Con una recente sentenza (n. 460/2007) il Giudice di Pace di Ancona ha condannato la società Linee Aeree Italiane SpA – Alitalia, al risarcimento nei confronti di un viaggiatore tanto del danno patrimoniale subito a seguito del mancato tempestivo arrivo del bagaglio all’aeroporto di destinazione così come del danno esistenziale consistente nel disagio subito. Trattasi di un precedente importante, sopratutto alla luce dei frequenti disagi subiti dai viaggiatori per via delle mancate riconsegne dei bagagli.
Alla luce di questa vicenda, non vorrei discutere sul piano della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che evidentemente dato il "contratto di trasporto" obbliga il vettore a rispondere civilmente nei confronti del passeggero ma vorrei sapere la vs. opinione sulle reali responsabilità in casi di smarrimento/ritardo consegna bagagli...
a mio avviso la colpa è delle società di handling e non dei vettori, quindi volare con az,fr,lh...etc su questo tema è del tutto indifferente o sbaglio?
saluti a tutti
Alla luce di questa vicenda, non vorrei discutere sul piano della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che evidentemente dato il "contratto di trasporto" obbliga il vettore a rispondere civilmente nei confronti del passeggero ma vorrei sapere la vs. opinione sulle reali responsabilità in casi di smarrimento/ritardo consegna bagagli...
a mio avviso la colpa è delle società di handling e non dei vettori, quindi volare con az,fr,lh...etc su questo tema è del tutto indifferente o sbaglio?
saluti a tutti