Tanto per rimettere un po' d'ordine e far vedere di che pasta è fatta AC...
La decisione che viene riportata dalla stampa è disponibile in italiano qui:
http://curia.europa.eu/juris/docume...g=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=20106
In pratica, una signora è rimasta bloccata per un giorno a Quito e dice che normalmente la KLM dovrebbe avere un servizio di pezzi di ricambio in loco invece di far aspettare che arrivi da AMS.
La decisione dice che il principio per cui un guasto tecnico non è di per sé causa eccezionale che evita la responsabilità del vettore è ben stabilito e risalente al caso Wallentin-Hermann, una signora austriaca che è stata lasciata a piedi da AZ nel lontano 2007 (la decisione è del 2008). Qui la decisione:
http://curia.europa.eu/juris/docume...g=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20166 e per chi non avesse voglia di leggere il tutto qui le parti rilevanti:
23 Sebbene il legislatore comunitario abbia incluso nel detto elenco le «improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza» e sebbene un problema tecnico occorso ad un aeromobile possa rientrare nel novero di tali carenze, resta il fatto che le circostanze che si accompagnano a siffatto evento possono essere considerate «eccezionali» ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 unicamente se sono collegate ad un evento che, come quelli elencati dal quattordicesimo ‘considerando’ di tale regolamento, non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine.
24 Ebbene, tenuto conto delle particolari condizioni in cui si svolge il trasporto aereo e del grado di sofisticatezza tecnologica degli aeromobili, occorre constatare che i vettori aerei devono regolarmente fare fronte, nell’esercizio della loro attività, a svariati problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento di tali apparecchi. D’altronde, per evitare siffatti problemi e per prevenire incidenti che pregiudichino la sicurezza dei voli, tali apparecchi sono sottoposti a regolari controlli, particolarmente rigidi, che fanno parte delle condizioni correnti che le imprese di trasporto aereo devono osservare. Risolvere un problema tecnico causato da una carenza nella manutenzione di un apparecchio deve quindi essere considerato inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo.
25 Di conseguenza, problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, di per sé non possono costituire «circostanze eccezionali» ex art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.
26 Non si può tuttavia escludere che taluni problemi tecnici rientrino in tali circostanze eccezionali, purché essi discendano da eventi non inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo. Così sarebbe, ad esempio, nel caso in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta del vettore aereo in questione, o una competente autorità, rivelasse che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio di fabbricazione nascosto che incide sulla sicurezza dei voli. Così sarebbe altresì in presenza di danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o di terrorismo.
27 Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se i problemi tecnici menzionati dal vettore aereo coinvolto nella causa principale siano derivati da eventi che non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e che sfuggono al suo effettivo controllo.
Questa è la legge comunitaria dal 22 dicembre 2008. Che poi i vettori ne tengano conto o meno, e che i passeggeri ne siano consapevoli, è un altro paio di maniche.