanno testo, le insinuazioni furono tante. Nessuno si preoccupo' poi di ritrattare.
 
Veramente è gia cosi prima di questa sentenza. Amici miei si sono fatti dare 400€ a testa da Ryan per guasto aeromobile e ritardo di 6 ore per un volo Chania-Treviso dell'anno scorso. Hanno messo di mezzo l'avvocato, ma ce l'hanno fatta.
 
Veramente è gia cosi prima di questa sentenza. Amici miei si sono fatti dare 400€ a testa da Ryan per guasto aeromobile e ritardo di 6 ore per un volo Chania-Treviso dell'anno scorso. Hanno messo di mezzo l'avvocato, ma ce l'hanno fatta.

penso che ora non sarà più necessario mettere in mezzo gli avvocati
 
a me lo scorso anno TAP ha dato il rimborso semplicemente dopo una mia mail senza nessun avvocato di mezzo....
 
Tanto per rimettere un po' d'ordine e far vedere di che pasta è fatta AC...
La decisione che viene riportata dalla stampa è disponibile in italiano qui: http://curia.europa.eu/juris/docume...g=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=20106

Al tuo link leggo:

39 Nel caso di specie la KLM precisa – ma il giudice del rinvio dovrà verificarlo – che il problema tecnico di cui trattasi nel procedimento principale consiste in un guasto al motore dell’apparecchio in esame, un guasto dovuto a pezzi difettosi, che non hanno superato la loro vita media e riguardo ai quali il fabbricante non ha fornito indicazioni di possibili vizi dopo un certo periodo di utilizzo.

[..]
41 Va rilevato, poi, da un lato, che un guasto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, provocato dalla prematura difettosità di alcuni pezzi di un aeromobile, costituisce certamente un evento inaspettato. Tuttavia, siffatto guasto rimane intrinsecamente legato al sistema assai complesso di funzionamento dell’apparecchio, che il vettore aereo gestisce in condizioni, in particolare meteorologiche, spesso difficili, o addirittura estreme, fermo restando, inoltre, che nessun pezzo di un aeromobile è inalterabile.

42 Pertanto, occorre considerare che, nell’ambito dell’attività di un vettore aereo, tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività e il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti siffatti.

Ecco, io mi domando come si faccia - seriamente - a scrivere qualcosa del genere. Per rispettare quello che dice la Corte KLM dovrebbe fare controlli di qualita' di tutti i pezzi che sono forniti dai produttori, o no? Come fanno nel caso in cui I motori sono noleggiati secondo lo schema power by the hour?

Voglio leggermi la causa, ma quel poco che ho iniziato a leggere non ha senso.
 
Come si può prevedere un guasto al motore o altro? Che hanno la sfera di cristallo; alcune cose sono da rivedere.

Un guasto può succedere (meglio a terra che in volo), ma sudito ci deve essere il sostitutivo (vedi quando non c'è il treno per un guasto alla linea o manutenzione, si ricorre al bus sostitutivo).
 
Come si può prevedere un guasto al motore o altro? Che hanno la sfera di cristallo; alcune cose sono da rivedere.

Un guasto può succedere (meglio a terra che in volo), ma sudito ci deve essere il sostitutivo (vedi quando non c'è il treno per un guasto alla linea o manutenzione, si ricorre al bus sostitutivo).

Secondo te, se un A330 AZ ha un guasto tecnico a Tokyo c'e' subito il sostitutivo?
 
Sono allibito trattandosi di Tap! Cosa ti era successo?

Volo Manchester - Lisbona - Azzorre, con stop over di una notte a Lisbona in B&B da noi prenotato.

7 ore di ritardo in partenza da manchester causa mancanza aeromobile con conseguente arrivo a lisbona a tarda notte ( TAP ci ha fornito l hotel vicino all'aeroporto visto che il nostro B&B era irraggiungibile a quell'ora ed avevamo il volo per le azzorre la mattina alle 8.30) e non in tardo pomeriggio come avevamo programmato con cena con amici che vivono la
 
Da una lettura sommaria, anche a me pare più un problema di bilanciamento dei rischi che una questione di prevedere in modo assoluto ogni possibile guasto.

Il caso Wallentin-Hermann è più significativo in questo senso: AZ sapeva dalla sera prima che l'aereo non poteva volare per un guasto alla turbina, ma ha avvisato i passeggeri solo cinque minuti prima della partenza. A quel punto, il routing alternativo non ha permesso di prendere la coincidenza a FCO per BDS, e la signora (e due compagni di viaggio) sono arrivati a destinazione un giorno dopo.

Le circostanze dei singoli casi sono importanti: chi potrebbe dare ragione ad AZ per un comportamento così? Tanto meno nel diritto comunitario, che è particolarmente attento alla difesa del consumatore.

La difesa di AZ in base alle circostanze eccezionali previste dal regolamento comunitario si è tramutata in un boomerang in quanto a questo punto è diventato chiaro che le circostanze eccezionali hanno un ambito ben più ridotto di quello che i vettori vorrebbero. Sarebbe stato meglio dare i 600 euro ed evitare il precedente, come si fa di solito, ma AZ ha deciso diversamente, finendo con lo scrivere una pagina del diritto comunitario contraria agli interessi dei vettori.

Il caso recente di KLM va visto meglio, probabilmente ci sono circostanze di fatto che hanno influito, e comunque bisogna vedere che tipo di analisi economica le parti hanno offerto. Sicuramente nessuno vuole mettere un aereo di riserva su ogni destinazione del network, ma provare a fare un po' di più per i passeggeri si deve, visto che le cronache estive sono piene di casi dove ciò non avviene. Ci sarà un lieve impatto sul costo del biglietto? Forse, ma la legge vuole così. Anche la sicurezza è imposta per legge ed ha un impatto sul costo del biglietto, e giustamente nessuno si lamenta.