Citazione:Messaggio inserito da carter72
Infatti il pilota ha dichiarato che la tizia è nata 40mila piedi di altitudine sopra l'isola di Paleohora (Grecia).
Credo che la precisazione, contenuta nella dichiarazione del comandante, sia riconducibile esclusivamente agli adempimenti relativi alla compilazione del Giornale di bordo.
Quanto al "luogo di nascita" sono d'accordo con Lorenzo e con PA001 ( meno con AZ1774…ma ritengo la sua opinione non libera da condizionamenti…



[:301]) : penso, infatti, che l'evento "nascita", in questo caso, sia da considerarsi come avvenuto giuridicamente nel territorio britannico.
Diverso e ben più complesso il discorso sulla cittadinanza acquisita dalla bimba nata sul volo della BA…
Un caso simile a quello in esame si verificò, qualche anno fa…Qualcuno vuol cimentarsi a risolvere la "questione cittadinanza" sulla base dei seguenti elementi?

Volo AZ
From: Bombay
To: Rome
La nascita si verifica circa un quarto d’ora dopo il decollo e ad oltre 30.000 piedi di altezza ( secondo le fonti )
Genitori della bimba di nazionalità polacca.
Qualche considerazione:
Ogni Stato è libero di regolare, con propria legislazione nazionale, le modalità per l'acquisizione dello status di cittadino. A queste norme interne si aggiungono e si sovrappongono le norme poste da convenzioni internazionali, accordi che possono coinvolgere due o più Stati.
Fondamentalmente, l’acquisizione della cittadinanza per nascita può avvenire secondo i seguenti principi:
- “ius sanguinis” cioè per discendenza diretta da un cittadino, indipendentemente dal luogo di nascita dell’interessato ( questo è il criterio generale a cui si ispira la legge italiana )
oppure
- “ius loci” in base al quale la cittadinanza si acquista per nascita nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori;
E’ ovviamente possibile che l’applicazione contemporanea di più ordinamenti, conferisca, ad uno stesso individuo, una doppia cittadinanza.
Nel caso della bimba nata sul volo BA, per esempio, bisogna tralasciare le considerazioni che si basano su normative italiane e guardare, in primo luogo, alla Legge britannica in materia ossia il British Nationality Act del 1948 ed a quella nazionale dei neo genitori ( che, a ben vedere, non conosciamo con esattezza ).
Questo il testo della normativa britannica:
http://www.uniset.ca/naty/BNA1948.htm
Le norme sulla cittadinanza italiana sono, invece, contenute nella Legge n. 91 del Febbraio 1992 e nei relativi Regolamenti di applicazione: come ho già accennato, il criterio generale per l’acquisizione della cittadinanza per nascita è quello “della discendenza” ( entrambi i genitori o uno solo di essi ).
Il criterio territoriale, nel nostro ordinamento, opera invece in situazioni particolari: si considera cittadino dello Stato italiano chi nasce in territorio italiano da genitori ignoti o apolidi.
Per completezza aggiungo che, ai sensi dell’art. 5 del Codice della Navigazione:
1. Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull' applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l' atto è compiuto o il fatto è avvenuto.
2. La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l' aeromobile appartiene.
Avete risolto la “questione” del volo AZ?
Ecco la “soluzione”…
http://www.fog.it/articoli/98-0090.htm
Angela